Sentenza 9 giugno 2023
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo "internet", anche in mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza dei "post", è possibile riferire il fatto diffamatorio al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali: il movente; l'argomento trattato nelle frasi pubblicate o il tenore offensivo dei contenuti; il rapporto tra le parti; la provenienza dei messaggi dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del "nickname" dello stesso; l'assenza di denuncia di "furto di identità" da parte dell'intestatario del "profilo" sul quale vi è stata la pubblicazione dei "post" incriminati.
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Ogni giorno, in pochi secondi si compiono miliardi di interazioni online. Un pollice alzato, un cuore rosso, una faccina ironica, tutti gesti rapidi, che sembrano privi di qualsiasi peso. Eppure, la domanda che sempre più spesso arriva nei Tribunali italiani è se un clic o un emoji possano configurare il reato di diffamazione. Il diritto penale non si ferma alle parole scritte L'art. 595 del c.p. punisce chiunque leda la reputazione di un'altra persona comunicando con più soggetti. Tale norma, al giorno d'oggi, risulta particolarmente utile e attuale. I social network hanno amplificato notevolmente la portata, l'ambito e la velocità di diffusione di qualunque messaggio, capace di …
Leggi di più… - 3. Art. 595 c.p., DiffamazioneVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 2 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25037 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio agli effetti penali e con rinvio agli effetti civili Penale Sent. Sez. 5 Num. 25037 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 17/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Si impugna con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, del 15.12.2021 che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Sassari, con cui VA ME è stato condannato, per il reato di diffamazione ai danni di LA LA, alla pena di 600 euro di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi separatamente, ed al pagamento di una provvisionale pari a 500 euro. La diffamazione è stata ritenuta configurabile in relazione ad alcune offese mosse alla vittima tramite frasi pubblicate sulla pagina facebook dell'imputato, accessibile ai soli "amici", ed in particolare relativamente ai soli epiteti di "mugheddosa" e "psicopatica del cazzo" rivolti alla vittima, in seguito all'accoglimento dell'eccezione di parziale nullità per genericità dell'imputazione, in sede di giudizio di primo grado. La vicenda si inserisce nel contesto di rapporti esacerbati tra l'imputato e la persona offesa, dovuti al fatto che ME aveva da tempo aperto, al piano terra dello stabile ove LA LA abitava al primo piano lé-d--In corrispondenzO, un locale che era solito programmare musica anche nelle ore notturne. Tale situazione aveva dato luogo a proteste, centinaia di segnalazioni e denunce nei suoi confronti, da parte della persona offesa, sfociate anche in un procedimento penale precedente, definito con prescrizione del reato. 2. Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di censura diversi, corrispondenti ai motivi d'appello. 2.1. Il primo argomento eccepisce manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente: non sarebbe provata la riferibilità a questi degli scritti al centro del processo, acquisiti, peraltro, senza nessun crisma di veridicità, tramite fotocopie prodotte dalla parte civile. L'incertezza della provenienza degli "screenshot-facebook" acquisiti in fotocopia sarebbe causa anche della loro inutilizzabilità, in mancanza di un'acquisizione affidabile dei dati telematici, non effettuata in dibattimento;
la sentenza impugnata ha anche confuso l'eccezione di inutilizzabilità formulata dalla difesa dell'imputato con una deduzione di nullità, così rispondendo attraverso un'argomentazione fuori fuoco. Infine, l'impossibilità di accertare dettagli relativi alle pubblicazioni facebook, come ad esempio la data, impedirebbe anche di verificare la coerenza dell'imputazione con il tempo del commesso delitto e la tempestività della querela. 2.2. La seconda censura eccepisce violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della sentenza impugnata là dove si è discostata dal circoscritto perimetro dell'imputazione, disegnato dal parziale accoglimento dell'eccezione di nullità dell'imputazione iniziale, ed ha esteso le sue valutazioni circa la sussistenza del reato di diffamazione anche ad altri 2 fatti già esclusi dal tema processuale, facendo derivare dalla prova di queste una conferma della capacità del ricorrente di commettere analoghe condotte di reato. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata declaratoria di estinzione del reato prima della pronuncia d'appello, nonostante la richiesta in tal senso formulata dal Procuratore Generale. In particolare, si contesta alla sentenza impugnata di aver computato l'intervallo temporale che va dal 7.7.2020 al 18.9.2020, tra i periodi di sospensione del termine prescrizionale, grazie ai quali soltanto si è potuti giungere ad una decisione nel merito del processo d'appello, nonostante il rinvio fosse stato richiesto el ier ensore di parte civile e ad esso il difensore dell'imputato (come anche il PG) non aderito. Alcuna sospensione formale del termine prescrizionale è stata disposta per detto periodo dal giudice di merito, né può far luogo del consenso mai prestato al rinvio l'aver, la difesa dell'imputato, depositato l'istanza di rinvio comunicatagli dal difensore della parte civile, per correttezza processuale. 3. Il PG Perla Lori ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la prescrizione del reato, alla luce della non inammissibilità del ricorso, quanto meno rispetto al primo motivo di censura dedotto, che meriterebbe un ulteriore approfondimento valutativo quanto all'eccezione di inutilizzabilità della prova documentale costituita dalla stampa delle pagine web. Si è chiesto, altresì, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata agli effetti civili. 3.1 Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali, ribadendo ciascuna delle ragioni di ricorso, ha rappresentato, altresì, di aver tempestivamente formulato opposizione alla produzione in giudizio della documentazione della quale si contesta l'utilizzabilità, reiterando l'eccezione anche in sede di dibattimento e di discussione;
nell'atto di appello e nella discussione finale di quel grado di giudizio. 3.2. Il difensore della parte civile ha depositato memorie con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso, che si risolve in una ripetizione dell'atto di appello, incorrendo nel vizio di genericità; si chiede, altresì, la conferma delle statuizioni civili e la condanna alla rifusione delle spese dei giudizi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché è estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 595 cod. pen., in relazione al quale il ricorrente è stato condannato per l'imputazione come riqualificata e limitata a due sole delle espressioni offensive contestate. 3 Rileva il Collegio che, in considerazione della non manifesta infondatezza del primo motivo dedotto dal ricorrente, nonché del terzo motivo, il ricorso è idoneo - diversamente dai casi di inammissibilità per manifesta infondatezza delle censure - ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che consente di rilevare d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. una causa di non punibilità nelle more intervenuta, nel caso di specie costituita, appunto, dalla prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, in motivazione). Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, collocata al più al 21.6.2013, calcolati, altresì, i periodi di sospensione. Pertanto, in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (secondo quanto è chiaramente evincibile dalla motivazione), deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. 2. La declaratoria di prescrizione, tuttavia, non esime il Collegio dall'esaminare il ricorso agli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., quanto alle sue ulteriori ragioni, essendo stato l'imputato condannato anche alle statuizioni civili in favore della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Ed infatti, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale nei gradi di merito è intervenuta condanna, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e, a tal fine, i motivi di ricorso proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., per il giudizio d'appello, negli stessi termini, Sez. 5, n. 28289 del 6/6/2013, Cologno, Rv. 256283; nonché, tra le tante, in ordine al giudizio di legittimità, in motivazione: Sez. 1, n. 14822 del 20/2/2020, Milanesi, Rv. 278943 e Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, G., Rv. 279598-02, nonché Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599. Vedi in precedenza, altresì, Sez. 5, n. 5764 del 7/12/2012, dep. 5/2/2013, Sarti, Rv. 254965 - 01; Sez. 5, n. 14522 del 24/3/2009, Petrilli, Rv. 243343 - 01; Sez. 6, n. 21102 del 9/3/2004, Zaccheo, Rv. 229023 - 01). 2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 4 La sentenza impugnata ha confermato la condanna dell'imputato decisa dal giudice di primo grado, valutando congrua la mole indiziaria acquisita per attribuirgli la paternità dei post di facebook contenenti frasi offensive della reputazione della persona offesa, della cui rilevanza ai sensi dell'art. 595 cod. pen. neppure il ricorrente dubita. Si eccepisce nuovamente da parte sua, così come sostanzialmente nell'atto di appello, l'incertezza della provenienza degli "screenshot-facebook" acquisiti in fotocopia e, quindi, la loro inutilizzabilità, in mancanza di un'acquisizione affidabile dei dati telematici, non effettuata in dibattimento. La sentenza impugnata, a dispetto di quanto afferma il ricorrente, ha ben argomentato al riguardo (cfr. le pagine 12 e 13), confermando il quadro di prova basato sui numerosi e significativi elementi utilizzati per attribuire i post diffamatori all'imputato, derivati anche dalla personale osservazione dei testi di polizia giudiziaria, per alcuni aspetti: la diretta riferibilità derivante dal richiamo del suo nome nelle pagine di provenienza dei post;
le offese di tenore analogo pronunciate dall'imputato all'indirizzo della persona offesa o a terzi riferendosi a lei;
il contesto di litigiosità aspra tra i due, attestato dai numerosi interventi, nei mesi, da parte delle forze dell'ordine ed il movente, costituito dai dissidi per la rumorosità del bar di cui è titolare l'imputato nell'edificio di abitazione della vittima;
la comparsa di molti post subito dopo le chiamate della persona offesa ai carabinieri, per denunciare il disturbo arrecatole dai rumori provenienti dal bar del ricorrente;
l'assenza di denuncia sull'illecito utilizzo del profilo social da parte del ricorrente. Si tratta di dati affidabili, confortati dalla verifica di attendibilità della persona offesa, attentamente vagliata dai giudici di merito, e dalla documentazione acquisita in fotocopia, determinante e legittimamente utilizzata. Infatti, costituisce una linea interpretativa da affermare specificamente - che si ispira al principio di atipicità delle prove penali e del libero convincimento del giudice (art. 189 cod. proc. pen.) - quella che ritiene sia possibile ricostruire la riferibilità della diffamazione al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente;
l'argomento trattato nella pubblicazione o il tenore dei contenuti offensivi;
il rapporto tra le parti;
la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del suo nickname, anche in mancanza di accertamenti informatici circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio;
l'assenza di denuncia di cd. furto di identità da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post incriminati (cfr., Sez. 5, n. 24212 del 21/1/2021, n.m.; Sez. 5, n. 45339 del 13/07/2018, Petrangelo, n.m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez, n.m.). Non può essere, pertanto, esclusa la riferibilità del fatto diffamatorio all'imputato, solo perchè, come nel caso di specie, non siano stati svolti accertamenti tecnici sui dati informatici, che non rivestono certo il valore di prova legale necessaria (cfr. Sez. 5, n. 5 2658 del 6/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282771), quando vi sia convergenza di altri, pregnanti elementi indiziari, del tipo di quelli appena sopra descritti. Sulla natura documentale delle fotocopie riproduttive degli screenshot contenenti i messaggi diffamatori postati in una pagina facebook, acquisibili, dunque, ex art. 234 cod. pen., non vi è dubbio, come desumibile anche da quanto affermato da questa Corte regolatrice già in passato (cfr. Sez. 3, n. 38681 del 26/4/2017, G., Rv. 270950), soprattutto con riguardo ai messaggi telefonici e via whatsapp, conservati nella memoria di un telefono cellulare, fattispecie analoga a quella in esame (v. Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Giorgi, Rv. 265991; Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, Tacchi, Rv. 278124; Sez. 6, n. 22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319). Assolutamente consolidata, poi, è la tesi secondo cui il delitto di diffamazione possa essere commesso anche a mezzo di Internet, con uso dei social network (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007) e secondo cui tale ipotesi integra la fattispecie aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (Sez. 5, n. 13979 del 25/1/2021, Chita, Rv. 281023; Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, dep. 2017, Manduca, Rv. 269090; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044). 2.2. Il secondo motivo di censura formulato dal ricorrente è manifestamente infondato e aspecifico perché meramente reiterativo dell'identico motivo proposto in appello. La sentenza ha centrato il tema processuale della contestazione di reato per i due aspetti diffamatori dei post ed ha escluso espressamente la parte di contestazione riferita a condotte qualificabili piuttosto come minaccia e non diffamazione. L'emersione di frasi offensive ulteriori non rende nullo il capo d'imputazione perché riferito solo ad alcune delle espressioni accertate (si veda, in un'ipotesi con punti di analogia, Sez. 3, n. 17829 del 5/12/2018, dep. 2019, Fina, Rv. 275455). 2.3. Infine, il terzo motivo di censura è infondato. E' ben vero che il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta di differimento (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 45126 del 22/10/2021, Campanile, Rv. 282219). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale, esplicitamente confrontandosi con l'opzione di legittimità richiamata, ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che il comportamento del difensore del ricorrente abbia avuto il significato di piena adesione all'istanza di rinvio della parte civile, poiché egli non si è limitato a non opporsi, ma si è fatto portatore della richiesta proveniente dal collega non presente in udienza, depositandola e dimostrando adesione e consenso, attraverso la rappresentazione al giudice delle ragioni sottese all'istanza. Si applica, perciò, in una fattispecie quale quella descritta, il principio di diritto secondo cui la richiesta di rinvio presentata dalla parte civile per qualsiasi causa (ivi compreso l'impedimento del difensore), qualora formulata congiuntamente o con 6 l'esplicita adesione della difesa dell'imputato, comporta, in caso di accoglimento, la sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo di slittamento dell'udienza stabilito dal giudice (Sez. 5, n. 1392 del 15/12/2022, dep. 2023, Feligioni, Rv. 284045). Il termine di prescrizione, pertanto, giunge, comprese le sospensioni, a data successiva alla pronuncia d'appello (il 23.12.2021) e solo per la non manifesta infondatezza del ricorso in Cassazione, come si è anticipato, deve rilevarsi l'estinzione del reato ex artt. 157 e 161 cod. pen., facendo salve le statuizioni civili, per le ragioni già esposte di rigetto complessivo delle censure agli effetti civili. 2.4. Al rigetto del ricorso agli effetti civili segue, peraltro, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute per la rappresentanza e difesa nel presente giudizio dalla parte civile, determinabili in complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge Così deciso il 17 marzo 2023.