Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 09/03/2026, n. 4355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4355 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04355/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2026, proposto da
Antica Enoteca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del TAR del Lazio – Roma n.18192/2025, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Andrea Ippoliti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa ES ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 18192/2025, questo TAR ha annullato la Determinazione Dirigenziale prot. QH/62474/2025 del 5.09.2025, avente ad oggetto “ Adozione del provvedimento espresso in ordine all’istanza di revisione del P.M.O. di Via San Nicola de’ Cesarini ”, con cui Roma Capitale ha ritenuto “ di dare atto che l’interesse della Società Antica Enoteca S.r.l. alla fruizione di una occupazione di suolo pubblico funzionale alla propria attività è, attualmente, già soddisfatto dalla presenza di una OSP Covid-19 con scadenza fissata al 31.12.2025 e che un’eventuale revisione della scheda di dettaglio del P.M.O. di Via San Nicola dè Cesarini sarebbe disapplicata a partire dal 1° gennaio 2026; - di dare atto, per gli effetti, della carenza delle condizioni oggettive per avviare la procedura di revisione della scheda di dettaglio del P.M.O. di Via San Nicola dè Cesarini di cui alla istanza di revisione, prot. n. QH/54226 del 1/08/2024, presentata dalla Società Antica Enoteca S.r.l. nel rispetto del principio generale di economicità dell’attività amministrativa di cui all’articolo 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ”.
L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto procedere a dare seguito alla richiesta di revisione del contestato piano di massima occupabilità.
Stante l’inerzia di Roma Capitale, in data 31 dicembre 2025 la società Antica Enoteca s.r.l. ha notificato ricorso ex art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza della predetta sentenza.
Si è costituita l’Amministrazione Capitolina riferendo che “ con D.A.C. n. 318/2025, (doc n. 1) all’art. 70 recante “Modifiche al Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 118 del 6 marzo 2025”, l’Amministrazione ha modificato in parte qua il suddetto regolamento nella misura in cui ha previsto che: “5. I Piani di Massima Occupabilità (PP.M.O.) vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno disapplicati a partire dall’1/01/2026” ”.
Ha quindi sostenuto che “ l’ottemperanza della sentenza n. 18192/2025 (nella richiesta misura di revisione del PMO di Via San Nicola da Cesarini) non arrecherebbe a controparte alcun concreto giovamento, atteso che, a far data dal 1° gennaio u.s., quest’ultima potrà più efficacemente ottenere il bene della vita (rilascio OSP permanente) semplicemente presentando una nuova istanza amministrativa al SUAP Municipale (anziché pretendere la revisione di un PMO nemmeno più applicabile) ”.
Ha concluso chiedendo volersi dichiarare il ricorso “ inammissibile – giusta pubblicazione all’Albo Pretorio della D.A.C. n. 318/2025 in data 23.12.2025 e notifica del ricorso per l’ottemperanza solo in data 31.12.2025 – ovvero, in via subordinata, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla richiesta ottemperanza ”.
Ha replicato la ricorrente sostenendo che “ è pacifico che sia stata presentata istanza di riesame del piano di massima occupabilità al fine della verificazione dell’assentibilità di occupazione di suolo pubblico nell’area di pertinenza … Si ritiene a fronte di ciò che l’obbligo di riesame dell’istanza della ricorrente permanga e che quindi, in esecuzione del dictum giudiziale, la resistente debba verificare se sia assentibile o meno occupazione di suolo pubblico innanzi all’area di pertinenza ”.
Alla camera di consiglio del 4.03.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Con la sentenza n. 18192/2025, oggetto del presente giudizio, questo TAR, come visto, ha annullato la Determinazione Dirigenziale prot. QH/62474/2025 del 5.09.2025 con la quale l’Amministrazione aveva ritenuto che non sussistessero le condizioni per procedere alla revisione della scheda di dettaglio del PMO.
In particolare, il Collegio ha affermato che Roma Capitale aveva violato il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale n. 6847/2025, in quanto aveva adottato una pronuncia sostanzialmente confermativa della decisione di non provvedere sull’istanza di revisione del PMO.
Orbene, in data 23 dicembre 2025, Roma Capitale ha pubblicato la D.A.C. n. 318/2025, che, all’art. 70 recante “ Modifiche al Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 118 del 6 marzo 2025 ”, ha previsto che: “ 5. I Piani di Massima Occupabilità (PP.M.O.) vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno disapplicati a partire dall’1/01/2026 ”.
Si ritiene che con la pubblicazione della previsione appena citata sia venuto meno l’interesse all’ottemperanza, perché (sia pure senza pronunciarsi sul PMO oggetto di causa) l’amministrazione ha previsto in via generale che tutti i PMO (quest’ultimo compreso) abbiano cessato di avere efficacia.
Invero, il predetto comma 5 dell’art. 70 della DAC n. 318/2025, ha testualmente previsto la disapplicazione del P.M.O.
Osserva il Collegio che la verifica relativa al se sia assentibile o meno l’occupazione di suolo pubblico innanzi all’area di pertinenza della ricorrente, deve conseguire alla presentazione di una specifica istanza da parte dell’interessata.
Orbene, considerato che il ricorso è stato notificato il 31 dicembre 2025, quindi successivamente alla pubblicazione della DAC 318/2025 avvenuta il 23 dicembre 2025, esso deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite, attesa la perdurante inottemperanza al giudicato da parte dell’amministrazione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
ES ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES ZZ | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO