Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
L'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello quando, ancorché sia stato accolto il gravame del pubblico ministero in ordine al trattamento sanzionatorio, la pena inflitta sia rimasta comunque invariata per la concessione d'ufficio delle attenuanti generiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/1999, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 16.3.1999
1. Dott. Giuseppe Cosentino Consigliere SENTENZA
2. " Alessandro Conzatti Consigliere N. 384
3. " TO Esposito Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo Carmenini Consigliere rel. N.48545/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di
AN TO, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari/Sez.Dist. Sassari del 22.9.1998, Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita la relazione fatta dal Consigliere Carmenini, Udito il P. G. in persona del dr. Antonello Mura, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso,
OSSERVA
Sul gravame del Procuratore Generale, la Corte di Appello di Cagliari/Sez. Dist. di Sassari, con la sentenza impugnata, ha riformato parzialmente la sentenza del Pretore di Olbia del 4.7.1997, per quanto riguarda lo NO, ritenendo sussistente l'aggravante prevista dall'art. 61 n.2 C.p., relativamente ai reati di truffa e di falsità in assegno bancario;
ha, tuttavia, concesso d'ufficio le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, stabilendo che "il calcolo della pena resta uguale a quello operato dal primo giudice";
ha, infine, condannato lo NO al pagamento delle spese processuali del grado di appello.
Il ricorso del prevenuto, limitato alla statuizione sulle spese processuali, è fondato.
È opportuno fissare taluni principi rilevanti ai fini del decidere.
A norma dellart.535 c.p.p., che regola la materia della condanna alle spese nei giudizi di primo grado, la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processualì relative ai reati cui la condanna si riferisce.
Nei giudizi d'impugnazione le regole sono dettate dall'art.592, il quale stabilisce, fra l'altro, che : 1) con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento, 2) l'imputato che nel giudizio d'impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi.
Si può, quindi, affermare, in linea generale, che mentre nel procedimento di primo grado il presupposto dell'onere delle spese processualì a carico dell'imputato è sempre la condanna penale, nei giudizi d'impugnazione il presupposto può essere di duplice natura :
la condanna penale, nel caso in cui impugnante sia il pubblico ministero;
la soccombenza, nel caso in cui impugnante sia la parte privata.
Questi principi necessitano di una precisazione, nel senso che l'imputato non può - in linea di massima - essere condannato al pagamento delle spese processuali, quando dall'impugnazione gli derivi comunque un vantaggio, come nel caso in cui il giudice applichi d'ufficio un beneficio non contemplato nel grado precedente. Logico corollario di quest'ultimo enunciato, ad avviso di questa Corte, è che la condanna alle spese non può seguire neppure quando la posizione sostanziale dell'imputato non subisca, dal giudizio d'impugnazione, un deterioramento, restando invariata : in altre parole qualunque modificazione della decisione di primo grado in senso favorevole, o comunque, non pregiudizievole per l'imputato preclude la condanna alle spese del giudizio d'impugnazione. Da queste argomentazioni discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei limiti del motivo dedotto, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di NO TO alle spese del procedimento di appello, che elimina.
Così deciso il giorno 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999