Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI IL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 6387/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/03/00 - R.G.N. 34265/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato in data 21 agosto 1996, la spa RR LO ST appellava la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 14 marzo precedente con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dalla medesima società avverso il decreto ingiuntivo con cui gli si era ordinato di pagare a OL VA la somma di lire 516.631 oltre accessori, per la ritardata corresponsione (14/12/90), rispetto alla data di cessazione del rapporto (1/11/90), dell'indennità di buonuscita. Il Tribunale di Roma con sentenza del primo marzo 2000 rigettava l'appello. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva il quadro normativo regolante la fattispecie in esame, e cioè che la legge n. 210 del 1985 - istitutiva dell'ente RR LO ST (al quale aveva attribuito la qualità di successore a titolo universale dell'Azienda Autonoma delle RR LO ST) - ha determinato la privatizzazione del rapporto dei dipendenti dell'TE. L'indennità di buonuscita è stata erogata ai dipendenti dell'TE (come già prima a quelli dell'Azienda) dall'AF sino al 1 giugno 1994 (data di soppressione dell'Opera stessa e del contestuale trasferimento all'TE RR dei rapporti attivi e passivi ad essi facente capo all'art. 1, comma 43, l. 537/1993). L'art. 21 della legge n. 210/1985 stabilisce poi al comma 4 che "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge". Aggiunge poi il Tribunale che il sistema così delineato costituisce l'assetto complessivo del trattamento spettante ai dipendenti della Azienda e dell'TE, ponendosi come speciale ed alternativo a quello vigente per tutti i lavoratori privati (quali dal febbraio 1988 devono essere considerati i dipendenti delle RR) posto dall'art. 2120 c.c., e che detto sistema (sopravvissuto alla privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri, alla soppressione dell'AF, alla trasformazione dell'ente in società per azioni) continua a sopravvivere in mancanza di un nuovo assetto non ancora delineato, come è reso evidente dall'art. 13 del di 98/1995(convertito in legge 204/1995), il quale stabilisce che al fine della attuazione dell'art. 1, 43 comma, l. 537/1993, fino al 31 dicembre 1995 "il trattamento della cessazione del rapporto per i ferrovieri ... è regolato dalla legge 829/1973. Proprio per tale assetto ordinamentale, osserva poi il Tribunale, non può applicarsi alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 7 l. 75/1980. Ed invero, detta disposizione - diretta a modificare i termini dilatori per il pagamento dell'indennità di buonuscita già previsti dall'art. 26, commi 3 e 5 del d.p.r. 1032/1973 - tralaticiamente estesa, oltre che agli statali anche ad altri dipendenti, quali quelli delle RR, in ragione della natura pubblica del relativo rapporto, risulta inapplicabile al caso di specie sia perché dal d.p.r. n. 1032/1972 si evince l'espressa esclusione delle relative norme all'indennità erogata dall'AF (art. 1), sia perché la rado sottesa al citato art. 7 impedisce la sua estensione ad un rapporto completamente privatizzato, che colloca la nascita del diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto - quale è anche l'indennità di buonuscita - alla data di cessazione del rapporto lavorativo. Conclusione questa confermata anche dal penultimo comma dell'art. 44 della legge 829/1973 secondo cui "l'indennità di buonuscita si prescrive dopo cinque anni dalla cessazione del servizio del dipendente", così mostrando di volere sancire la nascita del diritto alla percezione sin dal momento della cessazione del rapporto stesso.
Avverso tale sentenza la s.p.a. RR LO ST propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi illustrati da memoria. La OL è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. RR LO ST denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della l. 30 dicembre 1991 n. 412; dell'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993 n. 537; della legge 30 maggio 1995 n. 204, spec. art. 13;
dell'art. 12 disp. prel c.c.; degli artt. 7 e 22 della legge 20 marzo 1980 n. 75 e di ogni altra norma e principio in tema di erogazione dell'indennità di buonuscita o trattamento equivalente a favore dei dipendenti delle RR;
di cumulabilità fra interessi e rivalutazione e di interpretazione delle norme e loro abrogazione, nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3,4 e 5 c.p.c.). In particolare sostiene la ricorrente che appare evidente l'erroneità della sentenza impugnata perché il Tribunale di Roma, dopo avere riconosciuto che alle prestazioni erogate dall'AF si applica l'art. 7 della legge 75/1980, ha poi contraddittoriamente escluso l'operatività della medesima disposizione a partire dalla privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle RR LO ST. Aggiunge ancora la ricorrente che l'inapplicabilità del suddetto articolo 7 non può poi patrocinarsi sulla base dell'art. 21 della legge 210/1985 ed in ragione del richiamo da detta disposizione fatto al "trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge", da intendersi, infatti - a parere del Tribunale - come riferibile unicamente ai "precetti a mezzo dei quali viene individuata la base contributiva cui attingere le risorse per il pagamento dell'indennità di buonuscita". Ed invero, ne' l'art. 21 l. 210/1985, ne' l'art. 13 del d.l. 98/1995 (convertito in l. 204/1995)
nè altre disposizioni hanno sancito mai l'inapplicabilità della norma in discussione, e cioè, del più volte citato art. 7 l. 75/1980, ne' hanno introdotto una disciplina difforme circa i tempi di corresponsione dell'indennità di buonuscita, da cui sia consentito ricavare l'abrogazione implicita di quest'ultima disposizione. Una conferma dell'esattezza di un siffatto assunto si evince anche dalla considerazione che l'art. 7 della legge 75/1980 ha come propri destinatari non i lavoratori ma le gestioni previdenziali sicché restando immutate queste ultime, ed in specie continuando l'AF ad erogare ai ferrovieri l'indennità di buonuscita, la stessa AF era sempre destinataria della regola in esame. Conseguentemente, soltanto dalla data del 1 giugno 1994, data di soppressione dell'AF, si sarebbe potuto dubitare dell'applicabilità del citato articolo 7, ipotesi però non ricorrente nella fattispecie in oggetto per essere la OL stata collocata a riposo il primo novembre 1990. Il motivo è fondato e pertanto va accolto.
Questa Corte ritiene che la fattispecie in esame rientri nell'ambito applicativo dell'art. 7 della legge 20 marzo 1980 n. 75. Detta norma, infatti, regola tra l'altro i termini per la liquidazione dell'indennità di buonuscita precisando al riguardo che " i termini stabiliti dal terzo e quinto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1975 n. 1032, per la effettiva corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti statali sono entrambi elevati a novanta giorni" ed aggiunge altresì che "lo stesso termine di novanta giorni si applica per la corresponsione della indennità di buonuscita da parte delle gestioni previdenziali indicate nel precedente art. 2" (cfr. comma terzo dell'art. 7 l. n. 75 del 1980). Poiché l'art. 2 richiamato fa espresso riferimento agli ordinamenti previdenziali delle aziende autonome, non vi è dubbio che il termine dilatorio in esame si applichi anche all'AF, ente di previdenza per l'allora Azienda Autonoma RR LO ST. Tanto sembra sufficiente per l'accoglimento del ricorso, giacché nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, l'indennità di buonuscita fu erogata dall'AF in data 14 dicembre 1990. Non è quindi necessario affrontare la diversa questione della applicabilità del medesimo termine dilatorio quando la indennità di buonuscita venga erogata dalla spa RR LO ST in qualità di successore dell'AF, (a seguito della sua soppressione avvenuta dal primo giugno 1994, come disposto dall'art. 1 primo comma della legge 24 dicembre 1993 n. 537) comunque risolta in senso affermativo dalla sentenza di questa Corte n. 14818 del 22 novembre 2001. Va altresì evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Roma, non riveste alcun effetto ai fini della decisione della presente controversia neanche il disposto dell'art. 44 della legge 829 del 1973, in quanto è agevole osservare che l'avere detta norma fatto decorrere dalla cessazione del rapporto lavorativo il dies a quo del termine prescrizionale dell'indennità di buonuscita non osta affatto alla fissazione di un termine finale per la liquidazione e corresponsione della suddetta indennità, termine che - come si è ripetuto più volte - è stato posto dall'art. 7 della legge a 75/1980. L'accoglimento del primo motivo di ricorso importa l'assorbimento del secondo con il quale la s.p.a. RR LO ST deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente proceduto al cumulo della rivalutazione e degli interessi legali;
cumulo che andava invece escluso alla stregua della vigente normativa (art. 16, comma 6,legge 412/1991 ed art. 22, comma 36, legge 724/1994).
Per concludere il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causava decisa nel merito con il rigetto della domanda della OL (diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione ed agli interessi legali sul trattamento di fine rapporto) e con la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Roma ed oggetto di opposizione da parte della s.p.a. RR LO ST.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda della OL revocando il decreto ingiuntivo opposto. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004