Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 1
Sulla richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 comma 1 cod. proc. pen., il giudice è tenuto ad osservare le forme del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 127 cod. proc. pen., assicurando, attraverso il contraddittorio, il diritto delle parti di partecipare al procedimento (nel caso di specie, non era stato dato l'avviso alla parte civile della presentazione della richiesta dell'imputato di essere rimesso in termini per proporre appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2002, n. 24723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24723 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI Presidente del 08/04/2002
1. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere SENTENZA
2. Dott. ILARIO SALVATORE MARTELLA Consigliere N. 470
3. Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE Consigliere N. 20878/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE EN, nato a [...] il [...] nella qualità di parte civile nel proc. pen.
contro
IO NZ, avverso la sentenza, in data 30.1.2001, della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen., Dott. Giovanni GALATI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori:
Avv.to Francesca PALMA, per la p.c, RE EN;
Avv.ti Giulio MARCHETTI e Valeria MARSIGLIA per IO NZ. Ritenuto in fatto
A seguito di quanto esposto nella querela proposta il 16.9.1992 da RE EN, IO NZ veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo per rispondere dei reati di:
a) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640 bis c.p.): commesso in Fermo in data antecedente e prossima al 24.3.1992;
b) abuso d'ufficio aggravato, ex art. 323 2^ co. c.p. (testo previgente): commesso in Fermo in data antecedente e prossima al 24.3.1992;
c) oltraggio a un pubblico ufficiale aggravato (ex art. 341 1^ e 4^ co. c.p.) in persona di RE EN, nella qualità di docente di elettronica presso l'I.T.I.S. "Montani" di Fermo, nonché membro della Giunta esecutiva di detto Istituto: commesso in Fermo il 17.6.1992;
d) abuso d'ufficio continuato, ex artt. 81 cpv. e 323 1^ co. c.p. (testo previgente): commesso in Fermo il 17.6. e l'8.9.1992;
e) concorso in falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici pluriaggravata (ex artt. 110 e 112 1^ co. n. 2 e 476 1^ co., 479 e 61 n. 2 c.p.): commesso in Fermo in epoca successiva e prossima al 25.5.1992;
f) abuso d'ufficio aggravato continuato, ex artt. 81 cpv. e 323 2^ co. c.p. (testo previgente): commesso in Fermo intorno a novembre- dicembre 1991.
Il RE EN si costituiva parte civile per i reati di oltraggio aggravato e abuso d'ufficio continuato in suo danno, di cui al capi c) e d) della rubrica.
Con sentenza in data 29.12.1995, il Tribunale di Fermo dichiarava il IO responsabile di tutti i reati ascrittigli. Concesse le attenuanti generiche, ravvisata la continuazione - ritenuto più grave il reato sub b) - per l'effetto condannava l'imputato ad anni due di reclusione e alla interdizione dai pubblici uffici per anni uno (pena principale ed accessoria sospese), nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, con provvisionale provvisoriamente esecutiva di lire 40 milioni.
L'imputato IO, con istanza 13.6.1996, chiedeva la restituzione nel termine per proporre appello, deducendo di non aver potuto tempestivamente esercitare il relativo diritto per causa di forza maggiore dovuta ad incapacità a provvedervi, per la patologia nervosa di cui era stato affetto fino all'8.6.1996, come da certificazione medica prodotta in atti.
La adita Corte territoriale rigettava l'istanza con ordinanza 18.6.1996, che veniva impugnata con ricorso per cassazione ed annullata con provvedimento 14.4.1997 dal Supremo Collegio, che nel disporre il rinvio alla stessa Corte territoriale, motivava nel senso che la incidenza dell'allegata nevrosi sulla capacità di intendere e di volere, dovesse essere valutata in concreto.
La Corte di appello di Ancona, quindi, con ordinanza 16.10.1997 concedeva al IO la restituzione nel termine per proporre appello.
In tale fase di giudizio, oltre il IO, proponeva appello (incidentale) la parte civile RE, con richiesta di aumento della provvisionale e della nomina di un perito al fine di accertare lo stato di salute mentale dell'imputato e l'annullamento o la declaratoria di nullità della ordinanza di restituzione nel termine. All'esito di tale giudizio, la Corte di appello, con sentenza in data 30.1.2001, in riforma della sentenza del 29.12.1995 del Tribunale di Fermo, assolveva il IO da tutti i reati perché il fatto non sussiste, fatta eccezione per il reato di oltraggio da cui veniva assolto "perché il fatto non costituisce reato" e dall'abuso di ufficio di cui al capo f), perché estinto per prescrizione. Inoltre revocava le statuizionì civili e condannava la parte civile RE EN, appellante incidentale, alle spese del procedimento cui aveva dato causa.
Con il proposto ricorso, RE EN e il suo difensore avv. PALMA Francesca denunciano:
a) violazione dell'art. 606 lett. c), per il mancato rispetto della norma di cui all'art. 127 c.p.p., non essendo stata informata la parte civile ne' della proposizione della istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., ne' della sua trattazione, ne' del suo rigetto, ne' della proposizione del ricorso per cassazione avverso tale ordinanza di rigetto da parte del IO, ne' del successivo accoglimento del ricorso da parte del supremo Collegio, con rinvio alla stessa Corte di appello di Ancona, ne', infine, della trattazione di tale secondo ricorso: tutto ciò - si sostiene - ha pregiudicato gravemente i diritti della parte civile, che si era già vista rilasciare un titolo esecutivo passato in giudicato ed aveva intrapreso azioni esecutive in forza di tale titolo, b) violazione dell'art. 606 lett. b) e c) per avere il giudice a quo ritenuto che il IO, pur avendo sempre continuato a svolgere le sue funzioni di preside di Istituto di scuola media superiore, fosse contemporaneamente incapace di intendere e di volere, tanto da non essere in grado di proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, che lo aveva condannato per tutti i reati contestati, per poi essere "rinsavito" non appena ricevuta la notifica di atto di precetto da parte dell'ingegner RE, che gli intimava di pagare la provvisionale e le spese di costituzione di parte civile;
c) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per avere la Corte territoriale pronunciato assoluzione dal reato di oltraggio (ex art.341 c.p.), perché tale fatto non costituisce reato, ritenendo inapplicabile la fattispecie dell'art. 594 c.p., pur in presenza di rituale querela proposta entro tre mesi dal fatto, per la sussistenza dell'ipotesi di non punibilità prevista dall'art. 599 2^ co. c.p., con motivazione carente, illogica e contenente travisamento di fatti ed omissione di valutazioni di altre risultanze probatorie di particolare rilevanza, tanto da integrare l'abnormità del provvedimento decisorio;
d) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e), per avere la stessa Corte assolto il prevenuto dal reato di cui all'art. 323 c.p. distorcendo le risultanze probatorie dibattimentali, con l'affermazione dell'esistenza di fatti non veritieri, omettendo di rilevare la violazione di legge, con specifico riferimento ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) con l'avere il IO proposto la nomina di nuovo delegato alla firma dei mandati di pagamento, al solo fine di privare di tale potere l'ingegner RE che svolgeva le sue funzioni correttamente, effettivamente controllando i mandati che gli venivano sottoposti. Osserva in diritto
Ritiene la Corte fondato il primo motivo del ricorso, nel senso che, in riferimento alle forme del procedimento sulla richiesta di restituzione in termine, debba inscenarsi il contraddittorio, ricorrendo al "procedimento in camera di consiglio" come disciplinato dall'art. 127 c.p.p.. La stessa formula dell'art. 175, co. 4^ c.p.p., là dove stabilisce che sulla richiesta "decide" con ordinanza il giudice, lascia intendere che si deve far luogo a un procedimento in camera di consiglio ex art. 127. Talché in mancanza di un espresso richiamo a tale norma, è da ritenere che questo sia stato reputato superfluo dal legislatore delegato, in considerazione del disposto di cui all'art. 175, 1^ e 2^ co. c.p.p., indubbiamente incidente sulla configurazione sistematica dell'istituto.
Invero, una volta introdotto nell'ordinamento la restituibilità nel termine per ipotesi esplicitamente attinenti a un controllo sulla salvaguardia "effettiva" delle garanzie difensive, parrebbe incoerente consentire che tale verifica possa svolgersi senza riconoscere alle parti interessate il diritto di parteciparvi. Va, dunque, assicurata la garanzia del contraddittorio. Balza, infatti, evidente la inconciliabilità di un procedimento de plano, con la complessità (come nella fattispecie) delle questioni di fatto e di diritto che il giudice è chiamato a risolvere, specie nei casi previsti dal 2^ co. del citato art. 175 e che ben possono comportare il deposito di memorie, documenti, o addirittura l'assunzione di prove.
Ciò posto, si rileva, in subiecta materia, che dall'omesso avviso alla parte civile interessata al procedimento, consegue l'annullamento (ex art. 127 co. 5^ c.p.p.) ai soli effetti civili - con riferimento ai capi d'imputazione c) e d) - dell'ordinanza di restituzione in termini della Corte di appello di Ancona in data 16.10.1997, nonché della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Restano assorbiti nel presente decisum gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Annulla ai soli effetti civili - con riferimento ai capi d'imputazione e) e d) - l'ordinanza di restituzione in termini della Corte di appello di Ancona in data 16.10.1997, nonché la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002