Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2000, n. 11087
CASS
Sentenza 12 ottobre 2000

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La revoca del difensore di fiducia da parte dell'indagato, con contestuale nomina di altro professionista immediatamente prima dello svolgimento dell'interrogatorio, non impedisce di dar corso all'atto se l'avviso sia stato regolarmente notificato a quello che risultava essere il difensore dell'imputato al momento in cui l'atto è stato disposto, a nulla rilevando che poi l'interrogatorio si svolga in assenza del difensore (non essendo, nella specie, presenti ne' quello "avvisato" ne' quello successivamente nominativo), giacché, a norma dell'art. 364 cod.proc.pen., nell'interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero la presenza del difensore, pur essendo un diritto dell'indagato, non è obbligatoria, onde, sempre che vi sia stato un rituale e tempestivo avviso, l'assenza del difensore non impone ne' la sospensione dell'atto ne' la nomina di un difensore di ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2000, n. 11087
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11087
    Data del deposito : 12 ottobre 2000

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