Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6989 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPU0 6 9 8 9 / 02 IN NOM EL POPOLO HAIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 23872/99 - Consigliere - Cron. 13677 Dott. Donato FIGURELLI · Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere- Ud.19/03/02 - Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA IA IU, AR NN MA, EL AB, LA TT, TE TT, DI NA SA, LL TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ISACCO NEWTON 112, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TESTARMATA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO BIANCHI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPDAP ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona DIPENDENTI 2002 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 1137 -1- domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BOVA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
MINISTERO DEL TESORO;
intimato avverso la sentenza n. 19066/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/10/98 R.G.N. 2288/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato BOVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma le ricorrenti indicate in epigrafe, tutte ex dipendenti della disciolta Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), transitate ad Enti locali a seguito della soppressione della menzionata Opera avvenuta il 31 dicembre 1975, convenivano in giudizio l'NA (ora INPDAP) ed il Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni Enti soppressi- contestando i criteri con cui era stata disposta nei loro confronti la liquidazione del complessivo trattamento di fine rapporto, chiedendo, in particolare, anche la valutazione della voce indennità integrativa speciale e concludendo per la condanna dell'Istituto previdenziale alla corresponsione delle maggiori somme ritenute dovute. Con sentenza n.898/94, il Pretore rigettava il ricorso affermando, tra l'altro, che l'indennità integrativa speciale non andava computata nel calcolo della indennità di anzianità. Le interessate impugnavano detta sentenza, chiedendone l'integrale riforma. Si costituiva l'INPDAP resistendo al gravame, di cui chiedeva il rigetto;
il My Ministero del Tesoro preferiva, invece, non costituirsi. Con sentenza del 10 aprile-30 ottobre 1998, l'adito Tribunale di Roma, in parziale riforma della statuizione del Pretore, dichiarava l'estinzione del giudizio relativamente alla domanda di riliquidazione dell'indennità di anzianità con la inclusione dell'indennità integrativa speciale;
rigettava nel resto l'appello e compensava tra le parti le spese del grado. Per la cassazione di tale decisione ricorrono le ex dipendenti ONMI con un unico articolato motivo. Resiste l'INPDAP con controricorso. Il Ministero del Tesoro non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato ed il rilievo rende superfluo l'esame del motivo posto a base dell'impugnativa- che il presente ricorso, così come eccepito dalla difesa dell'INPDAP, è inammissibile perché notificato all'Istituto in data 14 dicembre 1999 ed al Ministero del Tesoro il giorno precedente, oltre, cioè, l'anno dal deposito della sentenza della quale si chiede la cassazione (30 ottobre 1998). Ai sensi dell'art.327, primo comma, c.p.c., indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art.395 non possono proporsi, a pena di decadenza, dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Sul punto si osserva che nelle controversie di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie non opera, ai sensi dell'art.3 della legge 7 ottobre 1969 n.742, la sospensione dei termini nel periodo feriale, e poiché -come chiarito-, nella specie, il termine per l'impugnazione risulta ampiamente superato, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002. Il Consigliere est. Il Presidente ralfly Machine mn Gr Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1.4 MBG, 2002 IL CANCELLIERE 2