Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
Il divieto della concessione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto, previsto dall'art. 114, comma secondo, cod. pen. per il caso in cui il numero dei concorrenti nel reato sia di cinque o più, opera anche se tale ipotesi sia considerata come aggravante speciale di un determinato reato da una norma diversa dall'art. 112 cod. pen. (nella specie dall'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2016, n. 26814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26814 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
2 6 8 1 4/ 1 6 仏 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 420 Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Rel. Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI REGISTRO GENERALE N. 39138/2015 Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'TI RI N. IL 09/12/1957 avverso la sentenza n. 5039/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. in i dawb che ha concluso per ton Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Propone ricorso per cassazione D'NO ET avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 7 maggio 2015 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, ossia al reato commesso in concorso con altri, di furto pluriaggravato dello sportello bancomat dell'agenzia della Banca Popolare di Lodi in via Ugo Foscolo a Busto Arsizio ed al reato di detenzione e porto di materie esplodenti utilizzate per far esplodere la suddetta cassa bancomat. I fatti risalgono al 23 dicembre 2006. Lamenta, con un unico motivo di ricorso, il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al richiesto riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO : Il ricorso è infondato. Non solo si nota che la sentenza impugnata, dopo una approfondita ricostruzione dei fatti di rilievo penale e dello specifico ruolo di ciascuno dei cinque imputati, ha ribadito che quello del ricorrente è stato il compito di vigilanza proprio del "palo" e che il suo coinvolgimento è stato desunto, tra l'altro, da intercettazioni telefoniche che testimoniavano dell'intervento del ricorrente programmato per il giorno dopo la sua scarcerazione per altra causa. In aggiunta, la stessa Corte d'appello ha specificato in sentenza a che il trattamento sanzionatorio non era suscettibile di attenuazione proprio in considerazione del ruolo svolto dall'imputato. È dunque da escludere il vizio di motivazione denunciato, dovendosi anche considerare che la decisione della corte d'appello è comunque in linea con il C N disposto dell'articolo 114 comma due CP, secondo cui la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto non può applicarsi nei casi indicati nell'articolo 112 cp, casi tra i quali è annoverato, al numero 1, il fatto che il reato sia stato commesso almeno da cinque persone. In altri termini, dovendosi oltretutto rilevare che tale preclusione è destinata ad operare, come testualmente affermato nel citato comma dell'articolo 114, soltanto per effetto del verificarsi di uno dei fatti descritti dall'articolo 112 ed a prescindere dalla formale contestazione di tale generica aggravante, non può non notarsi come, comunque, nel caso di specie proprio il numero di cinque compartecipi al reato abbia formato oggetto della contestazione e dell'addebito della specifica, omologa, aggravante prevista dall'articolo 625 numero cinque c.p.. 1 Ha osservato questa Corte che poiché, ai sensi dell'art. 114, comma secondo, cod. pen., l'attenuante della minima partecipazione al fatto non si applica ove il numero dei concorrenti nel reato sia di cinque o più, il divieto della concessione opera anche nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti sia considerato come aggravante speciale di un determinato reato da una norma diversa dall'art. 112 cod. pen., nella specie dall'art. 74, n. 2, legge 22 dicembre 1975, n. 685. (Sez. 4, Sentenza n. 3177 del 27/11/1992 Ud. (dep. 06/04/1993 ) Rv. 198437 ). La decisione della Corte d'appello, in conclusione non è in violazione di legge e non presenta vizi di motivazione censurabili.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il 10 febbraio 2016 il Consigliere estensore il President DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 GIU 2016 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cakriela Vanzuise aujo 2