Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 980
Articolo 2
Versione
23 gennaio 1954
Art. 1.
E' autorizzato il limite d'impegno di lire 127.500.000 per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo previsto dall' art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , per mutui che l'Istituto medesimo contrarra' con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Detti alloggi potranno essere costruiti anche in localita' che non siano capoluoghi di provincia.
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e fino all'esercizio 1987-1988, in ragione di annue lire 127.500.000.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1954
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