Sentenza 20 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI OL, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE PASTEUR 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO GIANNUBILO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Direttore Centrale Patrimonio - Dott. Mauro Gobbi - legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli Avvocati EMIDIO TEDESCO, ANNA RITA SONNANTE, che lo difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3425/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione 3^ civile emessa il 7/7/1999, depositata il 18/11/99; RG. 0009/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato PONE VINCENZO (per delega Avv. Emilio Tedesco);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10.4.1992, l'INAIL riassumeva davanti al Tribunale di Roma il giudizio iniziato contro la conduttrice PA IN con intimazione di sfratto per morosità. L'Istituto chiedeva la risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato il 2.6.1988, con decorrenza dal 1.3.1987, per morosità relativa al periodo 1.3.1987 - 30.6.1988, per complessive L. 45.130.000, oltre interessi, e la condanna al pagamento delle somme dovute.
La convenuta eccepiva la nullità della clausola contrattuale sulla decorrenza retroattiva del canone ai sensi dell'art. 2 del d.l. 25.9.1987 n. 393, convertito nella legge 25.11.1987, n. 478.
Il tribunale, con sentenza del 25.11.1995, accoglieva la domanda. Pronunciando sull'appello della IN, la Corte d'appello di Roma lo rigettava. Considerava che il regime risultante dall'art. 1 del d.l.
9.12.1986 n. 832, convertito nella legge 6.2.1987 n. 15, e dall'art. 2 del d.l. 25.9.1987 n. 393, convertito nella legge 25.11.1987 n. 478, non era applicabile al contratto, poiché
l'esonero da aumenti del canone e da responsabilità ex art. 1591 c.c. previsto dalla seconda delle norme citate riguarda solo il periodo, previsto dalla prima delle norme citate, di trenta giorni tra la comunicazione da parte del locatore delle condizioni alle quali intende proseguire nel rapporto, e la stipula del nuovo contratto, laddove il contratto in oggetto è stato stipulato il 2.6.1988, ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione delle nuove condizioni, avvenuta il 25.2.1987, e quindi in regime di libertà negoziale, con conseguente facoltà delle parti di prevedere la decorrenza del canone dal 1.3.1987 con apposita clausola, non necessitante di specifica approvazione ex art. 1341 c.c., perché non ricompressa nella tassativa previsione della norma. Avverso la sentenza la LI ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
Ha resistito, con controricorso, l'INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 478 del 1987, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., e difetto di motivazione sul punto, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la ricorrente assume che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che il divieto di aumento del canone e l'esonero da responsabilità ex art. 1591 c.c. previsti dalla norma citata fossero operanti soltanto per il periodo di occupazione compreso tra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge n. 392 del 1978 e la data di stipulazione del nuovo contratto, purché detta stipulazione fosse avvenuta entro il termine di trenta giorni assegnato al conduttore per aderire alle nuove condizioni, che il locatore doveva proporre entro il 28.2.1987, laddove il contratto per cui è causa è stato stipulato il 2.6.1988, in regime di libertà negoziale.
Sostiene: che tra il 31.7.1986, data di scadenza del contratto, ed il 2.6.1988, data di stipula del nuovo contratto, tra le parti si è svolta una locazione di fatto, che, nello spirito delle suindicate disposizioni, doveva facilitare la conclusione del nuovo contratto, liberando il conduttore dall'assillo dell'accumularsi della responsabilità per mora;
che, essendo stata purgata, con la conclusione del contratto del 2.6.1988, la situazione di occupazione di fatto, non poteva essere consentito il recupero delle maggiori somme vietate dal legislatore prevedendo una decorrenza retroattiva per il canone.
1.1. Il motivo non è fondato.
Dispone l'art. 2 del d.l. n, 393 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 478 del 1987, che il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso tra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge n. 392 del 1978 e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 832 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1987,
non è tenuto a corrispondere al locatore alcun aumento di canone, salvo quanto previsto dall'art. 2 del citato d.l. n. 832 del 1986, nè il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1591 c.c., fatti salvi gli accordi già intervenuti.
Nella specie viene in considerazione l'ipotesi della stipulazione di un nuovo contratto in data 2.6.1988, con decorrenza del canone dal 1.3.1987. Decorrenza che la corte d'appello ha ritenuto legittima, per essere stato stipulato il nuovo contratto al di fuori dei tempi di cui all'art. 1 del d.l. n. 832 del 1986, e quindi in regime di libera contrattazione quanto alla entità del canone. L'art. 1 del d.l. n. 832 del 1986 prevede infatti l'invio, da parte del locatore, entro il 28.2.1987, di una comunicazione recante la proposta delle nuove condizioni per la prosecuzione della locazione (cessata alla data di originaria scadenza del regime transitorio, ripristinata per effetto della sentenza n. 108 del 1986 della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionali le ulteriori proroghe di cui alle leggi n. 374 del 1984 e n. 118 del 1985), alla quale il conduttore deve entro trenta giorni prestare o meno adesione.
E la corte d'appello ha accertato che il locatore aveva comunicato le nuove condizioni il 25.2.1987, mentre il contratto è stato stipulato il 2.6.1988, e quindi ben oltre il termine di legge.
Ora, questa S.C., in relazione ad analoga fattispecie, ha avuto modo di statuire che, circa l'esonero da aumenti del canone e da responsabilità per danni ex art. 1591 c.c. nel periodo intercorrente tra la cessazione del contratto, per esaurimento del regime transitorio, e la data di fissazione giudiziale del rilascio ovvero di stipulazione del nuovo contratto, in tale seconda eventualità, il nuovo contratto che assume rilevanza, in ragione del preciso riferimento normativo contenuto nella norma, è soltanto quello concluso ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 832 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1987, e quindi in un contratto concluso nei modi e nei termini da tale ultima norma previsti (sent. n. 10697/99). A tale principio, al quale il Collegio presta adesione, si è attenuto il giudice del merito.
2. Con il secondo motivo, denunciando omessa o insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360. n. 5, c.p.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, con la sottoscrizione del contratto in data 2.6.1988, la conduttrice aveva espresso la sua volontà positiva su tutto il contesto pattizio, ivi compresa la decorrenza del canone dal 1.3.1987. 2.1. Il motivo è infondato.
L'interpretazione della volontà negoziale costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto, come lo è nella specie, da congrua motivazione.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la clausola relativa alla anticipazione della decorrenza contrattuale in ordine alla durata ed al pagamento del canone non necessitava di specifica approvazione scritta;
sostiene che la disciplina prevista dall'art. 1341 c.c. trova applicazione nella specie, poiché il contratto è stato predisposto unilateralmente dall'INAIL, e che la clausola, in quanto diretta ad imporre al conduttore un obbligo diverso da quello stabilito dalla legge, era affetta da nullità.
3.1. il motivo non è fondato.
La censura è incentrata sulla pretesa illiceità della clausola per contrasto con norme imperative, da individuare nell'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 478 del 1987, e va quindi disattesa per le ragioni già espresse ai fini del rigetto del primo motivo.
4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
5. Le spese del giudizio di Cassazione vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessorio come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004