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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3416/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17693/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4803 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3147/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti difensivi
Resistente/Appellato: Come da atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Prof. Ricorrente_1 ha proposto ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli dopo aver rinvenuto, al rientro dalle ferie a fine agosto 2025, l'avviso TARI n. 4803 del 07.07.2025, con il quale il
Comune di Pozzuoli gli ha richiesto il pagamento di € 321,60 per l'anno 2025.
L'avviso, recapitato all'indirizzo della sua residenza di Napoli, riguardava un immobile sito a Pozzuoli, in
Indirizzo_1, insieme a un locale pertinenziale ubicato nello stesso stabile.
Nel ricorso, il Prof. Ricorrente_1 ha spiegato di aver sempre adempiuto puntualmente ai pagamenti dovuti e che lo stesso avviso riportava l'assenza di arretrati.
Ha poi affermato che l'immobile principale, identificato catastalmente al Foglio 78, numero 220, subalterno
A, è stato ceduto il 26 novembre 2024 con atto notarile regolarmente registrato e trascritto, sicché egli non ne è più proprietario per l'anno 2025 e non può essere chiamato al pagamento della relativa TARI per quell'anno.
Per quanto riguarda invece il locale terraneo, accatastato come C/6, ha sostenuto che si tratti di un immobile privo di utenze, non utilizzato e non utilizzabile, totalmente improduttivo di rifiuti.
Ha richiamato anche il regolamento comunale, secondo cui sono esclusi dal tributo i locali che, per natura o condizioni oggettive, non possono produrre rifiuti.
Nel motivare l'impugnazione, egli ha contestato anzitutto la totale carenza di motivazione dell'avviso, sottolineando che il Comune si è limitato a elencare gli immobili e le tariffe, senza chiarire i criteri di calcolo, né le ragioni specifiche della pretesa. Ha denunciato che l'atto non gli ha consentito di comprendere l'origine dell'imposizione, né di verificare eventuali errori, impedendogli così di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa. Ha evidenziato inoltre che l'avviso non ha illustrato in alcun modo la componente relativa al tributo provinciale, che è stata semplicemente inglobata senza spiegazioni.
Ha quindi ribadito che il Comune, ignorando la cessione dell'immobile e la non utilizzabilità del locale C/6, ha calcolato una tassa non dovuta, poiché il primo immobile non faceva più parte del suo patrimonio e il secondo rientrava in una delle ipotesi di esclusione previste. Ha infine concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso per illegittimità, nullità e carenza di motivazione, oltre al riconoscimento dell'esenzione per l'immobile improduttivo di rifiuti e alla condanna del Comune alle spese processuali.
Il Comune di Pozzuoli si è costituito evidenziando che l'atto impugnato non era un avviso di accertamento ma un invito al pagamento, cioè un atto di liquidazione del tributo, che richiede una motivazione più semplice.
Ha precisato che l'invito riportava tutti gli elementi necessari per comprendere la pretesa: dati catastali, superfici, calcolo della parte fissa e variabile, eventuali agevolazioni, conguagli, oltre alla ripartizione tra quota comunale e TEFA. Ha quindi sostenuto che il contribuente aveva potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Quanto alla soggettività passiva della TARI per l'immobile di Indirizzo_1 (Fgl. 78, P.lla 220, Sub 8), il Comune ha rilevato che il contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione di cessazione e che, in base al regolamento, la tassa si fonda sul possesso o detenzione, anche potenziale, di locali idonei a produrre rifiuti,
a prescindere dall'effettivo utilizzo o dalla titolarità di un diritto reale.
Ha inoltre richiamato la normativa sull'obbligo dichiarativo e la giurisprudenza che ne conferma la rigidità
e la funzione.
Per il secondo immobile, una pertinenza C/6 al Indirizzo_1 (Fgl. 78, P.lla 240, Sub 2), il Comune ha sostenuto che la presunta improduttività di rifiuti era irrilevante, perché il regolamento considera tassabili le pertinenze delle utenze domestiche anche in assenza di arredi o utenze. Ha aggiunto che l'esclusione dal tributo è possibile solo in presenza di condizioni oggettive e temporanee di inutilizzabilità, che non risultavano provate. Ha ricordato inoltre che il contribuente aveva sempre pagato la TARI per quel cespite negli anni precedenti, secondo il ruolo consolidato.
Il Comune ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato e la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite, depositando in allegato il ricorso notificato, il regolamento TARI, la giurisprudenza richiamata e la nota spese.
Il professor Ricorrente_1 ha presentato note integrative ribadendo gli argomenti difensivi addotti e contestato la nota spese depositata dal Comune, ritenendola non conforme al decreto legislativo 546 del
1992, che prevede la riduzione del venti per cento dei compensi in caso di difesa dell'ente tramite propri funzionari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto avuto riguardo all'immobile di Indirizzo_1 (Fgl. 78, P.lla 220, Sub 8), oggetto di alienazione nel 26 novembre 2024, alla luce dei principi giurisprudenziali che ritengono non decisiva l'omessa comunicazione della cessazione di detenzione, ove la circostanza sia inequivocabilmente documentata (cfr.
Cassazione sentenza 37420 del 2022).
Va, invece, rigettato avuto riguardo all'ulteriore immobile, non essendo stata fornita la prova dei presupposti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta; al contempo appare decisiva la circostanza che il contribuente per il passato abbia costantemente pagato l'imposta per tale immobile, sostanzialmente riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l'imposizione.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva ed annulla l'atto limitatamente all'imposta richiesta per l'immobile di Indirizzo_1 (Fgl. 78, P.lla 220, Sub 8);
2) Compensa le spese.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17693/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4803 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3147/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti difensivi
Resistente/Appellato: Come da atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Prof. Ricorrente_1 ha proposto ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli dopo aver rinvenuto, al rientro dalle ferie a fine agosto 2025, l'avviso TARI n. 4803 del 07.07.2025, con il quale il
Comune di Pozzuoli gli ha richiesto il pagamento di € 321,60 per l'anno 2025.
L'avviso, recapitato all'indirizzo della sua residenza di Napoli, riguardava un immobile sito a Pozzuoli, in
Indirizzo_1, insieme a un locale pertinenziale ubicato nello stesso stabile.
Nel ricorso, il Prof. Ricorrente_1 ha spiegato di aver sempre adempiuto puntualmente ai pagamenti dovuti e che lo stesso avviso riportava l'assenza di arretrati.
Ha poi affermato che l'immobile principale, identificato catastalmente al Foglio 78, numero 220, subalterno
A, è stato ceduto il 26 novembre 2024 con atto notarile regolarmente registrato e trascritto, sicché egli non ne è più proprietario per l'anno 2025 e non può essere chiamato al pagamento della relativa TARI per quell'anno.
Per quanto riguarda invece il locale terraneo, accatastato come C/6, ha sostenuto che si tratti di un immobile privo di utenze, non utilizzato e non utilizzabile, totalmente improduttivo di rifiuti.
Ha richiamato anche il regolamento comunale, secondo cui sono esclusi dal tributo i locali che, per natura o condizioni oggettive, non possono produrre rifiuti.
Nel motivare l'impugnazione, egli ha contestato anzitutto la totale carenza di motivazione dell'avviso, sottolineando che il Comune si è limitato a elencare gli immobili e le tariffe, senza chiarire i criteri di calcolo, né le ragioni specifiche della pretesa. Ha denunciato che l'atto non gli ha consentito di comprendere l'origine dell'imposizione, né di verificare eventuali errori, impedendogli così di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa. Ha evidenziato inoltre che l'avviso non ha illustrato in alcun modo la componente relativa al tributo provinciale, che è stata semplicemente inglobata senza spiegazioni.
Ha quindi ribadito che il Comune, ignorando la cessione dell'immobile e la non utilizzabilità del locale C/6, ha calcolato una tassa non dovuta, poiché il primo immobile non faceva più parte del suo patrimonio e il secondo rientrava in una delle ipotesi di esclusione previste. Ha infine concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso per illegittimità, nullità e carenza di motivazione, oltre al riconoscimento dell'esenzione per l'immobile improduttivo di rifiuti e alla condanna del Comune alle spese processuali.
Il Comune di Pozzuoli si è costituito evidenziando che l'atto impugnato non era un avviso di accertamento ma un invito al pagamento, cioè un atto di liquidazione del tributo, che richiede una motivazione più semplice.
Ha precisato che l'invito riportava tutti gli elementi necessari per comprendere la pretesa: dati catastali, superfici, calcolo della parte fissa e variabile, eventuali agevolazioni, conguagli, oltre alla ripartizione tra quota comunale e TEFA. Ha quindi sostenuto che il contribuente aveva potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Quanto alla soggettività passiva della TARI per l'immobile di Indirizzo_1 (Fgl. 78, P.lla 220, Sub 8), il Comune ha rilevato che il contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione di cessazione e che, in base al regolamento, la tassa si fonda sul possesso o detenzione, anche potenziale, di locali idonei a produrre rifiuti,
a prescindere dall'effettivo utilizzo o dalla titolarità di un diritto reale.
Ha inoltre richiamato la normativa sull'obbligo dichiarativo e la giurisprudenza che ne conferma la rigidità
e la funzione.
Per il secondo immobile, una pertinenza C/6 al Indirizzo_1 (Fgl. 78, P.lla 240, Sub 2), il Comune ha sostenuto che la presunta improduttività di rifiuti era irrilevante, perché il regolamento considera tassabili le pertinenze delle utenze domestiche anche in assenza di arredi o utenze. Ha aggiunto che l'esclusione dal tributo è possibile solo in presenza di condizioni oggettive e temporanee di inutilizzabilità, che non risultavano provate. Ha ricordato inoltre che il contribuente aveva sempre pagato la TARI per quel cespite negli anni precedenti, secondo il ruolo consolidato.
Il Comune ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato e la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite, depositando in allegato il ricorso notificato, il regolamento TARI, la giurisprudenza richiamata e la nota spese.
Il professor Ricorrente_1 ha presentato note integrative ribadendo gli argomenti difensivi addotti e contestato la nota spese depositata dal Comune, ritenendola non conforme al decreto legislativo 546 del
1992, che prevede la riduzione del venti per cento dei compensi in caso di difesa dell'ente tramite propri funzionari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto avuto riguardo all'immobile di Indirizzo_1 (Fgl. 78, P.lla 220, Sub 8), oggetto di alienazione nel 26 novembre 2024, alla luce dei principi giurisprudenziali che ritengono non decisiva l'omessa comunicazione della cessazione di detenzione, ove la circostanza sia inequivocabilmente documentata (cfr.
Cassazione sentenza 37420 del 2022).
Va, invece, rigettato avuto riguardo all'ulteriore immobile, non essendo stata fornita la prova dei presupposti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta; al contempo appare decisiva la circostanza che il contribuente per il passato abbia costantemente pagato l'imposta per tale immobile, sostanzialmente riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l'imposizione.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva ed annulla l'atto limitatamente all'imposta richiesta per l'immobile di Indirizzo_1 (Fgl. 78, P.lla 220, Sub 8);
2) Compensa le spese.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)