Sentenza 31 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di diffamazione, integra lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della "communis opinio". (In motivazione la Corte ha precisato che il discredito morale può essere prodotto anche dalla pubblicazione di una falsa notizia con cui si attribuisca a un soggetto la mancata segnalazione agli organi competenti del pericolo di commissione di un attentato).
Commentari • 7
- 1. Diffamazione: condannato marito che divulga la relazione extraconiugale clandestina della moglie (Cass. Pen. n. 33106/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della "communis opinio". (Fattispecie in tema di attribuzione non veritiera di una relazione extraconiugale clandestina intrattenuta in costanza di matrimonio - Cassazione penale sez. V - 28/09/2020, n. 33106); Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: sussiste il fatto determinato se l'episodio viene spiegato nelle sue linee essenziali (Cass. Pen. n. 26512/2021)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, per la sussistenza della circostanza aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato è sufficiente che l'episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali, in modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evochino, alla comprensione del destinatario della comunicazione, azioni concrete e dalla chiara valenza negativa (Cassazione penale sez. V - 13/04/2021, n. 26512). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 13/04/2021, n. 26512 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trapani, …
Leggi di più… - 3. Campagna diffamatoria: Il termine della querela parte da quando il messaggio diventa intellegibile.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 maggio 2022
Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Potenza ha affermato che, in tema di diffamazione, "qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di "campagna di stampa" in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in "itinere"". Tribunale Potenza (GM Dott. Francesco Valente), 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.132 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto di citazione diretta a giudizio del 30 ottobre 2020 l'imputato Sc.An. è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza …
Leggi di più… - 4. Relazione extraconiugale svelata via mail dall'investigatore: è diffamazione? (Cass. 33106/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 novembre 2020
Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 28 settembre – 25 novembre 2020, n. 33106 Presidente Sabeone – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 31 ottobre 2018, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma del 12 ottobre 2016 di assoluzione di Ma. Gi. perché il fatto non sussiste- lo ha condannato, su appello della parte civile, La Ro. Ma., al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, in relazione al delitto di diffamazione ex art. 595 comma 2 c.p.. La condotta diffamatoria è stata ravvisata nell'avere il Ma., legale rappresentante dell'agenzia investigativa AN 2001 s.r.l., in una nota investigativa datata 9 maggio …
Leggi di più… - 5. Cosa rischia chi rivela tradimento senza prove?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2014, n. 18982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18982 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 31/01/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 313
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 38915/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR EZ N. IL 24/10/1948;
IN AR N. IL 04/03/1967;
avverso la sentenza n. 11191/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 24/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi altresì per la parte civile l'avv. Bisazza Terracini Oreste, che si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese, e, per i ricorrenti, l'avv. Mazza Paolo, che si riporta ai motivi e insiste per la declaratoria di prescrizione. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata in 27/02/2009 e depositata in data 17/03/2009, il Tribunale di Roma condannava NI CA, in concorso con D'AV US, per il reato di diffamazione a mezzo stampa - commesso il 28/11/2004 - per avere redatto e pubblicato sul quotidiano La Repubblica, un trafiletto intitolato "Chi è EE MI. Il protetto di EA, con il quale si offendeva, attribuendogli un fatto determinato, la reputazione e l'onorabilità di EE MI, affermando "EE è sempre dove le cose accadono ... è a Roma, nel 1985, quando i Palestinesi di Abu Nidal assaltano i banchi El - Al di Fiumicino (la notizia gli viene anticipata dal suo amico HO NU, trafficante di armi)"; condannava UR ZI per aver omesso di esercitare il controllo necessario ad evitare che con la frase indicata si offendesse la reputazione di EE MI;
disponeva la sospensione condizionale della pena nei confronti di NI CA;
condannava gli imputati al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile EE MI RT. Con sentenza deliberata in data 24/06/2011 e depositata in data 24/02/2012, la Corte di appello di Roma ha revocato la sospensione condizionale della pena applicata a NI CA e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
Premesso che la frase di cui al trafiletto in relazione alla quale è intervenuta condanna si inserisce nel quadro di una più ampia querela su altre affermazioni pubblicate sul quotidiano indicato, affermazioni sulle quale vi stata pronuncia di proscioglimento, la Corte di merito rileva la falsità della notizia pubblicata dai giornalisti, secondo cui EE sarebbe stato informato in anticipo dell'attentato alla El - Al: l'unica fonte indicata a discolpa dagli imputati è un'intervista rilasciata da EE al settimanale L'Europeo, nella quale negava la circostanza: dopo aver affermato di aver ricevuto da HO diverse anticipazioni su attentati terroristici in Europa, alla domanda esplicita se anche la notizia dell'attentato di Fiumicino gli fosse stata anticipata da questa persona, EE rispondeva che "quello di Fiumicino è un esempio di attentato che ha coinvolto più di un governo" e di non essere "nella condizione di citare le azioni specifiche di cui si trattava". La notizia pubblicata dagli imputati, osserva la Corte di merito, non è inoffensiva, ma rappresenta una forzatura gravemente diffamatoria, fondata in parte su un dato non vero, in parte su un commento e su un'informazione artificiosamente avvicinati in maniera suggestiva e negativa per EE. Nè ha rilievo il dato formale che questi non avesse l'obbligo giuridico di informare le Autorità, essendo palese il discredito morale - anch'esso tutelato dalla norma incriminatrice della diffamazione - per chiunque non si "attivasse" per segnalare il pericolo di un attentato conosciuto attraverso un "amico" -dunque affidabile - "trafficante di armi", quindi verosimilmente ben informato.
La Corte di merito osserva, inoltre, che la notizia in esame non costituisce quel "di più" magari non vero, ma marginale che la giurisprudenza ha ritenuto non suscettibile di integrare in delitto di diffamazione a mezzo stampa: è vero, infatti, che tutta la pagina de La Repubblica dedicata al querelante lo dipinge complessivamente come individuo "losco e pericoloso" e che i giornalisti sono stati assolti in udienza preliminare da tutti gli altri addebiti che costituivano l'originaria imputazione;
nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di un'informazione marginale, per quanto errata, ma della precisa attribuzione al querelante di una sua specifica conoscenza circa il futuro attentato e della sua consapevole e significativa presenza a Roma proprio in quel giorno, congiuntamente all'omissione da parte sua di qualsiasi attività, anche solo informativa, atta a sventarlo, sicché il quadro complessivo travalica l'immagine, per quanto negativa, che poteva scaturire dagli articoli ritenuti legittimi.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione, nell'interesse degli imputati, i difensore avv. CA Federico Grosso e avv. Paolo Mazza, denunciando - con un unico, articolato motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - mancanza e illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha affermato l'offensività dell'unica frase per la quale gli imputati erano stati condannati in primo grado e violazione dell'art. 595 c.p.. Premessa, alla luce degli orientamento della giurisprudenza di legittimità, la necessità di valutare la frase di cui all'imputazione in correlazione con l'articolo pubblicato dai giornalisti, i ricorrenti sottolineano che gli imputati non hanno mosso a EE alcun "rimprovero" per l'attentato di Fiumicino, nè gli hanno attribuito comportamenti disonorevoli, sicché è meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata laddove afferma che gli imputati hanno mosso al querelante l'"implicito rimprovero" di non aver informato l'autorità.
La Corte di appello non solo ha stigmatizzato un passo dell'articolo non presente nella pubblicazione e un suo implicito significato non compiutamente dimostrato, ma ha anche violato l'art. 595 c.p. affermando la riprovevolezza del fatto che un privato cittadino non avverta l'autorità di possibili pericoli per la collettività e, quindi, il carattere disonorevole dell'attribuzione di simile omissione: rappresenta, tuttavia, una indimostrata petizione di principio asserire che nel nostro ordinamento chiunque sia obbligato o moralmente tenuto a denunciare le attività illecite di cui venga a conoscenza. L'assunto, inoltre, risulta ancor meno argomentato e logico nella cornice dei fatti narrati dai giornalisti sul conto del querelante, esplicitamente descritto come legato ai servizi segreti statunitensi e, quindi, come soggetto che, nell'assolvimento dei propri doveri istituzionali, non era sottoposto alle (supposte) regole di comportamento in base alle quali è stata argomentata l'offensività della notizia pubblicata. L'inesistenza della norma etica o giuridica dalla quale discenderebbe il vulnus alla reputazione del querelante e, comunque, l'inapplicabilità di tale regola a EE nella cornice dei fatti narrati nell'articolo in questione, impediscono di ravvisare un fondamentale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 595 c.p., ossia l'offensività della notizia pubblicata sub specie di attribuzione al querelante di un comportamento contrario alle regole di civile convivenza.
3. In data 05/02/2013, il difensore di EE MI RT ha depositato memoria, chiedendo l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, la conferma della sentenza impugnata e delle relative statuizioni civili.
In data 05/07/2013, la difesa degli imputati NI CA ed UR ZI ha depositato istanza di declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.
4. Con sentenza deliberata il 17/09/2013, questa Corte, previa separazione del procedimento nei confronti di D'AV US, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato, rinviando a nuovo ruolo il procedimento nei confronti degli imputati NI CA ed UR ZI per adesione della difesa all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione.
Le censure dei ricorrenti fanno leva sulla critica al riferimento all'implicito - e, secondo i ricorrenti, non dimostrato - "rimprovero" mosso dalla frase oggetto dell'imputazione al querelante. La doglianza deve essere disattesa, in quanto la Corte di merito ha sottolineato la pacifica non corrispondenza al vero della notizia secondo la quale EE era stato preventivamente informato dell'attentato di Fiumicino e, sulla base di una corretta ricostruzione del significato della notizia, ha individuato la lesione della reputazione del querelante nel discredito morale destinato a ricadere su chiunque, indipendentemente dal proprio ruolo istituzionale, non si attivasse per segnalare il pericolo di un futuro attentato di cui fosse venuto a conoscenza sicura da una fonte senz'altro affidabile. In termini del tutto coerenti, la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), aveva rimarcato la portata oggettivamente diffamatoria della notizia in questione, dalla quale emergeva il coinvolgimento nel sanguinoso attentato del 1985, del querelante, che non si sarebbe attivato presso le autorità competenti pur essendone venuto a conoscenza.
Anche la censura relativa alla ritenuta insussistenza di una norma che sancisca sul piano giuridico o morale l'obbligo di denunciare attività illecite di cui si sia venuti a conoscenza non è fondata. Premesso che, in tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio (Sez. 5, n. 40359 del 23/09/2008 - dep. 29/10/2008, P.C. in proc. Cibelli, Rv. 241739), va osservato che la Corte di merito, con motivazione priva di cadute sul piano della conseguenzialità logica, ha rimarcato il palese discredito morale - anch'esso tutelato dalla norma incriminatrice della diffamazione - cui sarebbe esposto chi chiunque non si "attivasse" per segnalare il pericolo di un attentato.
Infondata, infine, è la censura incentrata sul rilievo che, nel quadro dei fatti narrati dai giornalisti, il querelante era esplicitamente descritto come legato ai servizi segreti statunitensi sicché, avendo agito nell'assolvimento dei propri doveri istituzionali, non poteva essere considerato soggetto alle regole di comportamento in base alla quale è stata argomentata l'offensività della notizia pubblicata. Al riguardo, deve rilevarsi che il ricorso non specifica i profili dell'articolo cui "accedeva" il trafiletto comprensivo delle espressioni in esame dai quali evincere indicazioni circa finalità "istituzionali" idonee ad escludere la valenza negativa della mancata segnalazione dell'attentato del 1985, sicché, da questo punto di vista, la deduzione difensiva si rivela disancorata dalla disamina puntuale della concreta fattispecie oggetto del giudizio. D'altra parte, come si è visto, la Corte di merito ha messo in luce che il discredito connesso alla notizia pubblicata sarebbe destinato a ricadere su chiunque indipendentemente dal proprio ruolo istituzionale: dall'incensurabile argomentare della sentenza impugnata con riferimento al caso di specie si evince, dunque, che la collocazione, prospettata dal ricorso, della mancata segnalazione alle autorità da parte di EE della notizia dell'attentato di Fiumicino nel quadro dei suoi rapporti con i servizi statunitensi non risulta idonea a privare la notizia pubblicata della sua valenza offensiva.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato agli effetti civili, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese nel grado dalla parte civile (liquidate come da dispositivo), mentre, agli effetti penali, deve rilevarsi che i reati ascritti agli imputati sono estinti per prescrizione maturata il 28/05/2012 successivamente alla sentenza impugnata, sentenza che, pertanto, deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 1500,00 più accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2014