Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
Il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell'assenza per malattie in ferie, e nell'esercitare il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109, secondo comma, cod. civ.), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell'ambito annuale armonizzando le esigenze dell'impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto; tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita (nella specie, la S.C., enunciando tale principio e dando altresì conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la correttezza del comportamento datoriale sul presupposto che il lavoratore, pur a fronte di avvisi inviatigli dal datore di lavoro, non aveva inteso richiedere la conversione in ferie del proprio periodo di malattia e neppure avvalersi del periodo di aspettativa previsto contrattualmente).
Commentario • 1
- 1. Dipendente, ferie, malattia, periodo di comporto, sostituzione, rifiutoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 giugno 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5521 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA RD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 5, presso lo studio dell'avvocato, SERGIO COMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE ABBAMONTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 252/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07/03/01 - R.G.N. 2600/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Ettore i MERCURIO;
udito l'Avvocato LUPONIO per delega ABBAMONTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli depositato il 12 gennaio 1999 il sign. AR ZO conveniva in giudizio la società Poste Italiane s.p.a., alle cui dipendenze aveva lavorato con inquadramento da ultimo nel 2 livello dell'area quadri, e chiedeva declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli con decorrenza 30 giugno 1998 per superamento del periodo annuale di comporto per malattia;
deduceva di non essersi avvalso della facoltà di chiedere l'aspettativa prevista proprio per l'ipotesi di superamento del comporto dall'art. 18, terzo comma, del contratto collettivo applicabile in quanto per lui pregiudizievole, e sosteneva di avere invece diritto alla sospensione del periodo di comporto dovendosi dallo stesso detrarre le ferie non godute nel precedente anno 1997 a norma dell'art. 14 del medesimo contratto collettivo. Il Pretore rigettava la domanda;
ed il Tribunale di Napoli, con sentenza del 7 marzo 2001, ha confermato la decisione pretorile rigettando lo appello del lavoratore.
Il giudice del gravame ha motivato la sua decisione osservando che pur se la imminente scadenza del periodo annuale di comporto era stata preavvertita dalla società Ente Poste al ZO, quest'ultimo non aveva inteso avvalersi della prevista aspettativa e neppure aveva richiesto la conversione del proprio periodo di malattia in ferie. Ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la pronuncia della Corte Costituzionale n. 616 del 1987 non ha introdotto nell'ordinamento un principio generale di convertibilità delle cause di assenza, ne' quindi il principio della convertibilità automatica della assenza per malattia in assenza per ferie, essendo rimessa solo al lavoratore la facoltà di effettuare una tale impugnazione, mediante sua specifica richiesta durante la malattia. Ha ribadito, in adesione a pronuncia di questa Corte, che nemmeno tale facoltà è incondizionata, in quanto la detta conversione del titolo dell'assenza non è configurabile allorquando il lavoratore possa usufruire di altre regolamentazioni, legali o contrattuali, che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto, situazione questa ricorrente nella fattispecie. Ha esaminato infatti la normativa collettiva (l'art. 14 del contratto collettivo invocato dal lavoratore), ed ha ritenuto che essa, in ipotesi come quella di specie equiparabile alla risoluzione per giustificato motivo, ha previsto il sorgere di una prestazione pecuniaria sostitutiva (nel divieto peraltro di preventiva monetizzazione), non potendosi dalle relative disposizioni evincersi anche il diritto alla prosecuzione automatica del rapporto, e del periodo di comporto, in caso di mancata fruizione delle ferie nel frattempo maturate.
Ha pure escluso che la "disposizione di servizio" del maggio 1998, inviata dalla società, per far usufruire a tutto il personale le ferie residue entro il 30 giugno 1998 potesse essere riferita ai dipendenti in malattia, o comunque impossibilitati all'effettivo godimento delle ferie, essendo invece riferibile al personale in attività lavorativa.
Avverso tale sentenza il ZO ricorre per cassazione formulando un unico articolato motivo, illustrato da memoria.
La società intimata non è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1, 32, 35, 36 e 38 della Costituzione, violazione ed errata applicazione dell'art. 2109 c.c., e dei canoni di ermeneutica dei contratti collettivi,
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Contesta la correttezza dell'interpretazione data dal Tribunale alla disposizione dell'art. 14, comma sesto, del contratto collettivo, lamentando sul punto una motivazione insufficiente ed incoerente e la inosservanza del canone dell'interpretazione letterale dei contratti;
parimenti critica l'interpretazione esposta nella impugnata sentenza in ordine alla "disposizione di servizio" del maggio 1988, censurandola anche per averne erroneamente limitato l'ambito di applicabilità; deduce pure la violazione, da parte della società, degli obblighi di correttezza e buona fede per avere essa ingenerato nel dipendente un falso affidamento sulla portata e il contenuto precettivo di una clausola del contratto collettivo e per non avere a lui comunicato la possibilità di usufruire del diritto alle ferie, assumendo che la normativa collettiva presupponeva un obbligo di informazione in tal senso;
riporta, infine, alcune massime di sentenza di questa Corte in tema di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune.
2. - Il ricorso non merita accoglimento. Esso presenta, nonostante la formale titolazione del motivo, numerosi profili di inammissibilità, in quanto, più che sviluppare censure riconducibili alla previsione dell'art. 360 c.p.c. nel lamentare la violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. o vizi di motivazione, in vera sostanza è diretto a denunciare la presunta violazione e la erronea applicazione di disposizioni del contratto collettivo (come gli artt. 14, 18 e 19), il quale non sarebbe stato applicato alla fattispecie nella maniera coerente e conforme alle aspettative di esso ricorrente. In tal modo il ricorso si pone in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è demandata al giudice del merito con conseguente inammissibilità di una impugnativa per cassazione con la quale si chieda al giudice di legittimità un sindacato diretto, per violazione di legge, della norma contrattuale (tra le molte, cfr. Cass. 29 marzo 2001 n. 4667). In effetti il motivo in questione non è, sostanzialmente, volto a provocare un sindacato di legittimità sulla coerenza formale o sulla sufficienza argomentativa della decisione impugnata, ma si risolve in una serie di generiche critiche del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito, che implicano quindi, inammissibilmente, un sindacato di merito da parte della Corte di Cassazione dalla quale si richiede, in realtà, una nuova e diversa, ma non consentita, interpretazione della normativa collettiva, quale ritenuta corretta dal ricorrente (cfr. Cass. 3 luglio 2001 n. 8994). Il che vale, più specificamente, con riguardo anche ad osservazioni svolte dal ricorrente in merito all'interpretazione, data dal Tribunale circa l'incidenza, sul rapporto di lavoro in esame, della "disposizione di servizio" inviata dalla società datrice di lavoro nel maggio del 1998, contenente disposizioni ai lavoratori sulla fruizione delle ferie, ovvero in merito al significato di un "fono" del 2 maggio 1997 pure menzionato nel ricorso per cassazione. D'altro canto il giudice di merito ha motivato in maniera non censurabile, sotto il profilo della completezza e della non contraddizione del percorso logico-giuridico seguito, e si è correttamente uniformato, in punto di diritto, al più recente e costante orientamento di questa Corte secondo cui non è ravvisabile nell'ordinamento un principio generale di convertibilità delle cause di assenza dal lavoro, e neppure è configurabile una regola di automatico prolungamento del periodo di comporto per malattia per un tempo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti:
sicché l'eventuale violazione del diritto al riposo annuale può dar luogo soltanto alla attribuzione di una prestazione pecuniaria sostitutiva, ma non già alla prosecuzione del rapporto di lavoro per un periodo di egual durata di quello di mancata fruizione delle ferie (cfr. Cass. 4 giungo 1999 n. 5528). Giova pure al riguardo precisare, alla stregua dell'ormai consolidato orientamento di questa Corte, che, ove comunque il lavoratore possa ottenere, sempre che non osti un apprezzabile interesse aziendale, il mutamento del titolo della assenza, mediante la fruizione di un periodo di ferie che valga ad impedire il superamento del periodo contrattuale di comporto per malattia - e ad evitare quindi un possibile licenziamento per la acquisita facoltà del datore di recedere a comporto scaduto -, è necessaria una richiesta in tal senso del lavoratore (Cass. 17 febbraio 2000 n. 1774). A tal riguardo deve invero ribadirsi che il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto;
e, d'altro canto, il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione della assenza per malattia in ferie, e nell'esercitare il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109 secondo comma c.c.), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell'ambito annuale armonizzando le esigenze dell'impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto. Un tale obbligo del datore, peraltro, non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto proprio nell'ipotesi di superamento del periodo di comporto ed in particolare - come nella specie, stante specifica previsione contrattuale collettiva quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, precisamente a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita (così, Cass. 8 novembre 2000 n. 14490; in argomento, tra le altre cfr. Cass. 14 maggio 1997 n. 4217, 2 ottobre 1998 n. 9797, 28 gennaio 1997 n. 873). Il giudice del merito si è attenuto puntualmente a tali principi ed ha invero correttamente osservato che, nel caso di specie, era in sostanza attribuita al lavoratore, per la tutela del suo diritto alla conservazione del posto di lavoro, la facoltà di consentire alla conversione del titolo della assenza. Ed in effetti non può, in termini generali, ammettersi che il datore di lavoro abbia il potere, nella costanza di malattia del lavoratore ed in assenza di un chiaro intendimento di quest'ultimo nel senso anzidetto, di imporre al medesimo lavoratore di considerare sospeso il periodo di malattia per fruire del periodo feriale, non potendosi escludere - pur in via di ipotesi - un contrario interesse del lavoratore stesso (v. citata Cass. n. 4217/1997 ove tale interesse è esemplificato con riguardo al caso "del lavoratore che abbia ragione di ritenere che il datore di lavoro non intenda avvalersi della facoltà di recedere e che confidi pertanto nel successivo godimento effettivo, e non fittizio, delle ferie o che viceversa preferisca incorrere nella risoluzione del rapporto fruendo del preavviso o della corrispondente indennità, nonché di quella per il mancato godimento delle ferie in vista di una diversa occupazione"). Opportunamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto non condivisibile il risalente orientamento di legittimità (di cui a Cass. n. 2608/1990 e 6431/1991) superato dalla successiva giurisprudenza sopra citata (a partire da cit. Cass. n. 873/1997); e correttamente, - nel rilevare come il ricorrente, pur a fronte di avvisi inviategli dal datore di lavoro, non aveva inteso richiedere la conversione in ferie del proprio periodo di malattia e neppure, come gli veniva suggerito, avvalersi del periodo di aspettativa previsto contrattualmente - il giudice d'appello ha ritenuto la correttezza del comportamento della società escludendo nella specie anche una violazione, da parte di questa, degli obblighi di correttezza e buona fede.
3. - In conclusione il ricorso, stante la infondatezza ed in parte la inammissibilità delle censure in esso svolte, deve essere rigettato.
La mancata costituzione della parte intimata esime da una pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003