Sentenza 20 settembre 2001
Massime • 1
La sospensione dell'ordine di carcerazione, prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. (modificato dal decreto legge 24 novembre 2000 n. 341, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 4) in favore del condannato che sia ristretto agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza, non opera nel caso che la condanna riguardi i reati previsti dal comma 9, lett. a), della medesima disposizione (il quale richiama i gravi reati elencati nell'art. 4 bis ord. pen.), atteso che la presunzione di pericolosità, insita nella condanna definitiva pronunciata per alcuno dei detti reati, è presa in considerazione anche dal comma 10, dell'art. 656, senza che possa avere rilievo contrario la valutazione favorevole compiuta dal giudice della cognizione con l'applicazione della misura degli arresti domiciliari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2001, n. 36764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36764 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NICOLA ZINGALE Presidente del 20/09/2001
1. Dott. FRANCESCO MORELLI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO DE CHIARA Consigliere N. 4251
3. Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU rel. Consigliere N. 3169/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL EN
avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli in data 10.1.2001 Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu Letta la requisitoria del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
GL EN ricorre avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, reiettiva della richiesta di incidente con la quale lamentava che il pubblico ministero non avesse sospese, ai sensi dell'art. 656, comma 10. c.p.p., l'ordine di esecuzione della pena irrocatagli dal medesimo tribunale per il delitto di rapina pluriaggravata.
Rileva che il presupposto della domanda fosse il suo stato di restrizione agli arresti domiciliari in ordine ai fatti oggetto della sentenza da eseguire, sicché erroneamente era stata ritenuta operante la preclusione alla sospensione dell'esecuzione prevista, per delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., dal comma 9 dell'art.656 c.p.p., da ritenersi non applicabile nell'ipotesi di sospensione disciplinata dal successivo comma 10.
Premesso che il ricorso deve ritenersi ammissibile in quanto, non risultando dagli atti se sia ad oggi intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza in merito alla concessione del beneficio, questa Corte non è nelle condizioni di valutare se sia venuto meno l'interesse ad impugnare la pronuncia del giudice dell'esecuzione in merito alla sospensione dell'ordine di carcerazione, provvedimento per sua natura interinale e precario (sez. un. c.c. 27 giugno - 17 luglio 2001, ricorrente Pm in proc. Iacono), il collegio ne rileva, comunque, l'infondatezza.
Ed invero, come già affermato dalle sezioni unite nella sentenza del 13 luglio 1998, ric. Pm in proc. Griffa, rv 211467, devesì ritenere che la sospensione dell'ordine di carcerazione prevista dal comma 10 dell'art. 656 c.p.p. (la cui modifica ad opera del d.l. n. 341/2000,
convertito con mod. dalla l. n. 4/2001, qui non rileva) in favore del condannato che sia ristretto agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza, non possa operare quando la condanna riguardi i reati previsti dal comma 9, lett. a) della medesima disposizione.
Inducono a tale conclusioni argomentazioni testuali e logiche. Osserva il collegio innanzi tutto come la sospensione automatica dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione prevista dal comma 10 dell'art. 656 c.p.p. in favore del condannato che si trovi agli arresti domiciliari costituisca un genus della più ampia species rappresentata dalla sospensione, anch'essa automatica, disciplinata in via generale dal precedente comma 5 (espressamente richiamato quanto ai presupposti di fatto di operatività dell'istituto), rispondendo alla medesima esigenza di evitare l'ingresso nel circuito carcerario, potenzialmente ostativo alle possibilità di emenda, di soggetti che, dovendo espiare pene o residui di pena in limiti non rilevanti, più facilmente possono essere reinseriti nel tessuto sociale attraverso misure alternative alla detenzione;
e che detta sospensione si caratterizzi rispetto a quella generale per la particolarità che la legge, evidentemente allo scopo di agevolare colui che, essendo pur sempre ristretto ancorché nel domicilio, ha minori possibilità di tutelare i propri interessi, prescrive che sia direttamente il pubblico ministero a trasmettere senza ritardo gli atti al tribunale di sorveglianza per l'eventuale applicazione di un beneficio, a prescindere dalla tempestiva richiesta dell'interessato. Da tale identità di finalità e struttura deriva che i limiti posti dal comma 9 dell'art. 656 c.p.p. alla operatività della sospensione prevista dal comma 5 per la presunzione di pericolosità insita nella condanna definitiva pronunciata per i gravi reati elencati nell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, rilevano globalmente e che, non essendo diversamente disposto, precludono anche la sospensione contemplata dal successivo comma 10.
Nè può sottacersi l'effetto discriminatorio che dall'opposta soluzione deriverebbe per i condannati per reati ostativi provenienti dalla libertà, nei cui confronti l'ordine di carcerazione deve essere immediatamente eseguito, in assenza di apprezzabili ragioni giustificatrici di siffatta disparità di trattamento. Non ignora il collegio che questa sezione in diversa occasione si è pronunciata in senso contrario (sez. 2^, 18 gennaio 2000, Pr, in proc. Fort, rv 215557), affermando che nell'ipotesi di condannato che si trovi agli arresti domiciliari per un reato di cui all'art. 4 bis ord. pen. si è già avuta una valutazione del giudice di cognizione che ha ritenuto la detenzione domiciliare compatibile con la particolarità del soggetto e con le esigenze cautelari previste dall'art. 274, c.p.p., sicché tale favorevole esito non consente un aggravamento dello stato del condannato prima che sia intervenuta la decisione sulla concessione della misura alternativa;
ma tale conclusione, ad avviso della Corte, "prova troppo", in quanto se è vero che l'applicazione degli arresti domiciliari implica una valutazione (esplicita) di adeguatezza di tale tipo di coercizione "minore" con la pericolosità desumibile da una grave imputazione, a maggior ragione dovrebbe valere ad escludere l'operatività della preclusione la valutazione (implicita) di assenza di pericolosità che è necessariamente immanente nello stato di libertà di un soggetto imputato (e condannato) per gli stessi gravi reati. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2001