Articolo 34 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 33Articolo 35
Versione
27 marzo 1968
Art. 34. Garanzia per l'assunzione dei mutui

La Cassa depositi e prestiti e gli enti ed istituti pubblici autorizzati a concedere mutui garantiti da delegazioni con i comuni e le province possono concedere mutui agli enti ospedalieri per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, l'acquisto di edifici gia' costruiti, purche' rispondenti ai requisiti richiesti per gli ospedali, nonche' per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno definite le modalita' relative al conferimento delle delegazioni.
Gli enti di previdenza sono autorizzati nei limiti del dieci per cento delle disponibilita' investibili in beni patrimoniali a concedere mutui agli enti ospedalieri.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968
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