Sentenza 19 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2001, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
R.G.N. 11742/98 0050362 E 6 A N 8 I 9 5 O R I 1 Z / A 4 A - T / R 8 Ud. 8/6/2000 BLICALICA ITALIANA U 00 771/0 1 B 2 T . . B S I I L R . L Cron. 1561 G R P . A E NOME DEL POPOLO ITAMIANO T 0·0·77 D . R B L E A A D A ZIONE Rep. T RT D I I 1 S R E 3 N 1 E T E S SEZIONE TRIBUTARIA T N . I E N A S A E M Composta dai Sigg.ri Magistrati: CORTE SUPREMA DI CARSAZIONE UFFICIO CORIE DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Mario Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE dal Sig Dott. Enrico PAPA Consigliere per diritti Dott. Mario CICALA Consigliere "2/2-BELL 2001PEN Dott. Giuseppe MARZIALE Cons. relatore Consigliere Dott. Eugenio AMARI Ogg. IRPEG e ILORI/esenzione/ ha pronunciato la seguente: presupposti SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZION
contro
Al Sig. Avv. Gen. StateGERALDIMPIANTI SUD S.p.a., in persona del legale rappresentante, rilasciata ✓ copia lega elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n. 1, presso,e n. per notifica Carta bollata L. 40.000 H 10.000 l'avv. Costanza Aniello, unitamente all'avv. Raffaele Lebotti, che laDir. Copia Totale L. 50.000 rappresenta e difende in virtù di procura a margine de Roma, 20 FEB. 2001 IL CANCELLIERECANES controricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Giuseppe Marziale CANG 7 N. 60 362 2 1 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. COSTANZA
- controricorrente -
per diritti L 1500 0.8 MAR. 200 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della IL CANCELLIERE Basilicata n. 158/5/97 del 5 maggio 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 giugno 2000 dal Relatore Cons. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che con atto notificato il 10 dicembre 1993 l'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Potenza rigettava la richiesta, presentata dalla s.p.a. "Geraldimpianti", di usufruire dell'esenzione decennale dell'IRPEG e dell'ILOR ai sensi degli artt. 101 e 105 d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218; che la Commissione tributaria di primo grado di Potenza accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società sopra indicata riconoscendole il diritto a fruire dell'esenzione dell'IRPEG; che l'appello proposto dall'Ufficio era respinto dalla Commissione tributaria regionale;
che l'Amministrazione finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza con un motivo di ricorso, al cui accoglimento la società si oppone con controricorso illustrato da memoria. Considerato in diritto che la sentenza impugnata si fonda sul duplice rilievo che l'art. Giuseppe Marziale 2 105, d.p.r. 218/78 richiede quale condizione necessaria e E sufficiente per fruire dell'esenzione decennale dell'IRPEG la costituzione di una società nell'ambito territoriale del Mezzogiorno al fine di realizzare una nuova iniziativa produttiva in detti territori e che il mancato conseguimento di tale scopo non comportava la perdita del beneficio;
che l'Amministrazione finanziaria denunziando vizio di motivazione, oltre che violazione e falsa applicazione dell'art. 14, quinto comma, legge 1° marzo 1986, n. 64, degli artt. 101 e 105, d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218 e dell'art. 26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 - censura la sentenza impugnata per aver respinto, senza dar conto in modo adeguato delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, l'appello da essa proposto avverso la decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto che alla società competesse il beneficio dell'esenzione decennale dall'IRPEG; che con l'atto d'appello l'Ufficio aveva, tra l'altro, contestato che J 1 l'iniziativa produttiva intrapresa avesse i caratteri della "novità", reiterando quanto già dedotto nella precedente fase di giudizio e con lo stesso provvedimento impugnato;
che la Commissione tributaria regionale, pur riconoscendo che la sussistenza di tale requisito è necessaria per fruire del beneficio in questione, non ha assunto alcuna posizione in ordine alla specifica contestazione formulata dall'appellante; Giuseppe Marziale 3 che tale lacuna, concernendo un punto della controversia di indubbia decisività, integra gli estremi del vizio contemplato dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; che il ricorso deve essere quindi accolto sotto tale assorbente profilo;
che la sentenza impugnata deve essere quindi, entro tali limiti, cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata perché giudichi della fondatezza dell'appello esponendo con maggiore compiutezza le ragioni della decisione adottata e provveda, inoltre, alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria della Basilicata, anche per le spese. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000. II Presidente Mas All S oli L'estensore IL CANCELLIERE C1 NZ TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 GEN. 2001. Oggi. 6 8 19 IL CANCELLIERE C1 / 5 /4 T . NZ Rast 6 A N 2 ÍSTR / . B .R A . D.P I A EG L L D R A EL R A E . T T D B N I A U S SE T B EN I 1 E A S 3 R I 1 Giuseppe Marziale I T R A . E N T A M