CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 14975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14975 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RT NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte di appello di Torino;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo LA, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il giugno 2025, la Corte di appello di Torino, pronunciando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 10 luglio 20'L4, ha disposto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 15 luglio 2021 emessa nei riguardi di NO OR, il riconoscimento dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (d'ora innanzi, I. f.) ed ha, per l'effetto, rideterminato la pena allo stesso inflitta nella misura di mesi otto ocg reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 219, secondo 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14975 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: AL IM Data Udienza: 17/03/2026 comma n. 1, I.f. contestato in rubrica, con identica riduzione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I.f. La Corte ha altresì rigettato la richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena valorizzando le seguenti circostanze di fatto: - il OR ha già riportato una condanna a pena sospesa in relazione ai delitti di detenzione illegale di arma e simulazione di reato;
- nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza per la quale i reati in questione sono stati commessi nel 1997 e possono essere dichiarati estinti ai sensi dell'art. 167 cod. pen., posto che «l'estinzione prevista dalla disposizione suddetta non vale ad ogni effetto penale e, dunque, preclude il riconoscimento di un secondo beneficio...in assenza di risarcimento del danno ex art. 165 cod. pen.»; - il OR non ha, infatti, risarcito l'importo corrispondente al danno provocato con la condotta distrattiva;
- non è, in ogni caso, formulabile una prognòsi favorevole di astensione dalla commissione di ulteriori reati posto che il OR ha riportato ulteriori condanne, a pena pecuniaria, per i reati di lesione personale, minaccia e danneggiamento. 2. NO OR propone, con l'assistenza dell'avv. Cinzia Nardelli, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 216, quarto comma, l.f., 35 e 37 cod. pen., nonché difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il difensore censura che la Corte territoriale ha determinato la durata della pena accessoria ancorandola alla misura della pena principale. Ha fatto, in tal modo, malgoverno dei principi ermeneutici espressi dal Giudice delle leggi nel corpo della sentenza n. 222 del 25 settembre 2018 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, I.f., ha espressamente affermato il principio per il quale le pene accessorie vivono di «una vita ...autonoma rispetto alla pena principale». Da ciò consegue che il giudice di merito, nel determinare la durata delle pene accessorie, è tenuto ad operare una valutazione disgiunta dagli apprezzamenti che presiedono alla commisurazione della pena detentiva. Evidenzia che un'ulteriore conferma dell'assunto si trae dal tenore dell'art. 35-bis cod. pen., che stabilisce che la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese «non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni» e che introduce, per l'effetto, una disciplina derogatoria al principio di carattere generale stabilito per la determinazione delle pene accessorie dall'art. 37 cod. pen. («quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato»). Contesta, pertanto, che la Corte territoriale, lungi dall'offrire la necessaria motivazione autonoma, si è trincerata dietro una mera formula di stile («il parallelismo con la pena principale pare più una comodità espositiva che non frutto di un ragionamento proteso alle esigenze preventive e rieducative»). 2.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 163, 164, ultimo comma, 166 cod. pen. e carenza di motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il difensore lamenta che per i fatti per i quali il OR è stato condannato la procedura fallimentare sia da tempo ormai chiusa, che nel suo corso non sia mai stato quantificato il danno né, tantomeno, si sia agito nei suoi confronti con un'azione di responsabilità civile. Precisa che l'esistenza di un seppur modestissimo danno è emersa solo all'esito del giudizio di secondo grado e che la Corte territoriale avrebbe potuto d'ufficio subordinare la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. al pagamento di detto importo. Rimarca, peraltro, che il OR ha spontaneamente versato la somma di 1.000,00 euro a titolo risarcitorio/restitutorio, un importo liberamente quantificato e, peraltro, non così lontano, per difetto, rispetto alla possibile quantificazione del danno a lui attribuibile. Contesta, ancora, che la Corte abbia poi reputato ostativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. «la commissione di altri fatti di reati puniti con pena pecuniaria risalenti ad oltre 10 anni fa». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato ai limiti dell'inammissibilità. 2. Immeritevole di positivo apprezzamento si atteggia il primo dei motivi posti a fondamento del ricorso. 2.1. Va premesso che con sentenza del 25 settembre/5 dicembre 2018, n. 222 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, I.f. nella parte in cui esso disponeva che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo» importasse l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni, anzichè «fino a dieci anni». A fondamento della decisione, il Giudice delle leggi, dopo aver esaltato l'irragionevolezza di una previsione connotata da un così patente grado di rigidità, ha però escluso in modo espresso di poter ricorrere ad una pronuncia meramente demolito ria. 3 Essa, infatti, determinando l'automatica applicazione dell'art. 37 cod. pen., avrebbe comportato la sostituzione di un automatismo con un altro connotato da identica rigidità («La soluzione proposta dall'ordinanza di rimessione ancorerebbe la durata concreta delle pene accessorie a quella della pena detentiva concretamente inflitta;
durata che - a sua volta - dipende da tutti i fattori menzionati nell'art. 133 cod. pen. Il che assicurerebbe, sia pure in via mediata e indiretta, un certo grado di rispetto del principio di individualizzazione alle pene accessorie. Tuttavia, tale soluzione finirebbe per sostituire l'originario automatismo legale con un diverso automatismo»), reputata, peraltro, distonica «rispetto al legittimo intento del legislatore storico di colpire in modo severo gli autori dei delitti di bancarotta fraudolenta, considerati a buon diritto come gravemente lesivi di interessi, individuali e collettivi, vitali per il buon funzionamento del sistema economico». E così la Corte, apprezzata la peculiare ratio legis che aveva guidato il legislatore ad adottare una soluzione particolarmente severa («la scelta legislativa compiuta nel 1942 sottende l'idea di una funzione almeno in parte distinta di queste pene accessorie rispetto alle funzioni proprie della reclusione: ciò che ne giustifica, nell'ottica del legislatore storico - e in consapevole difformità rispetto alla regola residuale di cui all'art. 37 cod. pen., già esistente nel 1942 -, una durata di regola maggiore rispetto a quella della pena detentiva concretamente inflitta»), valutata, nel contempo, la concorrente esigenza che anche le pene accessorie contribuiscano all'obiettivo rieducativo cui il trattamento sanzionatorio è diretto («essenziale a garantire la compatibilità delle pene accessorie di natura interdittiva con il volto costituzionale della sanzione penale è, infatti, che esse non risultino manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato, tanto da vanificare lo stesso obiettivo di rieducazione del reo, imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost.») ha, pertanto, reputato possibile adottare una diversa soluzione in grado di sostituirsi a quella prevista dalla disposizione censurata, attingendo alle previsioni di cui agli artt. 217 e 218 I.f. (che «prevedono le medesime pene accessorie indicate nell'ultimo comma dell'art. 216; ma dispongono che la loro durata sia stabilita discr'ezionalmente dal giudice «fino a» un massimo determinato dalla legge, due anni nel caso della bancarotta semplice, tre anni nel caso del ricorso abusivo al credito»). Ha per l'effetto evidenziato come tale soluzione permetta al giudice di determinare, con valutazione caso per caso ed effettivamente disgiunta da quella che presiede alla commisurazione della pena detentiva, la durata delle pene accessorie previste dalla disposizione censurata, sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. e che «potrebbe risultare, in concreto, maggiore di quella della pena detentiva contestualmente inflitta, purché entro il limite massimo di dieci anni. Ciò tenendo 4 conto sia del diverso carico di afflittività, sia della diversa finalità che caratterizzano le pene accessorie in parola rispetto alla pena detentiva: diverse afflittività e finalità che suggeriscono, nell'ottica di una piena attuazione dei principi costituzionali che presiedono alla commisurazione della pena, una determinazione giudiziale autonoma delle due tipologie di pena nel caso concreto». 2.2. Il giudice di merito chiamato a determinare la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I.f. è, pertanto, effettivamente tenuto a procedere, anzitutto, ad un'autonoma valutazione rispetto a quella alla quale dà corso all'atto di commisurare la pena detentiva principale ed a rendere, poi manifesto il proprio convincimento attraverso un'adeguata motivazione, con l'ovvio corollario per il quale tanto più ampio sarà lo iato che separa la durata delle prime dalla seconda o tanto più elevato - e prossimo al massimo edittale - sarà il quantum per le stesse stabilito, tanto più puntuale ed articolato dovrà atteggiarsi lo sforzo motivazionale. In detto alveo interpretativo, la determinazione assunta dalla Corte territoriale si sottrae, a parere di questo collegio, alle dedotte censure veicolate a mezzo del presente ricorso. Per quanto oggettivamente sintetica, la motivazione cui la Corte è ricorsa per quantificare la durata delle pene accessorie nella misura di mesi otto non degrada, infatti, a corredo argomentativo apparente. Il giudice di secondo grado ha, infatti, soppesato a tal fine la modesta gravità della condotta delittuosa per la quale il OR ha riportato condanna ed ha, solo dopo e a cagione di ciò, reputato congruo, con incedere che non può qualificarsi come logicamente viziato, operare, al di fuori di ogni automatismo, l'equiparazione della durata delle pene accessorie alla modestissima entità della pena detentiva al predetto inflitta con sentenza sul punto già divenuta res iudicata. 3. Nemmeno il secondo motivo di ricorso appare meritevole di accoglimento. Anche in tal caso, infatti, il percorso motivazionale sul quale è stato fondato il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena si atteggia incensurabile. Come evidenziatosi, la Corte ha, anzitutto, richiamato l'operatività dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., atteso che il ricorrente - per quanto è dato apprezzare dal tenore della motivazione, non contrastato in ricorso - non ha risarcito il danno cagionato né, ancor prima, ha all'evidenza subordinato la richiesta di concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi regolati dal primo comma della stessa norma. Fermo il carattere assorbente di tale rilievo, è' appena il caso di aggiungere come tutti gli elementi di fatto cui la difesa del ricorrente ha fatto richiamo per 5 Il C nsigliere estensore jasipi M MI Giuseppe De Marzo Il Presidente contrastare in parte qua il percorso argomentativo della Corte (la mancata quantificazione del danno ad opera del curatore fallimentare, il mancato esercizio dell'azione di responsabilità ai danni del OR, la stessa valutazione di congruità della somma di mille euro da quest'ultimo spontaneamente versata rispetto all'entità del danno) costituiscono circostanze dedotte ma non comprovate. Sotto questo profilo, allora, il ricorso risulta assertivo e generico e gli argomenti critici dedotti degradano a mere asserzioni labiali, irricevibili nella presente sede. L'ulteriore argomento cui la Corte territoriale è, poi, ricorsa per supportare il rigetto della richiesta - e, cioè, la circostanza che i numerosi precedenti penali sofferti dal ricorrente per delitti di varia gravità impediscono di formulare una prognosi favorevole a vantaggio del OR ai sensi dell'art. 163 cod. pen. - ben lungi dall'integrare gli estremi di una Motivazione illogica, costituisce percorso immune da vizi, a nulla potendo rilevare in senso contrario il fatto, dedotto dal difensore, che taluni di essi siano stati sanzionati con pena pecuniaria. 4. Sulla scorta delle considerazioni spese si impone il rigetto del ricorso. Ad esso consegue la condanna del OR al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo LA, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il giugno 2025, la Corte di appello di Torino, pronunciando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 10 luglio 20'L4, ha disposto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 15 luglio 2021 emessa nei riguardi di NO OR, il riconoscimento dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (d'ora innanzi, I. f.) ed ha, per l'effetto, rideterminato la pena allo stesso inflitta nella misura di mesi otto ocg reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 219, secondo 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14975 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: AL IM Data Udienza: 17/03/2026 comma n. 1, I.f. contestato in rubrica, con identica riduzione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I.f. La Corte ha altresì rigettato la richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena valorizzando le seguenti circostanze di fatto: - il OR ha già riportato una condanna a pena sospesa in relazione ai delitti di detenzione illegale di arma e simulazione di reato;
- nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza per la quale i reati in questione sono stati commessi nel 1997 e possono essere dichiarati estinti ai sensi dell'art. 167 cod. pen., posto che «l'estinzione prevista dalla disposizione suddetta non vale ad ogni effetto penale e, dunque, preclude il riconoscimento di un secondo beneficio...in assenza di risarcimento del danno ex art. 165 cod. pen.»; - il OR non ha, infatti, risarcito l'importo corrispondente al danno provocato con la condotta distrattiva;
- non è, in ogni caso, formulabile una prognòsi favorevole di astensione dalla commissione di ulteriori reati posto che il OR ha riportato ulteriori condanne, a pena pecuniaria, per i reati di lesione personale, minaccia e danneggiamento. 2. NO OR propone, con l'assistenza dell'avv. Cinzia Nardelli, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 216, quarto comma, l.f., 35 e 37 cod. pen., nonché difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il difensore censura che la Corte territoriale ha determinato la durata della pena accessoria ancorandola alla misura della pena principale. Ha fatto, in tal modo, malgoverno dei principi ermeneutici espressi dal Giudice delle leggi nel corpo della sentenza n. 222 del 25 settembre 2018 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, I.f., ha espressamente affermato il principio per il quale le pene accessorie vivono di «una vita ...autonoma rispetto alla pena principale». Da ciò consegue che il giudice di merito, nel determinare la durata delle pene accessorie, è tenuto ad operare una valutazione disgiunta dagli apprezzamenti che presiedono alla commisurazione della pena detentiva. Evidenzia che un'ulteriore conferma dell'assunto si trae dal tenore dell'art. 35-bis cod. pen., che stabilisce che la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese «non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni» e che introduce, per l'effetto, una disciplina derogatoria al principio di carattere generale stabilito per la determinazione delle pene accessorie dall'art. 37 cod. pen. («quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato»). Contesta, pertanto, che la Corte territoriale, lungi dall'offrire la necessaria motivazione autonoma, si è trincerata dietro una mera formula di stile («il parallelismo con la pena principale pare più una comodità espositiva che non frutto di un ragionamento proteso alle esigenze preventive e rieducative»). 2.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 163, 164, ultimo comma, 166 cod. pen. e carenza di motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il difensore lamenta che per i fatti per i quali il OR è stato condannato la procedura fallimentare sia da tempo ormai chiusa, che nel suo corso non sia mai stato quantificato il danno né, tantomeno, si sia agito nei suoi confronti con un'azione di responsabilità civile. Precisa che l'esistenza di un seppur modestissimo danno è emersa solo all'esito del giudizio di secondo grado e che la Corte territoriale avrebbe potuto d'ufficio subordinare la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. al pagamento di detto importo. Rimarca, peraltro, che il OR ha spontaneamente versato la somma di 1.000,00 euro a titolo risarcitorio/restitutorio, un importo liberamente quantificato e, peraltro, non così lontano, per difetto, rispetto alla possibile quantificazione del danno a lui attribuibile. Contesta, ancora, che la Corte abbia poi reputato ostativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. «la commissione di altri fatti di reati puniti con pena pecuniaria risalenti ad oltre 10 anni fa». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato ai limiti dell'inammissibilità. 2. Immeritevole di positivo apprezzamento si atteggia il primo dei motivi posti a fondamento del ricorso. 2.1. Va premesso che con sentenza del 25 settembre/5 dicembre 2018, n. 222 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, I.f. nella parte in cui esso disponeva che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo» importasse l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni, anzichè «fino a dieci anni». A fondamento della decisione, il Giudice delle leggi, dopo aver esaltato l'irragionevolezza di una previsione connotata da un così patente grado di rigidità, ha però escluso in modo espresso di poter ricorrere ad una pronuncia meramente demolito ria. 3 Essa, infatti, determinando l'automatica applicazione dell'art. 37 cod. pen., avrebbe comportato la sostituzione di un automatismo con un altro connotato da identica rigidità («La soluzione proposta dall'ordinanza di rimessione ancorerebbe la durata concreta delle pene accessorie a quella della pena detentiva concretamente inflitta;
durata che - a sua volta - dipende da tutti i fattori menzionati nell'art. 133 cod. pen. Il che assicurerebbe, sia pure in via mediata e indiretta, un certo grado di rispetto del principio di individualizzazione alle pene accessorie. Tuttavia, tale soluzione finirebbe per sostituire l'originario automatismo legale con un diverso automatismo»), reputata, peraltro, distonica «rispetto al legittimo intento del legislatore storico di colpire in modo severo gli autori dei delitti di bancarotta fraudolenta, considerati a buon diritto come gravemente lesivi di interessi, individuali e collettivi, vitali per il buon funzionamento del sistema economico». E così la Corte, apprezzata la peculiare ratio legis che aveva guidato il legislatore ad adottare una soluzione particolarmente severa («la scelta legislativa compiuta nel 1942 sottende l'idea di una funzione almeno in parte distinta di queste pene accessorie rispetto alle funzioni proprie della reclusione: ciò che ne giustifica, nell'ottica del legislatore storico - e in consapevole difformità rispetto alla regola residuale di cui all'art. 37 cod. pen., già esistente nel 1942 -, una durata di regola maggiore rispetto a quella della pena detentiva concretamente inflitta»), valutata, nel contempo, la concorrente esigenza che anche le pene accessorie contribuiscano all'obiettivo rieducativo cui il trattamento sanzionatorio è diretto («essenziale a garantire la compatibilità delle pene accessorie di natura interdittiva con il volto costituzionale della sanzione penale è, infatti, che esse non risultino manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato, tanto da vanificare lo stesso obiettivo di rieducazione del reo, imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost.») ha, pertanto, reputato possibile adottare una diversa soluzione in grado di sostituirsi a quella prevista dalla disposizione censurata, attingendo alle previsioni di cui agli artt. 217 e 218 I.f. (che «prevedono le medesime pene accessorie indicate nell'ultimo comma dell'art. 216; ma dispongono che la loro durata sia stabilita discr'ezionalmente dal giudice «fino a» un massimo determinato dalla legge, due anni nel caso della bancarotta semplice, tre anni nel caso del ricorso abusivo al credito»). Ha per l'effetto evidenziato come tale soluzione permetta al giudice di determinare, con valutazione caso per caso ed effettivamente disgiunta da quella che presiede alla commisurazione della pena detentiva, la durata delle pene accessorie previste dalla disposizione censurata, sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. e che «potrebbe risultare, in concreto, maggiore di quella della pena detentiva contestualmente inflitta, purché entro il limite massimo di dieci anni. Ciò tenendo 4 conto sia del diverso carico di afflittività, sia della diversa finalità che caratterizzano le pene accessorie in parola rispetto alla pena detentiva: diverse afflittività e finalità che suggeriscono, nell'ottica di una piena attuazione dei principi costituzionali che presiedono alla commisurazione della pena, una determinazione giudiziale autonoma delle due tipologie di pena nel caso concreto». 2.2. Il giudice di merito chiamato a determinare la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I.f. è, pertanto, effettivamente tenuto a procedere, anzitutto, ad un'autonoma valutazione rispetto a quella alla quale dà corso all'atto di commisurare la pena detentiva principale ed a rendere, poi manifesto il proprio convincimento attraverso un'adeguata motivazione, con l'ovvio corollario per il quale tanto più ampio sarà lo iato che separa la durata delle prime dalla seconda o tanto più elevato - e prossimo al massimo edittale - sarà il quantum per le stesse stabilito, tanto più puntuale ed articolato dovrà atteggiarsi lo sforzo motivazionale. In detto alveo interpretativo, la determinazione assunta dalla Corte territoriale si sottrae, a parere di questo collegio, alle dedotte censure veicolate a mezzo del presente ricorso. Per quanto oggettivamente sintetica, la motivazione cui la Corte è ricorsa per quantificare la durata delle pene accessorie nella misura di mesi otto non degrada, infatti, a corredo argomentativo apparente. Il giudice di secondo grado ha, infatti, soppesato a tal fine la modesta gravità della condotta delittuosa per la quale il OR ha riportato condanna ed ha, solo dopo e a cagione di ciò, reputato congruo, con incedere che non può qualificarsi come logicamente viziato, operare, al di fuori di ogni automatismo, l'equiparazione della durata delle pene accessorie alla modestissima entità della pena detentiva al predetto inflitta con sentenza sul punto già divenuta res iudicata. 3. Nemmeno il secondo motivo di ricorso appare meritevole di accoglimento. Anche in tal caso, infatti, il percorso motivazionale sul quale è stato fondato il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena si atteggia incensurabile. Come evidenziatosi, la Corte ha, anzitutto, richiamato l'operatività dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., atteso che il ricorrente - per quanto è dato apprezzare dal tenore della motivazione, non contrastato in ricorso - non ha risarcito il danno cagionato né, ancor prima, ha all'evidenza subordinato la richiesta di concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi regolati dal primo comma della stessa norma. Fermo il carattere assorbente di tale rilievo, è' appena il caso di aggiungere come tutti gli elementi di fatto cui la difesa del ricorrente ha fatto richiamo per 5 Il C nsigliere estensore jasipi M MI Giuseppe De Marzo Il Presidente contrastare in parte qua il percorso argomentativo della Corte (la mancata quantificazione del danno ad opera del curatore fallimentare, il mancato esercizio dell'azione di responsabilità ai danni del OR, la stessa valutazione di congruità della somma di mille euro da quest'ultimo spontaneamente versata rispetto all'entità del danno) costituiscono circostanze dedotte ma non comprovate. Sotto questo profilo, allora, il ricorso risulta assertivo e generico e gli argomenti critici dedotti degradano a mere asserzioni labiali, irricevibili nella presente sede. L'ulteriore argomento cui la Corte territoriale è, poi, ricorsa per supportare il rigetto della richiesta - e, cioè, la circostanza che i numerosi precedenti penali sofferti dal ricorrente per delitti di varia gravità impediscono di formulare una prognosi favorevole a vantaggio del OR ai sensi dell'art. 163 cod. pen. - ben lungi dall'integrare gli estremi di una Motivazione illogica, costituisce percorso immune da vizi, a nulla potendo rilevare in senso contrario il fatto, dedotto dal difensore, che taluni di essi siano stati sanzionati con pena pecuniaria. 4. Sulla scorta delle considerazioni spese si impone il rigetto del ricorso. Ad esso consegue la condanna del OR al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/03/2026