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12 settembre 2014
12 settembre 2014
Art. 60. (( (Gestione dei residui).)) (( 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 56,liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non e' ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 56.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non e' consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e' accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entita' dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.
4. La gestione della competenza e' separata da quella dei residui.
5. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'art. 56, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi. ))
2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 56,liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non e' ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 56.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non e' consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e' accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entita' dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.
4. La gestione della competenza e' separata da quella dei residui.
5. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'art. 56, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi. ))
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 16/06/2023, n. 122Provvedimento: […] Titolo 1, del bilancio di previsione 2022-2024 non fornirebbero una copertura idonea, poiché «ai sensi dell'articolo 60 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011, i residui passivi rappresentano, […] 1.1.– Afferma il ricorrente che la Regione avrebbe precisato che la copertura avverrebbe con risorse del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, dal che deduce il contrasto delle disposizioni impugnate con il principio di annualità del bilancio di cui agli artt. 3 e 60 del d.lgs. n. 118 del 2011, ai sensi del quale la copertura degli oneri discendenti dalla legge regionale approvata nel 2022 dovrebbe effettuarsi con risorse del medesimo esercizio e non con somme imputate all'anno precedente.Leggi di più...
- armonizzazione dei bilanci pubblici·
- regioni (competenza esclusiva statale)