Sentenza 12 ottobre 2000
Massime • 1
La revoca del difensore di fiducia da parte dell'indagato, con contestuale nomina di altro professionista immediatamente prima dello svolgimento dell'interrogatorio, non impedisce di dar corso all'atto se l'avviso sia stato regolarmente notificato a quello che risultava essere il difensore dell'imputato al momento in cui l'atto è stato disposto, a nulla rilevando che poi l'interrogatorio si svolga in assenza del difensore (non essendo, nella specie, presenti ne' quello "avvisato" ne' quello successivamente nominativo), giacché, a norma dell'art. 364 cod.proc.pen., nell'interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero la presenza del difensore, pur essendo un diritto dell'indagato, non è obbligatoria, onde, sempre che vi sia stato un rituale e tempestivo avviso, l'assenza del difensore non impone ne' la sospensione dell'atto ne' la nomina di un difensore di ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2000, n. 11087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11087 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIETRO SIRENA Presidente del 12/10/2000
1. Dott. DIANA LAUDATI Consigliere SENTENZA
2. Dott. MASSIMO ODDO " N. 983
3. Dott. GIUSEPPE D'ERRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU " N. 14600/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FU MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 13/2/99 udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Diana Laudati
udito il Pubblico Ministero del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per la parte civile, l'avv. Maurizio Mandel, in sostituzione dell'avv. Renzo Cappelletto, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese del grado.
Premessa in fatto e in diritto
In data 16/11/98 il Pretore di Torino dichiarava RI RO responsabile di ricettazione di 17 compact disk e di 162 floppy disk contenenti programmi per elaboratori, abusivamente duplicati, per un valore commerciale pari a L. 630.711.900, nonché del reato di cui all'art. 171-bis l. 633/41 per aver duplicato, a fini di lucro, i programmi contenuti nella memoria del computer a lui sequestrato e per aver venduto o comunque detenuto a scopo commerciale i programmi illecitamente acquistati e ricevuti, sapendo trattarsi di copie non autorizzate, con le aggravanti del danno di particolare gravità e dell'essere i fatti stati commessi su programmi precedentemente distribuiti e commercializzati su supporti contrassegnati dalla SIAE. Unificati i reati in continuazione il RI veniva condannato alla pena di anni due mesi due di reclusione e L.
2.000.000 di multa nonché al risarcimento dei liquidandi danni in favore della parte civile SIAE, con pubblicazione dell'estratto della sentenza e ordine di distribuzione dei c.d. ROM e floppy disks in sequestro. Proponeva appello il difensore, contestando la sussistenza dei reati di ricettazione - carente essendo la prova che il materiale fosse di provenienza illecita e che di tanto l'imputato fosse consapevole - e di quello previsto dalla legge speciale - difettando elementi tali da far ritenere la detenzione a fini di commercializzazione - e chiedendo, in subordine, una riduzione della pena.
Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello, disattesi i motivi concernenti la responsabilità, accoglieva il gravame in ordine alla dosimetria della sanzione e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti su aggravante e recidiva, rideterminava la pena in anni uno mesi sei di reclusione e L.
1.400.000 di multa. A proposto ricorso per cassazione la difesa deducendo:
- inosservanza di norme processuali con riferimento all'interrogatorio reso dinanzi al Pubblico Ministero, in assenza di difensore di fiducia o di ufficio - vizio motivazionale, per difetto e manifesta illogicità dell'apparato argomentativo, con riguardo alle conclusioni del perito incaricato dal P.M., travisate, quanto alla certezza dell'abusiva duplicazione da parte di terzi, nonché con riferimento alle valutazioni operate circa lo scopo della detenzione del materiale sequestrato.
Il ricorso non è accoglibile.
Manifestamente infondato è, invero, il primo motivo, dovendo escludersi la denunziata nullità posto che l'interrogatorio dell'indagato, in stato di libertà, è stato effettuato previo rituale e tempestivo avviso al difensore di fiducia precedentemente nominato, laddove non rileva la mancata presenza dello stesso, non vertendosi nella ipotesi di obbligatoria presenza. La norma di riferimento - art. 364 c.p.p. - prevede, infatti, al terzo comma l'obbligo dell'avviso, ventiquattro ore prima, al difensore di fiducia già nominato o a quello di ufficio, ed al quarto comma il diritto del difensore di assistere all'atto, mentre nessuna disposizione sancisce la necessità della presenza del legale.
Ove pertanto, come nella specie l'avviso sia stato dato a chi rivestiva la qualità di difensore nel momento in cui l'atto è stato disposto (Sez. Un. 6/7/90 SCARPA), la revoca dello stesso, effettuata nella contestualità unitamente alla nomina di altro professionista, non preclude la possibilità di dar corso all'interrogatorio, non sussistendo alcun obbligo di sospendere l'adempimento per avvisare il nuovo difensore o per far intervenire un difensore di ufficio, atteso che l'indagato non è privo di difensore di fiducia.
Infondato, invece, il secondo motivo con cui si deduce vizio motivazionale per travisamento, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine alle conclusioni peritali. In effetti quanto evidenziato nella sentenza di cui trattasi, al fine di ribadire che l'imputato aveva ricevuto da terzi i programmi illecitamente duplicati, si riferisce espressamente ai chiarimenti resi, all'udienza dibattimentale del 16/11/98, dall'Ing. Garavelli che, ad integrazione di quanto riferito nella relazione peritale, aveva in quella sede escluso che i programmi potessero provenire da banche dati ad accesso gratuito e che il RI avesse provveduto direttamente alle operazioni di sprotezione.
Il richiamo al tenore delle conclusioni scritte non è pertanto esaustivo della dimostrazione che effettivamente sussista il denunziato vizio.
Da escludere, infine, la lamentata carenza argomentativa circa la destinazione alla commercializzazione del materiale sequestrato, posto che la Corte di merito ha dato comunque conto degli elementi (notevole quantità e ingente valore dei programmi - pregressa gestione di un negozio per la commercializzazione di software - precarietà delle condizioni economiche dello imputato) sui quali ha fondato il convincimento che non trattavasi di detenzione a uso personale.
Al rigetto del ricorso comunque l'onere delle spese processuali nonché della rifusione di quello sostenute dalla parte civile SIAE liquidate in complessive L. 1.570.000.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile liquidate in L.
1.570.000 complessive di cui L.
1.500.000 per onorari oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda penale, il 12 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2000