CASS
Sentenza 1 aprile 2026
Sentenza 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 12341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12341 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA NI nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2025 del Tribunale del Riesame di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere RO RD;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore dell’indagata, avv. Fabrizio Cravero, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Genova ha rigettato il ricorso proposto dall’indagata nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia che aveva applicato alla stessa la misura della custodia cautelare in carcere per una serie di contestazioni di furto. 2. Avverso la richiamata ordinanza l’indagata ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi, con il proprio difensore d’ufficio, a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12341 Anno 2026 Presidente: BRANCACCIO MATILDE Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 11/02/2026 2 2.1. Con il primo, deduce carenza assoluta di motivazione rispetto al primo motivo di impugnazione al Tribunale del Riesame afferente la nullità della notifica della fissazione dell’udienza dinanzi al predetto Tribunale. Al riguardo lamenta che l’ordinanza impugnata si è limitata a disattendere detto motivo perché il decreto di latitanza non assume rilievo rispetto alla vicenda cautelare, senza tuttavia considerare che, per contro, l’emanazione del decreto di latitanza incide sulle modalità di notifica, che, invero, solo in forza di detto decreto era stata effettuata nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 165 e 296, commi 1 e 5 cod. proc. pen., mentre, in mancanza, avrebbe dovuto essere compiuta nelle forme di cui agli artt. 156 e ss. cod. proc. pen. 2.2. Mediante il secondo motivo deduce inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione rispetto alla scelta della misura applicata ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen., nonché violazione dell’art. 280, comma 2, del medesimo codice. In particolare, sottolinea che, a fronte dell’accoglimento della doglianza difensiva rispetto ai fatti di cui ai capi A), H), C) limitatamente a quello in data 10 settembre 2024, F) e I), residuavano solo i fatti degli altri capi rispetto ai quali, tuttavia, è evidente che le relative azioni furtive erano state solo tentate (atteso che: quanto ai capi E) e G) la merce era stata reperita nell’immediatezza in prossimità degli edifici commerciali;
rispetto al capo C), la merce del valore di euro 225,00, era stata recuperata nell’immediatezza dall’addetto alla sicurezza;
in ordine al capo L), l’azione era stata costantemente osservata dall’addetto alla sicurezza). Dacché l’inapplicabilità della misura cautelare della custodia in carcere. Evidenzia, inoltre, la violazione del criterio di proporzionalità nella scelta della misura, a fronte della sottrazione complessiva di merce di un valore di circa euro 410,00, merce che, tuttavia, era stata subito restituita alle persone offese, che avevano subito, così, un danno minimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è inammissibile. Occorre considerare, infatti, che il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone il verbale di vane ricerche, che la polizia redige a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si presume l'imputato possa trovarsi, senza essere vincolata quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità (Sez. 5, n. 4114 del 09/12/2009, dep. 2010, Hasanbelliu, Rv. 246098). Le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, sul punto, che, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibile tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate 3 dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792). A fronte di tali superiori principi, il motivo proposto appare generico e finanche confuso nella sua esposizione, poiché neppure indica le concrete ragioni per le quali il decreto di latitanza sarebbe stato emesso in difetto dei relativi presupposti, rinviando a quanto assume di aver dedotto dinanzi al Tribunale del Riesame. 2. Il secondo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito esposte. Sotto un primo aspetto, non solo dalla prospettazione accusatoria (rispetto alla quale, per i capi per i quali è stata presentata querela, i giudici della cautela hanno ritenuto integrati gravi indizi di colpevolezza), ma dalle stesse deduzioni del ricorrente si evince che le azioni furtive sono state consumate perché in tutti i casi l’indagata si era già appropriata della merce prima che fosse restituita o recuperata. Quanto alla proporzionalità della misura applicata, il motivo non si confronta con le congrue argomentazioni sottese al provvedimento impugnato che ha valorizzato la ripetitività delle condotte dell’indagata, il probabile diniego della sospensione condizionale della pena all’esito del giudizio di merito e la mancanza di una fissa dimora, circostanza, quest’ultima, ostativa all’applicazione della misura cautelare meno grave degli arresti domiciliari. 3. In definitiva il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RO RD LD AN
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore dell’indagata, avv. Fabrizio Cravero, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Genova ha rigettato il ricorso proposto dall’indagata nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia che aveva applicato alla stessa la misura della custodia cautelare in carcere per una serie di contestazioni di furto. 2. Avverso la richiamata ordinanza l’indagata ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi, con il proprio difensore d’ufficio, a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12341 Anno 2026 Presidente: BRANCACCIO MATILDE Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 11/02/2026 2 2.1. Con il primo, deduce carenza assoluta di motivazione rispetto al primo motivo di impugnazione al Tribunale del Riesame afferente la nullità della notifica della fissazione dell’udienza dinanzi al predetto Tribunale. Al riguardo lamenta che l’ordinanza impugnata si è limitata a disattendere detto motivo perché il decreto di latitanza non assume rilievo rispetto alla vicenda cautelare, senza tuttavia considerare che, per contro, l’emanazione del decreto di latitanza incide sulle modalità di notifica, che, invero, solo in forza di detto decreto era stata effettuata nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 165 e 296, commi 1 e 5 cod. proc. pen., mentre, in mancanza, avrebbe dovuto essere compiuta nelle forme di cui agli artt. 156 e ss. cod. proc. pen. 2.2. Mediante il secondo motivo deduce inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione rispetto alla scelta della misura applicata ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen., nonché violazione dell’art. 280, comma 2, del medesimo codice. In particolare, sottolinea che, a fronte dell’accoglimento della doglianza difensiva rispetto ai fatti di cui ai capi A), H), C) limitatamente a quello in data 10 settembre 2024, F) e I), residuavano solo i fatti degli altri capi rispetto ai quali, tuttavia, è evidente che le relative azioni furtive erano state solo tentate (atteso che: quanto ai capi E) e G) la merce era stata reperita nell’immediatezza in prossimità degli edifici commerciali;
rispetto al capo C), la merce del valore di euro 225,00, era stata recuperata nell’immediatezza dall’addetto alla sicurezza;
in ordine al capo L), l’azione era stata costantemente osservata dall’addetto alla sicurezza). Dacché l’inapplicabilità della misura cautelare della custodia in carcere. Evidenzia, inoltre, la violazione del criterio di proporzionalità nella scelta della misura, a fronte della sottrazione complessiva di merce di un valore di circa euro 410,00, merce che, tuttavia, era stata subito restituita alle persone offese, che avevano subito, così, un danno minimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è inammissibile. Occorre considerare, infatti, che il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone il verbale di vane ricerche, che la polizia redige a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si presume l'imputato possa trovarsi, senza essere vincolata quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità (Sez. 5, n. 4114 del 09/12/2009, dep. 2010, Hasanbelliu, Rv. 246098). Le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, sul punto, che, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibile tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate 3 dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792). A fronte di tali superiori principi, il motivo proposto appare generico e finanche confuso nella sua esposizione, poiché neppure indica le concrete ragioni per le quali il decreto di latitanza sarebbe stato emesso in difetto dei relativi presupposti, rinviando a quanto assume di aver dedotto dinanzi al Tribunale del Riesame. 2. Il secondo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito esposte. Sotto un primo aspetto, non solo dalla prospettazione accusatoria (rispetto alla quale, per i capi per i quali è stata presentata querela, i giudici della cautela hanno ritenuto integrati gravi indizi di colpevolezza), ma dalle stesse deduzioni del ricorrente si evince che le azioni furtive sono state consumate perché in tutti i casi l’indagata si era già appropriata della merce prima che fosse restituita o recuperata. Quanto alla proporzionalità della misura applicata, il motivo non si confronta con le congrue argomentazioni sottese al provvedimento impugnato che ha valorizzato la ripetitività delle condotte dell’indagata, il probabile diniego della sospensione condizionale della pena all’esito del giudizio di merito e la mancanza di una fissa dimora, circostanza, quest’ultima, ostativa all’applicazione della misura cautelare meno grave degli arresti domiciliari. 3. In definitiva il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RO RD LD AN