Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10425
CASS
Sentenza 18 luglio 2002

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Massime1

Non costituisce clausola vessatoria a norma dell'art. 1341 la clausola del contratto di locazione che esclude la corresponsione di un'indennità per i miglioramenti, atteso che la clausola in questione non è da ricomprendere tra quelle che prevedono una limitazione di responsabilità a favore di chi la ha predisposta, poiché non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento, ne' tra quelle che stabiliscono limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni o di agire in giudizio per ottenere l'adempimento dell'altra parte, ma agisce sul diritto sostanziale escludendo l'indennità per i miglioramenti, previsti dall'art. 1592 cod. civ. con norma derogabile.

Commentari2

  • 1La vessatorietà delle clausole inserite nei contratti di locazione
    Mignacca Daria · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2018

    Il problema dello squilibrio tra le parti stipulanti un contratto è spesso riscontrabile anche nell'ambito locatizio, in particolare laddove il contratto, anziché essere stato stipulato all'esito di una trattativa negoziale bilaterale, sia stato unilateralmente predisposto da una delle parti e sottoscritto per adesione dall'altra. In tali casi, ci troviamo dinanzi a fattispecie per le quali è richiesta l'applicazione dell'art. 1341 c.c., che sanziona con la nullità la clausola vessatoria non specificamente approvata per iscritto dal firmatario. Va innanzitutto evidenziato come il contributo giurisprudenziale risulti di fondamentale importanza al fine di identificare alcuni dei tanti casi …

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  • 2CONCORDATO CON PERCENTUALE IRRISORIA: inammissibilità della domanda per mancanza di causa
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 6 luglio 2013

    Testo massima In tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, la nozione di atto in frode esige – alla luce del criterio ermeneutico letterale, ex art. 12 disp. prel. c.c. – che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state “accertate” dal commissario giudiziale, cioè da lui “scoperte“, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori; pertanto, nel concetto di “frode” non rientra qualunque comportamento volontario idoneo a pregiudicare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10425
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10425
Data del deposito : 18 luglio 2002

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