TAR
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00808/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00307 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00808/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Paolo Pettenadu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia, U.T.G. - Prefettura di Brescia, Questura di Pesaro Urbino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto Cat -OMISSIS- emesso in data 10 marzo 2022 e notificato in data 23 agosto 2024, recante diniego del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente. N. 00808/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa BE ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Con il presente gravame -OMISSIS-, cittadino albanese, ha impugnato il decreto emarginato in epigrafe con il quale la Questura di Brescia gli ha negato il richiesto permesso di soggiorno “per affidamento” ed ha escluso che gli spettasse alcun altro diverso permesso di soggiorno.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto di stile, seguìto dal deposito di una relazione della Questura di Brescia corredata dalla documentazione relativa al procedimento.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 9.11.2024 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, sul rilievo che “che nei confronti di -
OMISSIS-, cittadino albanese, e odierno ricorrente, è stata da ultimo eseguita una sentenza penale di condanna, per cui egli ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali, venendo assunto, forse in relazione a tale modalità di espiazione della pena, come cameriere; che ha così presentato, nel settembre del 2021, una richiesta di permesso di soggiorno per “affidamento”, categoria riferita ai minori non accompagnati, equivocando sulla locuzione e sull'apparente convinzione che l'espiazione della pena gli desse titolo per trattenersi in Italia per lavoro dipendente, anche una volta scontata la stessa, al di fuori delle disposizioni che disciplinano la materia (il nulla osta dello
Sportello, individuata la quota, il visto rilasciato dall'Autorità italiana competente e così via); che il provvedimento impugnato, del tutto legittimamente ha escluso che gli N. 00808/2024 REG.RIC.
spettasse un permesso per “affidamento”, nel significato corretto della locuzione, ed ha legittimamente soggiunto che alcun altro diverso permesso di soggiorno spetta al
-OMISSIS-, incluso dunque quello per lavoro dipendente: è superata così ogni questione relativa all'ipotetica mancata reiterazione del soccorso istruttorio, lamentata dall'interessato; che le censure relative all'espulsione dal territorio nazionale, pure sollevate dallo straniero sono estranee alla giurisdizione amministrativa, e ne è escluso qualsiasi esame; che l'istanza cautelare va pertanto respinta, e le spese della fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo”.
In data 23.2.2026, in prossimità dell'udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato una istanza per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, dando atto di aver ottenuto un permesso di soggiorno “in seguito alla presentazione di protezione internazionale”.
All'udienza del 25 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone che la pretesa del ricorrente sia pienamente soddisfatta mentre nel caso di specie non ve ne è evidenza, considerato che la parte ha depositato in giudizio unicamente una ricevuta attestante la convocazione per “fotosegnalamento per asilo politico” presso la Questura di Brescia fissata per il 26.5.2026.
Nondimeno, dalla memoria depositata nonché dalla dichiarazione resa dal difensore in udienza, si desume inequivocabilmente, ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, c.p.a., che è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione della causa.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà, tenuto conto della natura in rito della decisione, ponendo l'ulteriore metà a carico della parte ricorrente, in considerazione della legittimità dell'azione amministrativa, per le ragioni evidenziate nell'ordinanza cautelare. N. 00808/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE BB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ZZ GE BB N. 00808/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00307 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00808/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Paolo Pettenadu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia, U.T.G. - Prefettura di Brescia, Questura di Pesaro Urbino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto Cat -OMISSIS- emesso in data 10 marzo 2022 e notificato in data 23 agosto 2024, recante diniego del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente. N. 00808/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa BE ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Con il presente gravame -OMISSIS-, cittadino albanese, ha impugnato il decreto emarginato in epigrafe con il quale la Questura di Brescia gli ha negato il richiesto permesso di soggiorno “per affidamento” ed ha escluso che gli spettasse alcun altro diverso permesso di soggiorno.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto di stile, seguìto dal deposito di una relazione della Questura di Brescia corredata dalla documentazione relativa al procedimento.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 9.11.2024 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, sul rilievo che “che nei confronti di -
OMISSIS-, cittadino albanese, e odierno ricorrente, è stata da ultimo eseguita una sentenza penale di condanna, per cui egli ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali, venendo assunto, forse in relazione a tale modalità di espiazione della pena, come cameriere; che ha così presentato, nel settembre del 2021, una richiesta di permesso di soggiorno per “affidamento”, categoria riferita ai minori non accompagnati, equivocando sulla locuzione e sull'apparente convinzione che l'espiazione della pena gli desse titolo per trattenersi in Italia per lavoro dipendente, anche una volta scontata la stessa, al di fuori delle disposizioni che disciplinano la materia (il nulla osta dello
Sportello, individuata la quota, il visto rilasciato dall'Autorità italiana competente e così via); che il provvedimento impugnato, del tutto legittimamente ha escluso che gli N. 00808/2024 REG.RIC.
spettasse un permesso per “affidamento”, nel significato corretto della locuzione, ed ha legittimamente soggiunto che alcun altro diverso permesso di soggiorno spetta al
-OMISSIS-, incluso dunque quello per lavoro dipendente: è superata così ogni questione relativa all'ipotetica mancata reiterazione del soccorso istruttorio, lamentata dall'interessato; che le censure relative all'espulsione dal territorio nazionale, pure sollevate dallo straniero sono estranee alla giurisdizione amministrativa, e ne è escluso qualsiasi esame; che l'istanza cautelare va pertanto respinta, e le spese della fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo”.
In data 23.2.2026, in prossimità dell'udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato una istanza per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, dando atto di aver ottenuto un permesso di soggiorno “in seguito alla presentazione di protezione internazionale”.
All'udienza del 25 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone che la pretesa del ricorrente sia pienamente soddisfatta mentre nel caso di specie non ve ne è evidenza, considerato che la parte ha depositato in giudizio unicamente una ricevuta attestante la convocazione per “fotosegnalamento per asilo politico” presso la Questura di Brescia fissata per il 26.5.2026.
Nondimeno, dalla memoria depositata nonché dalla dichiarazione resa dal difensore in udienza, si desume inequivocabilmente, ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, c.p.a., che è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione della causa.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà, tenuto conto della natura in rito della decisione, ponendo l'ulteriore metà a carico della parte ricorrente, in considerazione della legittimità dell'azione amministrativa, per le ragioni evidenziate nell'ordinanza cautelare. N. 00808/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE BB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ZZ GE BB N. 00808/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.