Sentenza 23 aprile 2015
Massime • 1
Non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile.
Commentario • 1
- 1. Non è emendabile per errore materiale la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi sulla condanna dell'imputato alle spese processualiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 giugno 2022
Quando non è emendabile, con la procedura di correzione dell'errore materiale, la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 130) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trani disponeva la correzione dell'errore materiale contenuto in una sentenza emessa da questo stesso Tribunale di Trani, essendo stato inserito nel dispositivo, dopo le parole “conferma la sentenza del giudice di pace di Trani n. 225/16 emessa in data 8.9.2016”, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2015, n. 9579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9579 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2015 |
Testo completo
1 9 5 7 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Presidente - SENTENZA 711/2015 Dott. LUISA BIANCHI ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. Rel. Consigliere N. REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. SALVATORE DOVERE Consigliere Dott. F ANDREA MONTAGNI Dott. Consigliere N. 6706/2015 ha pronunciato la seguente SENTENZA И sul ricorso per correzione di errore materiale proposto da :
1. TA DARIO N. IL 13.09.1990; 2. TI ED N. IL 08.09.1968; 3. EN AN N. IL 08.11.1965; :
4. TA LA 5. TA SEBASTIAN della sentenza n. 39221 della CORTE DI CASSAZIONE del 26 febbraio 2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Antonio Gialanella che ha chiesto il rigetto. E' presente l'avvocato Francesco Campanile, del foro di Padova, difensore di fiducia della parte civile ricorrente IO CA. L'avvocato Campanile deposita nomina a sostituto processuale dell'avvocato Paolo Vicentini del foro di Padova, difensore di fiducia delle parti civili ricorrenti LI ES, CA RA e CA AN. L'avvocato Campanile dopo discussione insiste nell'accoglimento della domanda RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza di questa Corte in data 26 febbraio 2014, decidendo sul ricorso proposto da NI RI avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 22 ottobre 2012, che aveva confermato la pronuncia di condanna del NI per lesioni colpose gravissime in danno del lavoratore CA CE, veniva così disposto: rigetta il ricorso di NI RI che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la medesima sentenza, in accoglimento del ricorso delle parti civili, limitatamente al punto concernente il concorso di colpa della vittima e rinvia sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello" 2. Con riferimento a tale pronuncia hanno proposto istanza di correzione di errore materiale con distinti atti le difese delle parti civili di cui in epigrafe, lamentando congiuntamente l'omessa statuizione in ordine alle spese di costituzione e difesa delle parti civili avanti alla Suprema Corte e chiedendo la correzione ex art. 130 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile (V. Sez. 1 sentenza n. 41571 dell'1.10.2009, Rv. 245053). Si deve, infatti, osservare che l'art. 535 cod. proc. pen., comma 4, prevede espressamente la rettificazione della sentenza ex art. 130 cod. proc. pen. solo per l'ipotesi in cui essa abbia omesso di statuire in ordine alle spese processuali che il condannato è tenuto a versare allo Stato. Ben diversa è l'ipotesi relativa alla omessa statuizione da parte del giudice in ordine alle spese processuali, pure espressamente chieste dalla parte civile a carico del soggetto condannato, atteso che, in tal caso, non sussiste alcun automatismo ed inderogabilità in ordine all'ammontare di tali spese, potendo il giudice far luogo ad una compensazione totale o parziale per soccombenza reciproca, accoglimento solo parziale della domanda, anche per novità o complessità delle questioni da essa implicate, ovvero potendole determinare diversamente con riferimento agli onorari, determinati com'è noto dalle tariffe professionali entro un minimo ed un massimo. È vero che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7945 del 31.1.2008, Rv. 238426) hanno ritenuto che il procedimento della correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. sia esperibile anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile;
in quel caso, però, si trattava di pronuncia resa dal giudice ex art. 444 cod. proc. pen., e la statuizione omessa, diversamente dal caso in esame, aveva carattere accessorio e costituiva una conseguenza obbligatoria della pronuncia penale. L'errore peraltro non è tale da : pregiudicare alcun diritto della persona offesa, potendo essere fatto valere il diritto in sede civile. La mancata pronunzia infatti non preclude alla parte il suo diritto di esercitare nella sede propria l'azione di risarcimento, che comprende anche il rimborso delle spese sostenute nel processo penale, poiché dette spese rientrano nell'ambito del danno subito (Sez. Un. 28.11.2008, n. 47803). Negli stessi termini si espresse la terza sezione di questa Corte ( 15.4.1980, n. 2457) secondo cui anche la diminuzione patrimoniale che l'offeso abbia sopportato per la propria difesa in sede penale non può non essere ricompresa fra i danni derivanti dal reato. Il principio deve valere a maggior ragione in un caso, quale quello in oggetto, in relazione a cui la sentenza di merito conteneva una condanna generica al risarcimento del danno, con rimessione della liquidazione al giudice civile (Sez. 1, 20.2.2009, n. 10432). A fronte di questa realtà non vi è materia per provvedere alla correzione dell'errore materiale richiesta dalle parti ricorrenti, atteso che condizione imprescindibile per la correzione di errore materiale è che l'eliminazione dell'errore non comporti una modificazione essenziale dell'atto, laddove è innegabile che alla decisione di improcedibilità per sopravvenuta prescrizione del reato, la conferma della condanna al risarcimento del danno costituisce modifica essenziale della sentenza, poiché alla statuizione che definisce il rapporto processuale, si aggiunge la distinta ed ulteriore decisione sull'azione civile di risarcimento del danno.
4. Le istanze vanno quindi rigettate. Non si fa luogo alla condanna alle spese, avendosi comunque riguardo ed alla natura della procedura in questione e ad una effettiva omissione di deliberazione. Rigetta le istanze Così deciso nella camera di consiglio del IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Francesco Maria Ciampi) N O I Z A S S A C
P.Q.M.
23 aprile 2015 IL PRESIDENTE (dott.ssa Luisa Bianchi Kunde Stencеис CORTE C K I D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 MAR. 2016 IL FUNZIONA GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza