Sentenza 1 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
☑ ESENTE DA PEGISTRAZIONE AI SEX 0 2 9 9 9 SU.REPUBBL N. 231 MATERIA DISCIPLINARE 4/1986 N. 2 NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto iscrizione SEZIONI UNITE CIVILI all' allo avvocati Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:. Dott. Aldo VESSIA Primo Presidente F. F. R.G.N. 8064/98 Cron. 2542 Dott. Manfredo GROSSI Presidente di Sezione Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di Sezione Rep. Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere Ud. 22/10/98 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Rilasciata copia studio Dott. Francesco SABATINI Consigliere al SIG. IL SOLE 24 ORE L. 3000 per diritti Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere - 1 FEB. 1999 ha pronunciato la seguente IL CANCELLERS SEN TE N ZA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio * Sig. Pric i BERARDI CAMILLO, elettivamente domiciliato in ROMA, per rini L. 3 VIA DEL SANSOVINO 3, presso lo studio dell'avvocato 2 NOV 1999 H IL CANCELLIERE FRANCESCO PALOMBI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO BERNI, giusta delega a LIRE 2000 margine del ricorso;
ricorrente 198
contro
AU750566 7 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AN058144 -1- FIRENZE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI UFFICIO COPIE Rilasciata copia legate CASSAZIONE;
PALCHBIal S ig. intimati per diritti. avversO la decisione del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 26/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
1'Avvocato Francesco PALOMBI, perudito ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso, in via subordinata per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con provvedimento del 13 novembre 1996 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Firenze re- spingeva la richiesta di iscrizione nell'albo dei pro- curatori avanzata da MI AR, stante il difetto del requisito della "condotta specchiatissima ed illi- bata", posto dall'art. 17 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e precisamente a causa della pendenza di procedi- menti penali per fatti coevi o successivi ad una prece- dente sospensione cautelare, seguita da cancellazione. Contro questo provvedimento il AR ricorreva al Consiglio nazionale forense, osservando di essere stato sospetto dall'esercizio della professione a seguito di una sentenza di condanna per il reato di truffa, emessa dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza 30 gen- naio 1989, poi annullata in sede di revisione con sen- tenza 30 maggio 1991. Nonostante tale annullamento il Consiglio dell'ordine aveva inflitto la cancellazione dall'albo con provvedimento del 6 settembre 1994, per prosecuzione dell'esercizio della professione anche do- po la detta sospensione. Poiché erano successivamente intervenute sentenze di assoluzione dalle imputazioni per fatti anteriori alla cancellazione e non si erano avute nuove condanne, il ricorrente sosteneva l'illegittimità, per violazione dell'art. 17 cit., del- 3 la reiezione della sua domanda di reiscrizione, presen- tata il 3 settembre 1996. Con sentenza del 26 febbraio 1998 il Consiglio na- zionale forense rigettava il ricorso, affermando che il difetto della condotta specchiatissima ed illibata era dimostrato dalla suddetta sentenza penale di revisione, dalla quale risultava non già l'insussistenza del fatto dell'imputato bensìaddebitato 0 l'estraneità l'estinzione del reato per prescrizione nonché la con- ferma delle statuizioni civili. A ciò si aggiungeva la pendenza di due procedimenti penali per le imputazioni di usura, di estorsione e di bancarotta distrattiva. Considerati, in definitiva, tutti i fatti anteriori al- la domanda di iscrizione all'albo, ossia anche quelli successivi alla precedente cancellazione, il Consiglio nazionale riteneva che il richiedente non potesse esse- re iscritto, sia sotto il profilo dell'integrità morale sia della idoneità a svolgere la professione "sotto il profilo etico". Contro questa sentenza ricorre per cassazione il AR. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 17 n.3, 37, primo comma, e 40 r.d. 1. 27 novembre 1933 n. 1578, so- 4 stenendo, sulla base della sentenza di questa Corte 28 gennaio 1998 n. 845, che la cancellazione dell'albo professionale non costituisce sanzione disciplinare, ossia non contiene alcun giudizio di valore negativo, a differenza dalla radiazione, onde i fatti che avevano dato luogo alla cancellazione non ostavano alla rei- nell'albo, illegittimamente negatagli dal scrizione Consiglio dell'ordine, con provvedimento confermato con la sentenza qui impugnata. Il motivo non é fondato. L'art. 17, primo comma, r.d.l. n. 1578 del 1933 ri- chiede per l'iscrizione nell'albo dei procuratori (oggi degli avvocati, ai sensi della legge 24 febbraio 1997 n. 27), tra l'altro (n. 3), di "essere di condotta specchiatissima ed illibata". La valutazione della con- creta sussistenza di questo requisito é rimessa alla discrezionalità dei singoli consigli dell'ordine. La cancellazione dall'albo può avvenire, ai sensi del successivo art. 37, per il sopravvenuto difetto di uno dei motivi di iscrizione o comunque per un motivo a cui non é connesso dalla legge alcun giudizio di valore negativo (anche se l'art. 37 parla nel n. 3 di inosser- vanza di un obbligo), oppure quale sanzione disciplina- re conseguente ad abuso o mancanza nell'esercizio della professione o comunque a fatti non conformi alla digni- tà e al decoro professionale (artt. 38, primo comma, e 40 n. 4 r.d.l. cit). La contraria affermazione su quest'ultimo punto, contenuta nella motivazione della sentenza n. 845 del 1998, deve ritenersi inesatta. La decisione contenuta in tale sentenza, di cassa- zione senza rinvio per incertezza del capo d'incolpazione, attiene peraltro ad una fattispecie di- versa da quella qui in esame onde essa non può essere utilmente invocata dal ricorrente. Nel caso di specie non si tratta infatti della san- zione della cancellazione dall'albo, che venne inflitta con provvedimento del 6 settembre 1994, bensì della de- libera, adottata dal Consiglio dell'ordine, il 13 no- vembre 1996, di rigetto della richiesta di nuova iscri- zione: delibera motivata col difetto del requisito del- la condotta specchiatissima ed illibata, posto dal so- pra citato art. 17 n.
3. E la sentenza qui impugnata ✓ chiarisce espressamente che l'assenza del requisito venne ritenuta dal consiglio professionale non solo a causa dei fatti che avevano dato luogo alla cancella- zione ma anche per fatti successivi, tra cui la penden- za di procedimenti penali per imputazioni di usura, di estorsione e di bancarotta distrattiva. Su quest'ultima valutazione il ricorrente non muove E . alcuna specifica censura, onde il motivo dell'impugnazione, basato sostanzialmente sul richiamo del più volte citato precedente giurisprudenziale, ri- sulta non fondato. Sulle spese non si. deve provvedere poiché l'intimato Consiglio dell'ordine non si é costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 22 ottobre 1998. Il Relatore Federico Pulli Il Presidente Il Collaboratore di Cancellerie Depositah 1 FEB. 1999 Roma, H IL COLLABORATORE DI CANCELIS A Д ониё MATERIA DISCIPLINA 7