Sentenza 18 giugno 1993
Massime • 1
A seguito dell'abrogazione di talune disposizioni del d.P.R. 9 ottobre 1990 N. 309, disposta con il d.P.R. 5 giugno 1993, N. 171, in conseguenza dell'esito positivo del "referendum" abrogativo di tali disposizioni, la detenzione per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti in dose superiore a quella media giornaliera, già penalmente sanzionata dall'art. 73 del predetto d.P.R. N. 309 del 1990, risulta depenalizzata, sicché l'imputato del relativo reato va prosciolto ai sensi dell'art. 2 cod. pen.. Peraltro, nell'ipotesi in cui nel procedimento per fatti di detenzione illecita di sostanza stupefacente commessi anteriormente alla suddetta abrogazione, pendente in Cassazione, non risultino accertate le "finalità" della detenzione medesima, deve procedersi ad annullamento della gravata sentenza con rinvio al giudice di merito affinché proceda a tale accertamento, prosciogliendo l'imputato qualora risulti che la sostanza stupefacente era detenuta per uso personale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1993, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ANTONIO BRANCACCIO Presidente Udienza in Camera
1. Dott. GAETANO LO COCO Componente di Consiglio in
2. " ID GU " data 18.6.1993
3. " PIERO CALLÀ " SENTENZA
4. " AL VA " N. 17
5. " IO VA " REGISTRO GENERALE
6. " IO GO " N. 12184/92
7. " SE LI "
8. " BRUNELLO DELLA PENNA (rel.)"
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte di Appello di Ancona nei confronti di:
AC UI, n. a Teramo il 26.3.1963;
avverso la sentenza 24 marzo 1992 del G.I.P. del Tribunale di Fermo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Brunello della Penna;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altro G.I.P.. Osserva in fatto e in diritto
Il G.I.P. del Tribunale di Fermo, con sentenza 24 marzo 1992, applicava a BA UI, imputato del delitto di cui all'art. 73, 1 e 5 c., D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per aver acquistato, o ricevuto o, comunque, detenuto gr. 9,952 di eroina (nella percentuale del 6,1%), la pena concordata .tra le parti ex art. 444 C.P.P. di m.9 di reclusione e £.
2.222.440 di multa nel concorso delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale della lieve entità del fatto prevista nell'art.73, 5 c. D.P.R. n.309/1990 cit.. Rilevava al riguardo il giudicante che "il fatto oggetto della imputazione era stato correttamente ricondotto nella fattispecie dell'art.73, 1 e 5 c., D.P.R. n.309/1990 tenuto conto della entità della sostanza sequestrata e della finalità dichiarata della detenzione per uso personale non emergendo elementi a conforto della ipotesi di detenzione a fine di spaccio".
Avverso la suindicata sentenza proponeva ricorso per Cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Ancona deducendo due motivi con i quali denunciava:
1- errata applicazione della ipotesi di cui all'art. 73, 5 c., D.P.R. n.309/1990 non ravvisandosi nella specie gli estremi dell'attenuante speciale avuto riguardo sia all'elemento ponderale (che consentiva di ritenere superato del più del doppio il limite di 300 mg. di eroina pura utile per soddisfare il fabbisogno di un tossicomane medio per circa tre giorni, indicato dalla giurisprudenza di legittimità) sia alle modalità del fatto che deponevano per lo svolgimento di attività di spaccio da parte dell'imputato, in quanto il predetto era stato trovato in possesso non solo di eroina ma anche di cocaina mentre era rimasto accertato che la sua abitazione era frequentata da tossicodipendenti, che il BA non svolgeva alcuna attività lavoratiVa e che aveva riportato recente condanna per violazione della legge sugli stupefacenti;
2- apparenza di motivazione in ordine alle concesse attenuanti generiche, avendo il G.I.P. fatto riferimento a circostanze prive di ogni rilevanza nella specie perchè concernenti condotte necessitate dagli eventi (spontanea consegna della droga agli agenti di p.g. incaricati di effettuare la perquisizione domiciliare e confessione resa in sede giudiziale).
Il P.G. presso questa Suprema Corte di Cassazione con requisitoria scritta del 5 giugno 1992, ravvisando la sussistenza della eccepita violazione di legge con riferimento alla concessa attenuante speciale del fatto di lieve entità chiedeva, in accoglimento del gravame, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Con ordinanza in data 19 ottobre 1992 la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, cui il ricorso in oggetto era stato assegnato ne disponeva la trasmissione a sensi dell'art.618 C.P.P. a queste Sezioni Unite apparendo "opportuno investirle per la decisione in ordine alla questione della ravvisabilità dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art.73 D. P.R. n.309/1990, con riferimento alla detenzione per uso personale di quantitativi di stupefacenti, risolta in senso difforme da pronunce successive a quella "Parisi" del 31 maggio 1991 delle Sezioni Unite".
2.- La Corte Costituzionale con sentenza 16 gennaio - 4 febbraio 1993 dichiarava ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, tra cui l'art. 72 "che vieta l'uso personale di sostanze stupefacente o psicotrope", così ammettendo la richiesta di una consultazione popolare" oggettivamente diretta a depenalizzare ma non ad eliminare la illiceità della detenzione per uso personale di tali sostanze, si che non viene chiesta la abrogazione delle disposizioni da cui deriva la punibilità di tali comportamenti con sanzione amministrativa".
Con D.P.R. 5 giugno 1993, n.171 (pubblicato in pari data sulla G.U. n.130) veniva dichiarata, in forza del risultato positivo del referendum l'abrogazione, tra gli altri articoli del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 oggetto della consultazione referendaria, anche degli artt.72 e 75, 1 c., concernenti l'uso e, comunque, la detenzione per uso personale delle anzidette sostanze.
3.- L'intervenuta depenalizzazione delle detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti è improduttivo nella specie di immediate conseguenze a favore dell'imputato non risultando definitivamente accertato se la quantità di eroina trovata nella disponibilità del BA corrispondesse alle personali esigenze del predetto quale tossicodipendente o fosse da costui detenuta anche a fini di "spaccio".
Siccome specificamente affermato dal P.G. ricorrente nel primo motivo di gravame, le cui indicazioni seppur concernenti il problema della ricorrenza o meno della attenuante speciale della lieve entità del fatto di cui all'art. 73, 50 c., D.P.R. 309/1990 acquistano attualmente determinante rilevanza potendo comportare, nel caso in cui dovesse accertarsi l'esclusiva destinazione all'uso personale della droga detenuta dall'imputato, il di lui proscioglimento al sensi dell'art.2 C.P. Né vale in proposito la qualificazione in tal senso della condotta del BA contenuta nella impugnata sentenza trattandosi di affermazione immotivata che ha costituito, infatti, oggetto di specifica contestazione da parte del P.G. ricorrente con riferimento a significative circostanze. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ex art. 623, lett. D, C.P.P. allo stesso Tribunale di Fermo, che, in persona di un diverso Giudice per le indagini preliminari, dovrà preliminarmente procedere al suindicato accertamento adottando ogni conseguente statuizione ai fini della eventuale operatività in favore dell'imputato del D.P.R.5 giugno 1993, n.171 o della definizione del processo a norma dello art. 444 C.P.P., conformemente alla richiesta tempestivamente avanzata dal predetto.
P. Q. M.
V. gli artt. 611 e 623, lett. D, C.P.P. annulla l'impugnata sentenza e rimette gli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo. Roma, 18 giugno 1993.