Sentenza 21 dicembre 2006
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., si realizza quando si sia verificato un disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, indipendentemente dal fatto che i lamentati rumori, che eccedevano la normale tollerabilità, siano stati o meno conseguenza dell'esercizio di una professione o mestiere rumoroso. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza del reato, a seguito dell'attivazione di un rumoroso impianto di condizionamento d'aria utilizzato da un laboratorio di sartoria, sito in un edificio di civile abitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2006, n. 7962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7962 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 21/12/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1565
Dott. GIRONI Emilio VA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 032955/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA ZO N. IL 06/11/1969;
avverso SENTENZA del 16/02/2006 TRIB. SEZ. DIST. di PUTIGNANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato con la conferma delle statuizioni civili;
Udito il difensore avv. PICCOLO Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16.2.2006 il giudice monocratico del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano, ha dichiarato VA RE, nella sua qualità di responsabile della ditta "VA VA e figli", colpevole del reato di cui all'art. 659 c.p. per avere disturbato il riposo dei vicini mediante la accensione degli impianti di condizionamento, sulla base delle denunce del 7 gennaio e del 22 gennaio 2002 e lo ha condannato alla pena di Euro 300,00 di ammenda oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite De IN GI e IN ET. Il Tribunale ha ritenuto che fosse rimasto provato un potenziale disturbo alla quiete privata, da ricomprendere nel concetto di ordine pubblico e quindi gli estremi della condotta prevista dall'art. 659 c.p., comma 1, contestata all'imputato, alla stregua: delle dichiarazioni dei denuncianti De IN GI e IN ET, che avevano affermato di essere stati disturbati per anni dai rumori intollerabili provenienti dalle sei della mattina alle otto circa della sera dal laboratorio di sartoria della ditta VA, venendo in particolare svegliati il 7.1.2002, giorno in cui si erano determinati alla denuncia, alle 5,45 circa della mattina, da un rumore assordante provocato dai macchinari della ditta dell'imputato;
delle testimonianze del figlio dei denuncianti De IN RI e della teste RV NA LA, che aveva riferito che i rumori erano udibili anche all'esterno dell'edificio ed erano stati particolarmente intollerabili negli anni 2001 e 2002;
delle dichiarazioni del medico curante dei De IN che aveva riscontrato nei suddetti una patologia nervosa perfettamente compatibile con una esposizione ad immissioni rumorose anche notturne;
dei rilievi effettuati dal funzionario della AUSL che aveva verificato, nel corso di un sopralluogo, come i rumori, soprattutto di bassa frequenza, provenienti dai climatizzatori ad aria fredda e calda della ditta VA si avvertivano all'esterno dell'edificio ed interessavano tutto il palazzo e non solo l'appartamento dei De IN e nel contempo non erano strettamente connessi ne' funzionali al ciclo produttivo;
della CTU eseguita dall'ing. Loiacono per incarico del giudice civile nella causa intrapresa da De IN GI contro la ditta VA che nell'ottobre del 2003 aveva accertato come il limite differenziale di immissione imposto in ambiente abitativo ed in periodo di riferimento diurno dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 fosse stato superato quando tutte le sorgenti di rumore risultavano in funzione e come invece fosse stato parzialmente eliminato dopo il gennaio del 2002, avendo la ditta VA accettato i suggerimenti dell'Ing. Loiacono provvedendo ad articolati interventi di isolamento acustico;
ed infine delle dichiarazioni del comandante della polizia municipale di Putignano che aveva emesso nel marzo del 2002 una ordinanza di sospensione dell'uso del condizionatore installato nel laboratorio del VA. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato per violazione ed erronea applicazione dell'art. 659 c.p. e di tutta la normativa in materia di inquinamento acustico, inosservanza di norme processuale stabilite a pena di inutilizzabilità, nonché mancanza di motivazione dovuta a travisamento del fatto, lamentando con tre separati motivi:
Nel capo di imputazione mancava la indicazione del tempus commissi delicti, facendosi riferimento soltanto alle date di due denunce del 7 e del 22 gennaio 2002; la sentenza aveva poi errato affermando la continuatività del disturbo acustico che sussisteva invece, alla stregua della consulenza tecnica Loiacono, soltanto quando era in funzione l'apparecchio refrigerante e cioè nei mesi estivi, per cui non poteva essere ritenuto sussistente fino al mese di gennaio del 2002 e tanto meno nelle ore notturne posto che l'impianto veniva attivato nella fascia oraria 6-20;
La sentenza non aveva rispettato i principi, pure se correttamente enunciati nelle premesse, in tema di applicazione della normativa derivante dall'art. 659 c.p. e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 sull'inquinamento acustico, poiché aveva poi acriticamente ritenuto sussistente il rischio potenziale del disturbo della quiete pubblica sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, all'evidenza non attendibili, avendo costoro riferito al momento della loro deposizione i rumori intollerabili, benché gli interventi tecnici di insonorizzazione avessero già portato le emissioni sonore nei limiti di legge e dei rilievi eseguiti dal consulente tecnico che aveva utilizzato un metodo inaccettabile, avendo accertato il "limite differenziale massimo" di rumore in condizioni di funzionamento "estreme" e cioè attivando simultaneamente ed alla massima potenza tutti gli impianti di climatizzazione della ditta VA alla massima potenza ed a finestre aperte;
a parte il rilievo che, se i rumori non erano stati ritenuti connessi ed essenziali al ciclo produttivo, non interessava il superamento del limite differenziale massimo di cui al D.P.C.M. del 14 novembre 1997;
Violazione dell'art. 238 c.p.p. essendo stata illegittimamente acquisita, senza il consenso espresso dell'imputato - non valendo il solo silenzio serbato sul punto - la consulenza tecnica disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza irrevocabile, pur trattandosi di atto ripetibile che comunque aveva accertato fatti costituenti fonte diretta di prova e, come tale, inutilizzabile. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, con la conferma delle statuizioni civili. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, come tale, dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Con il primo motivo il ricorrente si duole della indeterminatezza della contestazione contenuta nel capo di imputazione con riguardo alla data commissi delicti, posto che nel capo di imputazione si fa riferimento soltanto alle date di due denunce. Risulta però dalla sentenza impugnata che l'imputato è stato esaminato in dibattimento e che ha risposto su tutte le specifiche contestazioni, per cui non è vero che non vi si stata la contestazione, essendo comunque sufficiente, al fine della individuazione del tempo commissi delicti, anche soltanto quella contenuta nel capo di imputazione che riguardava le due denunce scritte presentate dal De IN. In ogni caso, al fine di stabilire la determinatezza della imputazione, occorre pacificamente avere riguardo alla contestazione in senso "sostanziale", il che porta ad escludere qualsiasi nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti in relazione ai quali è stato interrogato (v. per tutte Cass. sez. 5^ n. 3407/2004 ), come nel caso in esame in cui è stato esaminato e si è difeso su tutti gli addebiti, anche successivi alle date delle denunce, come risulta pure dagli specifici motivi di ricorso per cassazione che richiamano pure fatti diversi e successivi a quelli contenuti nelle due denunce scritte. E con riguardo, poi, alla impossibilità che il disturbo alle persone potesse essere collocato nel gennaio del 2002 poiché gli unici impianti "a rischio" sarebbero stati quelli refrigeranti, è appena il caso di rilevare che - a parte la circostanza che si tratta di censura di mero fatto, come tale non prospettabile in sede di legittimità - risulta specificamente nella sentenza impugnata che proprio nel gennaio del 2002 la persona offesa si era determinata alla denuncia poiché era stata svegliata alle 5,45 della mattina da rumori assordanti e nel successivo marzo era intervenuta la ordinanza del comandante della polizia municipale con riguardo a macchinari rumorosi che non riguardavano, quindi, all'evidenza, soltanto quelli di refrigerazione.
Il primo motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato. Il secondo motivo è pretestuoso.
Correttamente il giudice di merito ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, con riguardo alla persistenza delle condotte nonostante le segnalazioni e le denunce, sotto il profilo del generico disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone mediante rumori provenienti dagli impianti di aria calda e fredda della ditta VA, che rendevano impossibile la vita non solo ai denuncianti ma anche a tutti gli occupanti del palazzo ed anche alle persone che si trovavano all'esterno, poiché i rumori, come accertato anche dal funzionario della AUSL, si avvertivano pure all'esterno del palazzo, eccedendo la normale tollerabilità, così da essere idonei ad impedire il riposo e le occupazioni delle persone;
il che rientra nella previsione dell'art. 659 c.p., comma 1 indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono e quindi anche se, in ipotesi (pur non ricorrente nel caso in esame) derivano dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso. Di tale reato è stata ritenuta la sussistenza in base alle emergenze processuali, riportate nella sentenza impugnata, derivanti da più fonti di prova precise e concordanti, anche provenienti da soggetti pubblici, quali il comandante dei vigili urbani ed il funzionario della AUSL, che hanno confermato le dichiarazioni dei denuncianti, fra l'altro ritenute attendibili e comunque riscontrate da altre circostanze. E tale valutazione, del tutto conforme al parametro normativo ed alle regole logiche, appare condivisibile, ponendosi per converso come aspecifica la critica del ricorrente che non tiene conto delle esplicitazioni del giudice censurato ed insiste sulle proprie tesi senza correlarsi con gli argomenti sviluppati dalla sentenza impugnata.
Sotto tale profilo non assume valore decisivo il rispetto o meno dei limiti differenziali stabiliti dal DPCM, non trattandosi di un mestiere rumoroso, anche se gli accertamenti svolti dal consulente tecnico della causa civile, Ing. Loiacono - che aveva verificato come le immissioni rumorose provenienti dall'opificio VA superavano addirittura i limiti imposti dalla normativa in materia di inquinamento acustico - finiscono per confermare la valutazione globale del giudice di merito da cui si è desunto che i rumori erano veramente intollerabili, tanto da provocare persino danni alla salute ai denuncianti, come certificato dal medico che li aveva in cura. (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni;
Cass. 19.1.2001, Piccoli;
Cass.12.11.2004, Flamini). È manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso che attiene alla pretesa inutilizzabilità della consulenza tecnica disposta nel giudizio civile in corso fra la persona offesa e l'imputato. Sul punto questa Corte ritiene infatti di aderire all'orientamento giurisprudenziale, di gran lunga prevalente, per cui la consulenza tecnica disposta nel giudizio civile non definito può essere acquisita ai sensi dell'art. 234 c.p.p. come prova documentale, poiché non appartiene ai mezzi di prova, dovendo essere invece considerata quale documento acquisito al di fuori del processo penale (v. Cass. 7.5.1996, Schiavo, Rv. 205871). D'altronde la consulenza è stata acquisita senza che il ricorrente muovesse alcuna opposizione, così entrando a fare parte del materiale probatorio sul sostanziale accordo delle parti, il quale può consistere anche nella accettazione del contraddittorio, senza alcuna opposizione, sul documento che viene offerto banco iudicis e che viene rivalutato nel giudizio penale.
La inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi addotti, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. ed in particolare, nella specie, la prescrizione del reato maturata, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 5, e art. 160 c.p., tenuto conto degli atti interruttivi, anche in base alla ipotesi più favorevole all'imputato, al 22.7.2006 (quattro anni e sei mesi dalla data del 22.1.2002 indicata nel capo di imputazione) e quindi successivamente alla sentenza impugnata.
Invero proprio la natura originaria della causa di inammissibilità del ricorso impedisce che lo stesso produca quegli effetti introduttivi del giudizio cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (cfr. Cass. S.U. 30.6.1999, Piepoli). In ogni caso, considerato che la contestazione sostanziale riguardava l'intero 2002 nel corso del quale la polizia municipale aveva eseguito gli accertamenti ed era persistito il disturbo alla quiete pubblico, anche se il capo di imputazione reca soltanto le date delle due denunce formali presentate dalla persona offesa, la prescrizione non sarebbe maturata neppure all'attualità.
Alla inammissibilità del ricorso devono seguire le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2007