Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 12341
CASS
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Carenza assoluta di motivazione sul primo motivo di impugnazione

    Il motivo è generico e confuso, non indicando le concrete ragioni per cui il decreto di latitanza sarebbe stato emesso in difetto dei presupposti, rinviando a quanto dedotto in sede di riesame.

  • Rigettato
    Inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione

    Le azioni furtive sono state consumate poiché la merce era stata appropriata prima del recupero. La proporzionalità della misura è stata valutata considerando la ripetitività delle condotte, il probabile diniego della sospensione condizionale della pena e la mancanza di una fissa dimora.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 12341
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12341
    Data del deposito : 1 aprile 2026

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