Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2001, n. 9446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9446 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
A N A I L A T I ce 58966 A C I L B RA 944 ツ 01 T A U B I S 6 8 I 5 R OGGETTC 9 1 G 1 A N / E T 4 - R / .R.PE.F.: accertamento;
U 6 B B CASSAZIONE LA SUPR 2 coefficienti presuntivi I A L R L D T A E . SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA D E B L T A A E I T N D R 1 I dai Magistrati: E S 3 E S 1 N T E E S Dotty Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G. N. 1350/98 A N I M A Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron. 21775 Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Cons. relatore Ud. 15.12.2000 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1350 R.G. 1998, proposto da PI FE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo 69, presso lo studio dell'avv. Gabriele AMADIO, che 10 difende unitamente all'avv. Giorgio NATOLI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale domiciliataria in Roma alla via dei dello Stato, Portoghesi 12; . N controricorrente - 6 0 1 2 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 253/97, depositata il 17 ottobre 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2000: il Cons. Sotgiu, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Amadio per il ricorrente e l'avv. Di Carlo per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio II.DD. di Civitavecchia, a seguito di notizie fornite allo stesso ufficio, a mezzo questionario, da DO IE, accertava in via induttiva nei confronti di quest'ultimo, titolare di pensione INPS di lire 21.047.000, il maggior reddito, per l'anno 1988, di lire 31.123.000, desumendolo da fattori indice presi in considerazione dai D.D.MM. 21.7.83, 10.9.92 e 19.11.92, quali il possesso di una Fiat Panda 650 immatricolata nel 1984; il canone di locazione di lire 1.694.000 annue per alloggio fornito dall'Enel, del quale il IE era stato dipendente;
la partecipazione al 50% delle spese di manutenzione di una imbarcazione, di proprietà del figlio AL IE. La Commissione Tributaria di 1° grado ha accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza 17 ottobre 1997, ha accolto l'appello dell'Ufficio, che invocava l'applicabilità a periodi di imposta precedenti al 1992 dei D.M. emanati in quell'anno, stabilendo la legittimità della loro applicazione. DO IE chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di motivare su un punto decisivo della controversia, quale la natura dei decreti ministeriali del 1992 applicati, attuativi del c.d. redditometro, i quali, in quanto atti amministrativi, non possono avere una efficacia retroattiva che la legge (art. 38 comma 4° e art. 2 comma 2° DPR 600/73) non prevede. Col secondo motivo di ricorso, adducendo la falsa applicazione della norma istitutiva del c.d. redditometro, il ricorrente ne contesta l'applicazione nel caso di specie, difettando i presupposti di operatività di un accertamento sintetico a fronte di entrate evidenti per complessive lire 23.444.960, dichiarate dal contribuente, e di 3 uscite, egualmente dichiarate, di complessive lire 6.938.000 (lire 1.694.000 = affitto, lire 750.000 = barca, lire 4.494.000 = autovettura). Col terzo motivo, il IE contesta ulteriormente la sussistenza dei presupposti per un accertamento sintetico, previsto quando la differenza fra il dichiarato e l'accertato superi il 25%, ciò che nell'anno in esame non si è verificato. Il ricorso risulta infondato. Col primo mezzo di cassazione si ripropone la questione della c.d. retroattività dei redditometri introdotti dalla legge 413/1991; la stessa nondimeno, sotto profilo in effetti prospettato, e ripreso col motivo seguente della violazione di legge, appare infondata. Ritiene infatti il collegio di dover dare continuità in assenza di argomentazioni di segno all'indirizzo di questa Corte (fra le più contrario recenti, Cass. 13972 e 11300/2000), secondo cui il potere dell'ufficio impositore di determinare sinteticamente il reddito sulla scorta di "elementi e circostanze di fatto certi", utilizzabili anche dal Ministro delle finanze per la fissazione di coefficienti presuntivi ai sensi dell'art. 38 comma 4° DPR 600/1973, consente il riferimento a 'redditometri' in decreti ministeriali emanati contenuti 4 successivamente al periodo d'imposta da verificare, senza porre problemi di retroattività, poiché il potere in concreto disciplinato è quello di accertamento, rispetto al quale non viene ad incidere il momento dell'elaborazione (v. anche Cass. 2510/2000, con ulteriori richiami). - nonostante la Né la soluzione è destinata a mutare giurisprudenza contraria opinione talora espressa dalla tributaria di merito -, con riguardo ai 'redditometri' successivi alla citata legge 413/1991, non risultando, in particolare, ipotizzabile la violazione della riserva di legge in materia impositiva (art. 23 Cost.) e del generale principio d'irretroattività della legge (art. 11 disp. legge in gen.), poiché deve distinguersi fra i contenuti dell'obbligo di dichiarazione del contribuente in realtà innovati dall'art. 1 legge cit. attraverso la modifica dell'art. 2 comma 2° DPR 600/1973 - e la individuazione di ulteriori elementi indicativi della capacità contributiva. Difatti, l'obbligo del contribuente, appositamente sanzionato (artt. 46 segg. DPR 600/1973 quello di presentare una dichiarazionecit.) è corretta e fedele, rispetto a cui il potere di rettifica in via sintetica dell'ufficio risulta normativamente limitato dal riferimento ad elementi e circostanze di fatto certi;
e sono questi ultimi che, 5 considerati dai decreti come 'possono' essere coefficienti presuntivi di ministeriali per ricavarne essere tenuti presenti redditività, così 'possono' dall'ufficio impositore, in un contesto normativo che si rivela, per l'aspetto in esame, in realtà immutato. Tutto ciò, come ben s'intende, sotto il profilo probatorio, con salvezza per il contribuente di offrire la prova del contrario, anche limitatamente al 'quantum'. L'impugnazione complessiva, finora esaminata, va, dunque, respinta, non involgendo, sotto il profilo della violazione di legge, alcuna questione che potrebbe risultare rilevante, in termini di retroattività ا rapportabile alla specifica previsione dell'art. 7 comma س ا ل ا ر ی 3° della legge 413/1991, e non venendo ad assumere, sotto il concorrente profilo del vizio di motivazione, una propria autonomia. Parimenti infondate risultano le censure restanti. La seconda - per la parte residua in quanto l'accertamento sintetico attraverso il c.d. redditometro non richiede, in positivo, la verifica d'infedeltà della dichiarazione, ma è espressamente inteso alla complessivo netto" del determinazione del "reddito contribuente, sulla scorta degli indici, come sopra predeterminati. 16 Ed, infine, la terza, attraverso cui s'introduce l'elemento di valutazionenel dibattito processuale consistente nel mancato superamento della soglia del 25% fra reddito accertato e dichiarato. Si tratta, infatti, di elemento non risultante dalla sentenza impugnata e non costituente materia di censura specifica d'omissione di pronuncia. Il ricorso va, in definitiva, respinto. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P Q. M
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000 - 16 marzo 2001 Il Cons. estensore Il Presidente Sotgiu Mario Delli Priscoli Hell scoli CANCEIL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 12 LUG. 2001 SUBRE E T IL CANCELLIERE (1 S O C Osvaldo Ascanio 7