Sentenza 29 aprile 1998
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione e in quello di sorveglianza di cui agli artt.666 e 678 cod. proc. pen. la mancata notifica al difensore di fiducia - del quale è necessaria la partecipazione e perciò obbligatoria la presenza - dell'avviso di udienza in camera di consiglio determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d'ufficio, e degli atti successivi compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt.178 lett.c) e 179 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/1998, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. ROSSI BRUNO Presidente del 29.04.1998
1.Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 2418
3.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 42845/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IT SA n. il 21.02.1929
avverso ordinanza del 23.10.1997 GIUDICE SORV. di VITERBO sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G., il quale chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
Osserva.
1.- ON LV ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 23.10.1997 del magistrato di sorveglianza di Viterbo di rateizzazione della multa di lire 2.000.000, denunziando la violazione della norma di cui all'art. 666.3 c.p.p., sotto il profilo del mancato avviso al difensore di fiducia per l'udienza camerale.
2.- Il motivo di gravame in rito - come ha esattamente rilevato il P.G. nella requisitoria scritta - è fondato, poiché il difensore di fiducia dell'interessato, avv. Marco Cerutti, nominato e presente all'udienza 13.3.1997, non ha poi ricevuto alcun avviso per le successive udienze del 18.9., del 25.9. e del 23.10.1997 rinviate d'ufficio per impedimento del magistrato. Nel procedimento di esecuzione e in quello di sorveglianza di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p., la mancata notifica al difensore di fiducia - del quale è
necessaria la partecipazione e perciò obbligatoria la presenza - dell'avviso di udienza in camera di consiglio determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d'ufficio, e degli atti successivi compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio degli atti al medesimo magistrato di sorveglianza per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al magistrato di sorveglianza di Viterbo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio il 29 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1998