Versione
2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 9. Specializzazioni 1. E' riconosciuta agli avvocati la possibilita' di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalita' che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.
2. Il titolo di specialista si puo' conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facolta' di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista.
All'attuazione del presente comma le universita' provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione e' riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianita' di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita' professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.
5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonche' dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attivita' professionale in uno dei settori di specializzazione.
6. Il titolo di specialista puo' essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attivita' professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.
2. Il titolo di specialista si puo' conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facolta' di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista.
All'attuazione del presente comma le universita' provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione e' riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianita' di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita' professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.
5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonche' dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attivita' professionale in uno dei settori di specializzazione.
6. Il titolo di specialista puo' essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attivita' professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.
Commentari • 70
- 1. Avvocati tributaristi, al via il corsoGabriella Lax · https://www.studiocataldi.it/ · 19 gennaio 2019 · 23.474325
[…] In caso di superamento dell'esame si potrà accedere al percorso per il conseguimento del titolo di avvocato specializzato in diritto tributario una volta che il titolo verrà regolamentato, così come stabilito dall'art. 9 della legge 247 del 2012. […]
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Giurisprudenza • 124
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 14/04/2016, n. 4426Provvedimento: […] Il ricorso è affidato a due motivi di doglianza, uno estremamente articolato e rivolto avverso specifiche previsioni regolamentari ed un altro, sostanzialmente solo enunciato, con il quale si rappresenta l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo 9 della legge n. 247/2012. Il primo motivo di ricorso prospetta violazione, […] Da ultimo i ricorrenti hanno prospettato, in via subordinata, l'illegittimità derivata del regolamento per illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 247/2012 per violazione degli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione. […] L'art. 9 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, contenente la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, […]Leggi di più...
- eccesso di potere amministrativo·
- regolamento per il conseguimento del titolo di avvocato specialista·
- aggiornamento professionale specialistico·
- irragionevolezza delle norme regolamentari·
- specializzazioni legali·
- mancanza di specificità nel regolamento·
- concentrazione di poteri nel Consiglio Nazionale Forense·
- principio di irretroattività delle norme·
- mantenimento del titolo di specialista·
- violazione dei principi di libertà di iniziativa economica e concorrenza