Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2006, n. 7962
CASS
Sentenza 21 dicembre 2006

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Il reato di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., si realizza quando si sia verificato un disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, indipendentemente dal fatto che i lamentati rumori, che eccedevano la normale tollerabilità, siano stati o meno conseguenza dell'esercizio di una professione o mestiere rumoroso. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza del reato, a seguito dell'attivazione di un rumoroso impianto di condizionamento d'aria utilizzato da un laboratorio di sartoria, sito in un edificio di civile abitazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2006, n. 7962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7962
    Data del deposito : 21 dicembre 2006

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