Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
0424 0/0 1 5 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Lavoro R.G.n. 2334/98 SEZIONE LAVORO Cron. 9080 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Michele Annunziata Ud. 17.1.2001 Consigliere Rel. " Giovanni Prestipino " Pietro Cuoco " Alessandro De Renzis " " Pasquale Picone ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da in M ENTE POSTE ITALIANE (ora S.p.a. POSTE ITALIANE), persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi n. 12 è per legge domiciliato. - Ricorrente
contro
IG AR AZ, NC AN AR, IZ, EL IU, TI UC, RE 182 Filippo, elett.te dom.ti in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio del Prof. Avv. Arturo Maresca, che unitamente all'Avv. Marcello Ziveri li rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso. Controricorrenti - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Parma n. 166 dell'11.11.1997 (R.G. n. 123/97). Udita nella pubblica udienza del 17.1.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con separati ricorsi del 27 agosto 1996, poi riuniti, AN AR NC e gli altri controricorrenti indicati in epigrafe convenivano davanti al Pretore del lavoro di Parma l'Ente Poste Italiane, del quale erano dipendenti e, premesso che da epoca precedente alla privatizzazione dell'Ente avevano esercitato mansioni corrispondenti alla sesta categoria, superiori a quelle della qualifica loro attribuita, chiedevano di essere inquadrate, con decorrenza dal 1° aprile 1994, nella terza posizione dell'area operativa, con. diritto al pagamento delle differenze retributive ai sensi del c.c.n.l. del 26.11.1996 e dell'accordo del 23.5.1995. 2 A sostegno del ricorso i ricorrenti deducevano che dopo il contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994 era stato stipulato l'accordo integrativo del 23 maggio 1995, con il quale, in deroga alla disposizione generale secondo cui le posizioni economiche differenziate all'interno di un'unica area "non potevano costituire posizioni giuridiche collegate a mansioni differenti", era stato previsto che era armonizzare la situazione esistente"necessario con quella a regime". Costitutosi in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva M. il rigetto, eccependo che, dopo la privatizzazione dell'ente e in base al contratto collettivo del 26 novembre 1994, il personale dipendente era stato inquadrato, in luogo delle originarie undici categorie professionali, solamente in quattro aree, nelle quali erano state comprese plurime precedenti categorie (di un'unica area, infatti, facevano parte le categorie quarta, quinta e sesta), con la conseguenza che i lavoratori non potevano vantare differenze retributive in relazione alle diverse mansioni di fatto esercitate all'interno di un'unica area. Con sentenza del 24 gennaio 1997 il Pretore, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava che i 3 ricorrenti, con decorrenza dal 26 febbraio 1995, avevano diritto ad essere inquadrati nella terza posizione retributiva differenziata dell'Area operativa e condannava l'Ente Poste a provvedere al suddetto inquadramento e a pagare le differenze retributive, maggiorate degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Questa decisione, impugnata da entrambe le parti, veniva parzialmente riformata dal Tribunale di Parma con sentenza dell'11 novembre 1997, con la quale veniva disconosciuto il diritto dei lavoratori di ottenere l'inquadramento nella terza posizione dell'Area M. operativa, ma nello stesso tempo l'Ente veniva condannato ad erogare il trattamento economico e previdenziale previsto per la (ormai soppressa) sesta categoria a decorrere dal 26 novembre 1994 e "fino alla permanenza nell'Area operativa", con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Il Tribunale, per quanto ancora interessa, osservava che, se era vero che in base all'art. 41 del contratto collettivo del 26 novembre 1994 il personale dipendente dell'Ente Poste era stato compreso in quattro distinte aree omogenee, nelle quali erano state raggruppate le precedenti undici categorie e che all'interno di ciascuna area, ai sensi dell'art. 40, essere elargite retribuzioni secondo comma potevano diverse in modo non corrispondente alla esplicazione di mansioni differenti (mentre, ai sensi dell'art. 37, per l'applicabilità dell'art. 2103 C.C. era richiesta "l'assegnazione a mansioni superiori a quelle di inquadramento"), era altrettanto vero che nell'accordo integrativo del 23 maggio 1995 era stato previsto che di passaggio dalla precedente "nella fase organizzazione alla nuova era necessario armonizzare la posizione esistente con quella a regime", con la conseguenza che per il principio della c.d. garanzia - retributiva, secondo cui il mutamento delle mansioni non può determinare la diminuzione della retribuzione - ai lavoratori doveva essere riconosciuto il trattamento economico, in quanto "già acquisito", percepito nella ex sesta categoria, per avere i medesimi continuato ad esercitare le corrispondenti mansioni sia prima della stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, sia in epoca successiva e per oltre tre mesi. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Ente Poste Italiane (ora s.p.a. Poste Italiane), che ha dedotto un unico motivo. Hanno resistito con controricorso i lavoratori. Motivi della decisione dell'impugnazione l'ente Con l'unico motivo e la falsa violazione denuncia laricorrente applicazione degli artt. 6, sesto comma, 1. 29 gennaio 1994 n. 71, 42 1. 22 dicembre 1981 n. 797, 57 d.lgs. 3 settembre 1993 n. 29 e 2103 C.C., in relazione agli artt. 47 e 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994 e all'accordo integrativo del 23 maggio 1995, oltre al vizio di contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c.) e sostiene che il Tribunale, mediante una lettura dell'accordo integrativo avulsa dal complesso sistema ordinamentale creato dopo la privatizzazione dell'Ente - tenuto conto M. soprattutto degli artt. 40 e 55 del contratto collettivo, secondo cui "al personale proveniente dalle differenti ex categorie" doveva essere conservata "la voce stipendiale fissa d'origine" - non avrebbe considerato che, non essendo applicabile il suddetto art. 2103 c.c. nel rapporto di lavoro fra l'Ente Poste e i dipendenti per il periodo antecedente alla applicazione del primo contratto collettivo di lavoro, i lavoratori non avevano diritto a mantenere la retribuzione corrispondente alla superiore qualifica rivendicata, giacché, in base al nuovo ordinamento del personale, all'interno di ciascuna area erano state posizioni retributive differenziate istituite attribuite solamente alla categoria di inizialmente non già alle mansioni di fatto provenienza e esercitate. Il ricorso è fondato e, al riguardo, vanno recepite le argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 15053 del 22 novembre 2000, con la quale è stata decisa una controversia identica a quella in esame. La motivazione che sorregge la sentenza impugnata, come va subito rilevato, è affetta da una insanabile contraddizione nella parte in cui, da un lato, afferma che l'area operativa integra un'unica qualifica all'interno della quale non vi possono essere mansioni differenziate es dall'altro, asserisce che, in relazione alle mansioni svolte per oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore del primo contratto collettivo di - e, quindi, con l'applicazione della diritto comune - i dipendenti hanno acquisitodisciplina privatistica il diritto, in forza dell'art. 2103 C.C. e del c.d. principio di armonizzazione, alla posizione retributiva rivendicata. In altre parole, nella differenziata sentenza contradditoriamente si sostiene che le mansioni della sesta categoria svolte dai dipendenti sono, nello stesso tempo, ai fini dell'inquadramento 7 equivalenti e ai fini della retribuzione differenziate, in tal modo attuandosi, in contrasto con il disposto dell'art. 2103 c.c. per il quale mansioni superiori - sono esclusivamente quelle corrispondenti alla categoria superiore, con la conseguenza che solamente stesse opera la regola dellain relazione alle irriducibilità della retribuzione una inammissibile scissione tra il contenuto economico e il livello delle mansioni. Il giudice di appello, inoltre, non ha considerato che la regola della irriducibilità della retribuzione (o della garanzia retributiva), posta dall'art. 2103 C.C. come limite allo ius variandi del datore di lavoro, non poteva essere applicata in una fattispecie nella quale, dopo l'introduzione nel rapporto del regime privatistico, da parte dell'Ente Poste non era stata disposta alcuna modificazione delle mansioni, dato che, in base alla pattuizione stipulata in sede collettiva, era stato solamente provveduto all'inquadramento dei lavoratori nel nuovo organigramma prevedente un ordine di classificazione delle mansioni stesse. Quanto, poi, al c.d. principio di armonizzazione previsto dagli accordi integrativi del 23 maggio 1995, l'iter argomentativo seguito nella motivazione della 8 sentenza impugnata presenta, in primo luogo, il vizio della logico, dedotto nel ricorso per cassazione, asserita petizione di principio, perché afferma una armonia, alla quale ricondurre la fattispecie, senza desumerne il contenuto dalle norme di legge O contrattuali;
e, in secondo luogo, il vizio di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, implicitamente denunciato dal ricorrente, considera che i soggetti che avevanoperché non stipulato l'accordo integrativo - avente, proprio perché tale denominato, significato convergente con le precedenti disposizioni, vertendosi in materia di M. rapporto di durata connesso a una prestazione di lavoro subordinato e non essendosi maturato, almeno per quanto ben potevano avere consta, alcun diritto quesito avuto l'intento non già di cristallizzare una posizione di (inesistente) vantaggio, bensì di accordare, nel modo più agevole possibile, il passaggio da un sistema classificatorio ad un altro. D'altra parte, il problema che la domanda proposta dai lavoratori poneva era quello di accertare, in base alla interpretazione, complessivamente e unitariamente effettuata, del contratto collettivo e dell'accordo integrativo, se effettivamente l'area operativa costituisse un'unica qualifica, come sembra che fosse 9 stato espressamente affermato, oppure se, nell'ambito della stessa, dalla complessiva regolamentazione del rapporto di lavoro fossero desumibili altre qualifiche. Se, infatti, è vero che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2103 c.c., è principio indiscusso che spetta all'autonomia collettiva fissare la gerarchia delle mansioni e delle relative qualifiche allo scopo di mansioni stabilire la categoria superiore e le superiori, è altrettanto vero che, per appurare l'effettiva unicità dell'inquadramento in base alla contrattazione collettiva, non sono sufficienti mere affermazioni di principio, anche se più volte ribadite, qualora la stabilisca, contrattazione stessa M. nell'ambito di una medesima area e per mansioni diverse, retribuzioni diverse, identificando in tal modo mansioni e qualifiche differenziate nell'ambito delle quali operano i principi affermati dal suddetto art. 2103. Ed invero, in tema di rapporto di lavoro subordinato, la misura della retribuzione base (cioé depurata da altri elementi che concorrono a determinarla, quali, ad esempio, l'anzianità di servizio, l'incremento collegato alla produttività о l'indennità derivante da una posizione lavorativa esercitata in una sede disagiata) identifica il livello delle relative mansioni, con la conseguenza che due 10 distinte mansioni, rientranti nella medesima qualifica, non possono essere differentemente retribuite in relazione al contenuto professionale. Ne deriva, con riferimento al caso in esame circostanza, codesta, - che viceversa non è stata presa in esame dal giudice del merito che alla affermazione della unicità espressamente sottolineata nel contratto dell'area, dovrebbe corrispondere, quanto meno come collettivo, linea di univoca tendenza, un solo livello retributivo o, tutt'al più, plurimi livelli retributivi purché non differenziati dal contenuto di professionalità della mansione. Indagine, questa, che avrebbe dovuto essere effettuata dal giudice dell'appello senza che alla stessa fosse di ostacolo la particolare delicatezza della materia in quanto riferita ad un'area operativa raggruppante livelli di professionalità originariamente molto differenziati fra loro (come quella comprendente la quarta, la quinta e la sesta categoria del precedente ordinamento). Dai rilievi svolti risultano i vizi puntualmente denunciati nel ricorso per cassazione. In particolare, il giudice dell'appello, giudicando in violazione del principio di diritto desumibile dall'art. 2103 c.c. secondo cui la retribuzione corrispondente alle superiori mansioni di fatto svolte ben può essere 11 legittimamente sostituita da quella eventualmente inferiore, corrispondente alle mansioni di provenienza, alle quali il lavoratore può essere restituito - non ha proceduto ad una interpretazione in modo unitario del contratto collettivo stipulato il 26 novembre 1994 e dell'accordo integrativo del 23 maggio 1995, al fine di stabilire se la mansione rivendicata dai resistenti, in precedenza esercitata per oltre tre mesi - come si asserisce dopo l'entrata in vigore del suddetto - contratto collettivo, potesse loro attribuire una delle posizioni retributive differenziate nell'ambito dell'area operativa;
né ha accertato se tale area operativa (come sembra che fosse stato precisato in più M. punti del contratto) integrasse un'unica qualifica nell'ambito della quale dovevano essere inquadrati gli appartenenti alla quarta, quinta e sesta categoria del precedente ordinamento, con la posizione retributiva base riconosciuta dagli accordi, oppure se in concreto fosse possibile ravvisare un collegamento tra il di professionalità dei dipendenti e livello l'inquadramento in ciascuna delle suddette posizioni retributive (collegamento desumibile - in alcuni casi, come sembra dai criteri per l'avanzamento nelle posizioni retributivo, dall'inquadramento retributive delle precedenti qualifiche, dalle 12 limitazioni della fungibilità, e cioé dello ius nell'ambito dell'area come implicitovariandi, tale da riconoscimento del diverso inquadramento), poter identificare differenziate mansioni differentemente retribuite nell'ambito della medesima area e da costituire, ai fini dell'applicazione dell'art. 2103 C.C., le une rispetto alle altre, mansioni e (corrispondenti) qualifiche superiori. Tenuto conto di tutti questi rilievi, il ricorso 1 deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa per un nuovo esame ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Bologna e che dovrà tenere conto del principio di diritto desumibile dall'art. 2103 C.C., sopra enunciato, provvedendo pure sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
E L L E A L G La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza D 1 1 G 7 3 - . N - E 8 5 3 3 T A T I S D I S O R I D O N L I E L R T E 1 A 0 ' . E G R I S T R O , E D A O G N I S P E S A , T A S S A I D O , L B L O D I T O S P A impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di M I A D N T E E S E Bologna, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio . + di cassazione. Così deciso in Roma il 13 giugno 2000 Il Presidente: M. Au gusta Il Consigliere estensore: Shell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 MAR. 2001 13 oggi, IL 809 LAERE