Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE01 5 8 1 02 IN NOME DEL PO LO V IAN A SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 11177/99 Cron. 4039 Dott. Alberto SPANO' - Consigliere- Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere- Ud.20/11/01 Dott. Pasquale PICONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MB SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MASTROIANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato DE GIROLAMO ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A. già ASTIF, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo 2001 studio dell'avvocato SERGIO MAGRINI, che lo 4484 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 337/98 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 29/05/98 R.G.N. 466/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DE GIROLAMO;
udito l'Avvocato MAGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 27 luglio 1994, il sig. NT RO ricorreva al Pretore di Frosinone, sez. staccata di Alatri, chiedendo, nei confronti della datrice uel di lavoro A.S.T.I.F. che gli venisse riconosciuta la qualifica di impiegato III livello, previa, se del caso, dichiarazione di inefficacia e di illegittimità del verbale di conciliazione sindacale del 20 luglio 1993. Deduceva di avere conseguito tale livello con mansioni di addetto al controllo degli ingressi alle terme di Bonifacio e Anticolana quando era stato alle dipendenze dell'Ente Fiuggi s.p.a. e di essere stato retrocesso dalla A.S.T.I.F., alle cui dipendenze era passato dopo la revoca della gestione delle terme all'Ente Fiuggi, al IV livello, pur nelle medesime mansioni. Con sentenza in data 9/16 aprile 1996, il Pretore rigettava la domanda. Con sentenza in data 20/ 29 maggio 1998, il Tribunale di Frosinone respingeva l'appello del lavoratore. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'RO, affidandosi ad unico motivo. -Resiste la Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a., gia A.S.T.I.F. Azienda Speciale per la gestione delle Terme e dello Stabilimento di Imbottigliamento del comune di Fiuggi, con controricorso e memoria illustrativa. pl im MOTIVI DELLA DECISIONE. V 1117799.doc 3 ی ا Con unico motivo il ricorrente censura la sentenza del Tribunale per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, n.5 c.p.c.). Violazione e/o falsa applicazione dell'art. c.c. 2° cpv. e deduce che con gli accordi sindacali e con quello individuale non vi era stata rinuncia del lavoratore a far valere i nuovi diritti nel nuovo rapporto di lavoro, in particolare quello all'inquadramento conseguente all'espletamento di mansioni di addetto al controllo degli ingressi alle Terme di Bonifacio e Anticolana, espletate successivamente al luglio, sino a fine settembre dello stesso anno. A tale riguardo la sentenza aveva omesso di motivare, salvo concludere che l'espletamento delle stesse mansioni già affidate dall'ente Fiuggi non implicava una diversa volontà in ordine al concreto contenuto del rapporto. In particolare, il Tribunale non aveva considerato che nel periodo iniziale di sessanta giorni, di osservazione, i lavoratori sarebbero stati provvisoriamente inquadrati al livello minimo sindacale, mentre, nella restituzione al ricorrente delle medesime, precedenti mansioni, era evidente l'implicita volontà di valorizzare la professionalità del lavoratore, mantenendolo nel precedente inquadramento di operaio di III livello, in luogo di quello poi attribuitogli di operaio di IV livello. Del resto, in sede sindacale si era pure convenuto che le mansioni da assegnare a ciascun lavoratore dovevano essere definite in relazione alle attitudini e alla professionalità posseduta dai singoli lavoratori. Il motivo è infondato. Ha ritenuto il giudice del gravame che dall'accordo sindacale del 9 luglio 1993 e dal verbale di conciliazione individuale del 20 luglio successivo, si ricavava come all'atto del trapasso della gestione tra le due società e in 1117799.doc considerazione della nuova assunzione, da parte dell'A.S.T.I.F., di almeno parte delle maestranze, si era convenuto che il nuovo gestore potesse procedere ad una diversa assegnazione di mansioni e inquadramento, proprio per l'incontestato carattere di novità del successivo rapporto di lavoro, al termine di un periodo di sessanta giorni durante il quale l'azienda avrebbe potuto acquisire e valutare ogni utile elemento e i lavoratori sarebbero stati provvisoriamente inquadrati al livello minimo sindacale. Nel rispetto di detto termine, l'A.S.T.I.F. aveva quindi provveduto ad assegnare ai neoassunti mansioni e livelli diversi dai precedenti, nel caso di specie inferiori. Ha concluso il giudice di appello che tali pacifici presupposti di fatto non erano affatto univoci e concludenti nel senso della costituzione di un rapporto di lavoro in cui le mansioni fossero già state diversamente determinate, con immediata assunzione del superiore inquadramento, senza concreta soluzione di continuità rispetto al precedente rapporto di lavoro. Emergeva, anzi, che il rapporto con la A.S.T.I.F. era nuovo e distinto e che la determinazione del contenuto concreto della prestazione lavorativa era stata concordemente rimessa all'azienda, che avrebbe dovuto provvedere nel termine di sessanta giorni, a prescindere dal precedente assetto dell'impresa. Il successivo comportamento delle parti era stato conforme a tali intese. Ritiene la Corte che siffatte argomentazioni, del tutto coerenti e logiche, si sottraggano alle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata: il Tribunale ha ben posto in chiaro come, secondo le intese sindacali e individuali, l'inquadramento e l'assegnazione delle mansioni durante il periodo iniziale di sessanta giorni del nuovo rapporto di lavoro con la A.S.T.I.F. avevano un carattere 1117799.doc del tutto interlocutorio, al fine evidente di consentire un immediato avvio dell'attività imprenditoriale, dopo il passaggio di gestione delle Terme, senza che fosse pregiudicato il potere del nuovo imprenditore di procedere, nel termine di sessanta giorni (non a caso inferiore, rileva la Corte, a quello previsto dall'art.2103 c.civ. perché si maturasse l'eventuale diritto del lavoratore al mantenimento delle mansioni e dell'inquadramento superiori), alla riorganizzazione aziendale, con nuova distribuzione di mansioni e nuovo inquadramento dei lavoratori nelle varie qualifiche. Perciò la sentenza del Tribunale non merita la critica di non avere considerato che il lavoratore aveva maturato un nuovo diritto presso la A.S.T.I.F. quale quello all'inquadramento derivante dall'espletamento di addetto al controllo degli ingressi. In punto di inquadramento, il lavoratore si era doluto in appello che il Pretore avesse escluso che le mansioni inizialmente svolte presso l'ASTIF dal luglio al settembre 1993 costituissero prova dell'instaurazione di un rapporto di lavoro dalle precise connotazioni, nell'ambito del quale il consapevole e non causale mantenimento della qualifica e delle mansioni precedenti avevano assunto una valenza specifica e non consentiva il demansionamnto successivamente adottato dall'azienda. Rileva la Corte che, in realtà non di demansionamento si era trattato, ma, secondo le attuali prospettazioni del ricorrente, di inquadramento ad un livello inferiore pur nelle stesse mansioni, sin dalla costituzione del rapporto con la A.S.T.I.F.. Si osserva, peraltro, che, stante il patto di reinquadramento nella nuova gestione al livello minimo sindacale, il lavoratore avrebbe dovuto dedurre non il 1117799.doc 6 proprio diritto al mantenimento all'inquadramento precedente, ma, piuttosto, la non corrispondenza, secondo la contrattazione collettiva di settore, dell'inquadramento attribuito dalla A.S.T.I.F., alle mansioni di addetto al controllo agli ingressi. Da un lato, la linea difensiva adottata dal ricorrente, di far valere, invece, una pretesa acquisizione dell'inquadramento nel terzo livello solo perché attribuitogli dalla precedente gestione, si scontra con l'accertamento del giudice di merito circa la novità del rapporto di lavoro con la A.S.T.I.F., rispetto a quello precedentemente instaurato con l'Ente Fiuggi s.p.a. e con la facoltà riconosciuta al nuovo datore di lavoro di procedere a una diversa assegnazione di mansioni e a un diverso inquadramento dei lavoratori. D'altro lato, la ulteriore affermazione del ricorrente, secondo cui l'A.S.T.I.F non lo aveva inquadrato nel livello minimo sindacale, conformemente alle intese pregresse, sicché egli avrebbe acquisito il diritto all'inquadramento attribuitogli nei primi due mesi, si scontra anzitutto con la linea difensiva appena ricordata (che ricollega la pretesa all'inquadramento conseguito nella precedente gestione) e comunque non viene posto in evidenza dal ricorrente come l'inquadramento nei primi due mesi, non fosse stato corrispondente al minimo inquadramento sindacale, sia che tale concetto debba ritenersi in assoluto (ma non è precisato dal ricorrente quale fosse, nel settore, tale minimo contrattuale) o, in senso relativo, come il minimo previsto per mansioni inerenti alla soveglianza degli ingressi, sicché risulta priva di riscontro la censura di violazione dell'art.1362 c.civ.. Per quanto concerne il comportamento successivo delle parti (è da intendere: le parti del verbale di conciliazione, in quanto l'accordo sindacale ple era stato stipulato tra altri soggetti che non i singoli lavoratori) non può ritenersi m i V 1117799.doc 7 smentita la circostanza, affermata dal Tribunale, secondo cui le parti medesime si adeguarono puntualmente a quanto stabilito in sede di conciliazione e comunque non è spiegato come, con l'attribuzione di un inquadramento eventualmente superiore a quello minimo sindacale, ma corrispondente alle mansioni espletate, l'A.S.T.I.F. avesse inteso conservare le mansioni e l'inquadramento conseguiti durante la precedente gestione e non invece adeguarsi, secondo le pattuizioni, alle esigenze contingenti dettate dalla prosecuzione dell'attività e, al tempo stesso, alla necessità di pianificare la ristrutturazione aziendale con nuove attribuzioni di mansioni e di inquadramento. Deve essere anche richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità, ex art.360 n.5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 21 ottobre 1994,n.8653; cfr., inoltre, Cass. 29 marzo 2001, n.4667; 16 novembre 2000, n.14858; 24 luglio 2000, n.9716; 24 giugno 2000, n.8629; 15 aprile 2000, n.4916; Cass. 3 ottobre 1994, n.8006; 18 marzo 1995, n.3205; Cass. imple S.u. 27 dicembre 1997, n.13045). V 1117799.doc Né si ravvisa nella motivazione del Tribunale quell'insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate che non consenta l'identificazione del procedimento logico giuridico post a base della decisione e tale da dare luogo alla configurazione del vizio di motivazione contraddittoria (Cass. 29 marzo 2001, n.4667). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato nelle spese di questo giudizio (art.385 c.p.c.). P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in €. 19.57 (oltre ad €.1.300# per onorari. Così deciso in Roma, addì 20 novembre 2001. RESIDEIL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE. fucian Kingplo Savelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria DI BOLLO, DI 6 FEB. 2002 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA oggi, AI SENSI DELL'ART. 10 ESENTE DA IMPOSTA CANCELLIERE N. 533 Amore handle 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA 1117799.doc