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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2026, n. 12079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12079 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA IN nato a [...] il [...] NO NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2025 della Corte d'appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere OS GI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’Appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione - a seguito dell’annullamento da parte di questa Corte, con sentenza n. 17178 del 2025, dell’ordinanza con cui la medesima Corte d’Appello, in accoglimento delle opposizioni proposte nell’interesse dei ricorrenti contro i provvedimenti di confisca allargata concernenti i relativi immobili e arredi intestati ad NN NO – ha rigettato le predette opposizioni. 2. Avverso la richiamata ordinanza, il RA e la NO hanno proposto ricorsi per cassazione, mediante atto unitario, con il proprio difensore di fiducia, affidandosi a sei motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12079 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 24/02/2026 2 2.1. Con il primo deducono erronea applicazione degli artt. 627 cod. proc. pen., 240-bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione sulla questione concernente l’impossibilità di effettuare la confisca in fase esecutiva nell’ipotesi di accertamenti o certificazioni estranee alla materia trattata dal giudice della cognizione, per essere stato così superato il limite cognitivo imposto dal giudice di merito. Lamentano che la Corte territoriale, invece di esaminare la questione prospettata, si è limitata ad evocare il vincolo asseritamente derivante dall’indicazione, quale giudice del rinvio, della stessa, in funzione di giudice dell’esecuzione. 2.2. Mediante il secondo motivo denunciano erronea applicazione degli artt. 24, secondo comma-bis, cod. pen., 183-quater disp. att. cod. proc. pen., 25 Cost., 7 CEDU e 1 del Primo Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, nonché vizio di motivazione per violazione del principio di prevedibilità. Contestano, in particolare, la confisca degli arredi reperiti negli immobili situati nel Comune di Andria, alla contrada Punta delle Vigne, intestati alla NO, poiché non si sarebbe potuta disporre, nel caso di specie, la confisca allargata per equivalente, atteso che i reati erano stati commessi negli anni 2002 e 2016, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge 17 ottobre 2017, n. 161. Al riguardo sottolineano che, pur avendo le Sezioni Unite, nella recente sentenza “Massini”, ritenuto che la confisca per equivalente non abbia natura punitiva, hanno al contempo posto in rilievo che la predetta misura è illegittima tutte le volte che sia imprevedibile. Ciò che, soggiungono, sarebbe avvenuto nella fattispecie in esame, atteso che quelli commessi dal ricorrente RA non rientravano tra i c.d. reati spia prima della richiamata legge n. 161 del 2017. Sotto un diverso aspetto, sottolineano che non vi è stata una concreta dimostrazione che tali arredi sono frutto di proventi illeciti. 2.3. Con il terzo motivo assumono erronea applicazione degli artt. 240- bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione rispetto al “mandato” della decisione rescissoria di rimettere al vaglio del giudice del rinvio l’eventuale incidenza della convivenza ultraventennale tra le parti per poter riferire i beni intestati alla NO al condannato e così la relativa disponibilità fattuale in capo al medesimo. Osservano, in proposito, che, in violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente, la Corte d’Appello di Bari si è limitata ad accertare che la 3 NO non aveva redditi propri, senza tuttavia chiarire come fosse pervenuta alla conclusione, che era onere della pubblica accusa dimostrare, che titolare effettivo fosse il condannato e che, dunque, vi fosse stata un’intestazione simulata dei beni. 2.4. Con il quarto motivo deducono erronea applicazione degli artt. 240- bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione rispetto alla situazione economico-reddituale-patrimoniale del nucleo familiare. Al riguardo lamentano che non è stato considerato che gli acquisiti dei mezzi da lavoro non hanno comportato esborsi economici per la famiglia, ma, anzi, si trattava di beni che erano funzionali all’esercizio dell’attività lavorativa produttiva di redditi. Inoltre, l’utilizzo del metodo c.d. a scalare avrebbe comportato errori a catena nel corso degli anni nella valutazione di sproporzione operata. 2.5. Con il quinto motivo lamentano erronea applicazione degli artt. 240- bis cod. pen., 183-quater disp. att. cod. proc. pen., 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e vizio di motivazione per l’illegittimità della confisca in ragione del mancato collegamento tra i reati spia e i beni sottoposti ad ablazione, nonché violazione del principio di ragionevolezza temporale. 2.6. Mediante il sesto motivo contestano, infine, il giudizio di sproporzione della confisca con riferimento al valore dei beni oggetto della stessa e al presunto profitto illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. Considerato, infatti, che gli accertamenti patrimoniali dai quali è esitata la confisca c.d. allargata per cui è processo dopo la condanna del ricorrente RA sono anteriori alla pronuncia rescindente di questa Corte, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato assunto per il quale il principio dell'irretrattabilità del c.d. foro commissorio individuato dalla Corte di cassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamento con rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriore corso del giudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicati dall'art. 25 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024, Corte Appello Perugia, Rv. 287084). Infatti, la sentenza di annullamento, con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio, è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, 4 stante il disposto dell'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., possa essere in una qualunque sede sindacata. Con la conseguenza che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risulti effettuata in violazione della legge (ex multis, Sez. 6, n. 46812 del 19/11/2015, Brizzi, Rv. 265516; Sez. 5, n. 13754 del 06/11/2008, dep. 2009, Pizzuti, Rv. 243592). Inoltre, va rammentato che – in ogni caso - le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", nonché quella di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561). 2.Il secondo e il quinto motivo di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati. Gli stessi ricorrenti hanno richiamato l’affermazione, nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, del principio per il quale la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 03). Sennonché nella fattispecie per cui è processo neppure è stata dedotta la natura punitiva dell’operata confisca. 3.Il quarto motivo non è fondato. Al riguardo occorre considerare che, a differenza di quanto potrebbe apparire dalle modalità di formulazione del motivo, in realtà il precedente provvedimento della Corte d’Appello di Bari era stato annullato in sede di legittimità su ricorso del Procuratore Generale, perché non aveva spiegato per quali ragioni aveva ritenuto irrilevante la pacifica convivenza ultraventennale della NO con il RA per ritenere che alla terza interessata, priva di adeguati redditi propri, fossero stati intestati beni riconducibili al secondo che, in ragione del predetto rapporto di convivenza, ne aveva la disponibilità. 5 Di conseguenza, la Corte territoriale, ponendosi nel solco dei principi ritraibili dalle argomentazioni della pronuncia rescindente, ha posto in rilievo che, nell’indicata situazione, sarebbe stato onere della NO dimostrare la provenienza lecita dei beni confiscati. Invero, anche con riguardo alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., l’accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione (Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247). 4. Il quinto motivo è inammissibile a fronte delle logiche argomentazioni della decisione impugnata laddove ha disatteso le doglianze difensive sulle questioni riproposte in questa sede. Sotto un primo aspetto, è stato congruamente evidenziato (pag. 10, fine § 3.3) che l’acquisto di automezzi e attività da lavoro per l’impresa individuale della NO è stato compiuto senza che vi fosse da parte della stessa una proporzionata disponibilità finanziaria, reddituale o comunque lecita nel periodo di riferimento, con la conseguenza che i redditi prodotti attraverso i predetti strumenti devono considerarsi illeciti. Quanto al metodo utilizzato per il giudizio di sproporzione, la decisione censurata ha osservato, in modo non irragionevole, che il criterio degli indicatori tratti dalle pubblicazioni statistiche dell’ISTAT è legittimo avendo riguardo alle spese presuntive di mantenimento nella zona interessata, fondandosi sull’osservazione affidabile di comportamenti collettivi (pag.
9-10 inizio § 3.3). 5. Il sesto motivo è manifestamente infondato, poiché, ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il quantum ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito 6 dichiarato o all'attività economica esercitata (tra le altre, Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Approvitola, Rv. 282687). 6.Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente OS GI SA PE
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’Appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione - a seguito dell’annullamento da parte di questa Corte, con sentenza n. 17178 del 2025, dell’ordinanza con cui la medesima Corte d’Appello, in accoglimento delle opposizioni proposte nell’interesse dei ricorrenti contro i provvedimenti di confisca allargata concernenti i relativi immobili e arredi intestati ad NN NO – ha rigettato le predette opposizioni. 2. Avverso la richiamata ordinanza, il RA e la NO hanno proposto ricorsi per cassazione, mediante atto unitario, con il proprio difensore di fiducia, affidandosi a sei motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12079 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 24/02/2026 2 2.1. Con il primo deducono erronea applicazione degli artt. 627 cod. proc. pen., 240-bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione sulla questione concernente l’impossibilità di effettuare la confisca in fase esecutiva nell’ipotesi di accertamenti o certificazioni estranee alla materia trattata dal giudice della cognizione, per essere stato così superato il limite cognitivo imposto dal giudice di merito. Lamentano che la Corte territoriale, invece di esaminare la questione prospettata, si è limitata ad evocare il vincolo asseritamente derivante dall’indicazione, quale giudice del rinvio, della stessa, in funzione di giudice dell’esecuzione. 2.2. Mediante il secondo motivo denunciano erronea applicazione degli artt. 24, secondo comma-bis, cod. pen., 183-quater disp. att. cod. proc. pen., 25 Cost., 7 CEDU e 1 del Primo Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, nonché vizio di motivazione per violazione del principio di prevedibilità. Contestano, in particolare, la confisca degli arredi reperiti negli immobili situati nel Comune di Andria, alla contrada Punta delle Vigne, intestati alla NO, poiché non si sarebbe potuta disporre, nel caso di specie, la confisca allargata per equivalente, atteso che i reati erano stati commessi negli anni 2002 e 2016, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge 17 ottobre 2017, n. 161. Al riguardo sottolineano che, pur avendo le Sezioni Unite, nella recente sentenza “Massini”, ritenuto che la confisca per equivalente non abbia natura punitiva, hanno al contempo posto in rilievo che la predetta misura è illegittima tutte le volte che sia imprevedibile. Ciò che, soggiungono, sarebbe avvenuto nella fattispecie in esame, atteso che quelli commessi dal ricorrente RA non rientravano tra i c.d. reati spia prima della richiamata legge n. 161 del 2017. Sotto un diverso aspetto, sottolineano che non vi è stata una concreta dimostrazione che tali arredi sono frutto di proventi illeciti. 2.3. Con il terzo motivo assumono erronea applicazione degli artt. 240- bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione rispetto al “mandato” della decisione rescissoria di rimettere al vaglio del giudice del rinvio l’eventuale incidenza della convivenza ultraventennale tra le parti per poter riferire i beni intestati alla NO al condannato e così la relativa disponibilità fattuale in capo al medesimo. Osservano, in proposito, che, in violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente, la Corte d’Appello di Bari si è limitata ad accertare che la 3 NO non aveva redditi propri, senza tuttavia chiarire come fosse pervenuta alla conclusione, che era onere della pubblica accusa dimostrare, che titolare effettivo fosse il condannato e che, dunque, vi fosse stata un’intestazione simulata dei beni. 2.4. Con il quarto motivo deducono erronea applicazione degli artt. 240- bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione rispetto alla situazione economico-reddituale-patrimoniale del nucleo familiare. Al riguardo lamentano che non è stato considerato che gli acquisiti dei mezzi da lavoro non hanno comportato esborsi economici per la famiglia, ma, anzi, si trattava di beni che erano funzionali all’esercizio dell’attività lavorativa produttiva di redditi. Inoltre, l’utilizzo del metodo c.d. a scalare avrebbe comportato errori a catena nel corso degli anni nella valutazione di sproporzione operata. 2.5. Con il quinto motivo lamentano erronea applicazione degli artt. 240- bis cod. pen., 183-quater disp. att. cod. proc. pen., 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e vizio di motivazione per l’illegittimità della confisca in ragione del mancato collegamento tra i reati spia e i beni sottoposti ad ablazione, nonché violazione del principio di ragionevolezza temporale. 2.6. Mediante il sesto motivo contestano, infine, il giudizio di sproporzione della confisca con riferimento al valore dei beni oggetto della stessa e al presunto profitto illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. Considerato, infatti, che gli accertamenti patrimoniali dai quali è esitata la confisca c.d. allargata per cui è processo dopo la condanna del ricorrente RA sono anteriori alla pronuncia rescindente di questa Corte, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato assunto per il quale il principio dell'irretrattabilità del c.d. foro commissorio individuato dalla Corte di cassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamento con rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriore corso del giudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicati dall'art. 25 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024, Corte Appello Perugia, Rv. 287084). Infatti, la sentenza di annullamento, con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio, è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, 4 stante il disposto dell'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., possa essere in una qualunque sede sindacata. Con la conseguenza che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risulti effettuata in violazione della legge (ex multis, Sez. 6, n. 46812 del 19/11/2015, Brizzi, Rv. 265516; Sez. 5, n. 13754 del 06/11/2008, dep. 2009, Pizzuti, Rv. 243592). Inoltre, va rammentato che – in ogni caso - le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", nonché quella di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561). 2.Il secondo e il quinto motivo di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati. Gli stessi ricorrenti hanno richiamato l’affermazione, nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, del principio per il quale la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 03). Sennonché nella fattispecie per cui è processo neppure è stata dedotta la natura punitiva dell’operata confisca. 3.Il quarto motivo non è fondato. Al riguardo occorre considerare che, a differenza di quanto potrebbe apparire dalle modalità di formulazione del motivo, in realtà il precedente provvedimento della Corte d’Appello di Bari era stato annullato in sede di legittimità su ricorso del Procuratore Generale, perché non aveva spiegato per quali ragioni aveva ritenuto irrilevante la pacifica convivenza ultraventennale della NO con il RA per ritenere che alla terza interessata, priva di adeguati redditi propri, fossero stati intestati beni riconducibili al secondo che, in ragione del predetto rapporto di convivenza, ne aveva la disponibilità. 5 Di conseguenza, la Corte territoriale, ponendosi nel solco dei principi ritraibili dalle argomentazioni della pronuncia rescindente, ha posto in rilievo che, nell’indicata situazione, sarebbe stato onere della NO dimostrare la provenienza lecita dei beni confiscati. Invero, anche con riguardo alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., l’accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione (Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247). 4. Il quinto motivo è inammissibile a fronte delle logiche argomentazioni della decisione impugnata laddove ha disatteso le doglianze difensive sulle questioni riproposte in questa sede. Sotto un primo aspetto, è stato congruamente evidenziato (pag. 10, fine § 3.3) che l’acquisto di automezzi e attività da lavoro per l’impresa individuale della NO è stato compiuto senza che vi fosse da parte della stessa una proporzionata disponibilità finanziaria, reddituale o comunque lecita nel periodo di riferimento, con la conseguenza che i redditi prodotti attraverso i predetti strumenti devono considerarsi illeciti. Quanto al metodo utilizzato per il giudizio di sproporzione, la decisione censurata ha osservato, in modo non irragionevole, che il criterio degli indicatori tratti dalle pubblicazioni statistiche dell’ISTAT è legittimo avendo riguardo alle spese presuntive di mantenimento nella zona interessata, fondandosi sull’osservazione affidabile di comportamenti collettivi (pag.
9-10 inizio § 3.3). 5. Il sesto motivo è manifestamente infondato, poiché, ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il quantum ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito 6 dichiarato o all'attività economica esercitata (tra le altre, Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Approvitola, Rv. 282687). 6.Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente OS GI SA PE