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Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2023, n. 42334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42334 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LA AR nato a [...] [...] avverso la sentenza resa il 17 gennaio 2023 dalla Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SU ME che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
dell'avv. Cortesini per le parti civili Marazzina e Fazioni;
e dell'avv. Sonia Canevisio che replicando alle richieste del pubblico ministero ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa il 16 giugno 2022 dal Tribunale di Lodi, che aveva condannato ZZ Marco in ordine a diversi reati di truffa, ha dichiarato estinti per prescrizione i fatti contestati ai capi G ed H, rideterminando la pena per gli episodi contestati ai capi A, B, C,D ,E ed F. Si addebita all'imputato di avere realizzato diverse truffe, promettendo in vendita veicoli che non venivano consegnati agli acquirenti, nonostante il versamento di congrui e significativi acconti. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 42334 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 28/09/2023 2.1 Violazione degli artt. 157 e 161 cod.pen. relativamente ai reati contestati ai capi C ed E della imputazione per erroneo calcolo del tempo necessario a prescrivere. Il ricorrente osserva che detti reati, contestati come commessi sino al 2 e al 3 Febbraio 2015, si prescrivono nel termine prorogato ex art. 161 cod.pen. di 7 anni e 6 mesi e quindi, pur calcolando 120 giorni per le sospensioni intervenute nel corso del giudizio, si sono estinti alla data dell'i dicembre 2022, prima della pronunzia della sentenza della Corte di appello. 2.2 Violazione degli artt. 640, 157 e 161 relativamente al capo F della imputazione poiché la Corte indica quale periodo di commissione del reato il 16 Aprile 2016, mentre il reato si è consumato un anno prima e cioè il 14 Aprile 2015, quando la persona offesa ha subito la perdita patrimoniale. Considerando la corretta data di consumazione del reato, il termine di prescrizione è maturato il 16 Febbraio 2023, nelle more del giudizio di legittimità. La sentenza pertanto deve essere cassata, dichiarando prescritto anche il reato contestato al capo F. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato poiché è vero che la corte incorre in un errore di calcolo nella determinazione del termine di prescrizione ma, calcolando la data riportata nel capo di imputazione, il 3 febbraio 2015, e le sospensioni intervenute nel corso del giudizio, la prescrizione prorogata ex art. 161 cod.pen. è maturata comunque in epoca successiva alla sentenza di appello. Occorre infatti considerare che è intervenuta la sospensione COVID per 64 giorni poiché il giudice con provvedimento emesso fuori udienza ha rinviato l'udienza del 20/3/2020 fino al 16/7/2020 per l'astensione obbligatoria da ogni attività processuale. Questi 64 giorni di sospensione si aggiungono ai 124 giorni di sospensione complessivamente maturati per legittimo impedimento e che lo stesso difensore ha riconosciuto nel ricorso. 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato poiché la correzione del capo di imputazione nella parte relativa alla data del commesso reato non è stata invocata nel corso del giudizio di appello e non può esserlo in questa fase processuale, considerato che presuppone valutazioni di merito in punto di fatto che non possono essere oggetto di considerazione in sede di legittimità. In ogni caso, anche a voler considerare come data corretta della consumazione del reato quella indicata dalla difesa, il 14 aprile 2015, il termine prescrizionale sarebbe comunque maturato in epoca successiva alla sentenza di appello e, in presenza di un ricorso inammissibile, la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio non rileva. Giova al riguardo ribadire che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.(Sez. U, Sentenza n. 6903 del 27/05/2016 Ud. (dep. 14/02/2017 ) Rv. 268966 - 01) Nel caso in esame il ricorso non formula alcuna censura, al di là della questione non dedotta in appello e pertanto inammissibile, in ordine al capo F dell'imputazione, che deve pertanto ritenersi definitivamente accertato con la sentenza d i appello, poiché non si è instaurato alcun rapporto processuale di impugnazione al riguardo. Pertanto il termine di prescrizione maturato in epoca successiva alla sentenza di secondo grado non assume alcuna rilevanza, essendo già intervenuto il giudicato sul giudizio di colpevolezza. 22inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. Il collegio ritiene di non liquidare nulla per le spese in favore della parte civile poiché non ha apportato alcun contributo utile alla discussione, limitandosi con la memoria trasmessa a chiedere la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende . Roma 28 settembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SU ME che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
dell'avv. Cortesini per le parti civili Marazzina e Fazioni;
e dell'avv. Sonia Canevisio che replicando alle richieste del pubblico ministero ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa il 16 giugno 2022 dal Tribunale di Lodi, che aveva condannato ZZ Marco in ordine a diversi reati di truffa, ha dichiarato estinti per prescrizione i fatti contestati ai capi G ed H, rideterminando la pena per gli episodi contestati ai capi A, B, C,D ,E ed F. Si addebita all'imputato di avere realizzato diverse truffe, promettendo in vendita veicoli che non venivano consegnati agli acquirenti, nonostante il versamento di congrui e significativi acconti. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 42334 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 28/09/2023 2.1 Violazione degli artt. 157 e 161 cod.pen. relativamente ai reati contestati ai capi C ed E della imputazione per erroneo calcolo del tempo necessario a prescrivere. Il ricorrente osserva che detti reati, contestati come commessi sino al 2 e al 3 Febbraio 2015, si prescrivono nel termine prorogato ex art. 161 cod.pen. di 7 anni e 6 mesi e quindi, pur calcolando 120 giorni per le sospensioni intervenute nel corso del giudizio, si sono estinti alla data dell'i dicembre 2022, prima della pronunzia della sentenza della Corte di appello. 2.2 Violazione degli artt. 640, 157 e 161 relativamente al capo F della imputazione poiché la Corte indica quale periodo di commissione del reato il 16 Aprile 2016, mentre il reato si è consumato un anno prima e cioè il 14 Aprile 2015, quando la persona offesa ha subito la perdita patrimoniale. Considerando la corretta data di consumazione del reato, il termine di prescrizione è maturato il 16 Febbraio 2023, nelle more del giudizio di legittimità. La sentenza pertanto deve essere cassata, dichiarando prescritto anche il reato contestato al capo F. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato poiché è vero che la corte incorre in un errore di calcolo nella determinazione del termine di prescrizione ma, calcolando la data riportata nel capo di imputazione, il 3 febbraio 2015, e le sospensioni intervenute nel corso del giudizio, la prescrizione prorogata ex art. 161 cod.pen. è maturata comunque in epoca successiva alla sentenza di appello. Occorre infatti considerare che è intervenuta la sospensione COVID per 64 giorni poiché il giudice con provvedimento emesso fuori udienza ha rinviato l'udienza del 20/3/2020 fino al 16/7/2020 per l'astensione obbligatoria da ogni attività processuale. Questi 64 giorni di sospensione si aggiungono ai 124 giorni di sospensione complessivamente maturati per legittimo impedimento e che lo stesso difensore ha riconosciuto nel ricorso. 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato poiché la correzione del capo di imputazione nella parte relativa alla data del commesso reato non è stata invocata nel corso del giudizio di appello e non può esserlo in questa fase processuale, considerato che presuppone valutazioni di merito in punto di fatto che non possono essere oggetto di considerazione in sede di legittimità. In ogni caso, anche a voler considerare come data corretta della consumazione del reato quella indicata dalla difesa, il 14 aprile 2015, il termine prescrizionale sarebbe comunque maturato in epoca successiva alla sentenza di appello e, in presenza di un ricorso inammissibile, la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio non rileva. Giova al riguardo ribadire che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.(Sez. U, Sentenza n. 6903 del 27/05/2016 Ud. (dep. 14/02/2017 ) Rv. 268966 - 01) Nel caso in esame il ricorso non formula alcuna censura, al di là della questione non dedotta in appello e pertanto inammissibile, in ordine al capo F dell'imputazione, che deve pertanto ritenersi definitivamente accertato con la sentenza d i appello, poiché non si è instaurato alcun rapporto processuale di impugnazione al riguardo. Pertanto il termine di prescrizione maturato in epoca successiva alla sentenza di secondo grado non assume alcuna rilevanza, essendo già intervenuto il giudicato sul giudizio di colpevolezza. 22inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. Il collegio ritiene di non liquidare nulla per le spese in favore della parte civile poiché non ha apportato alcun contributo utile alla discussione, limitandosi con la memoria trasmessa a chiedere la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende . Roma 28 settembre 2023