Art. 35.
A decorrere dal 1 luglio 1962 la prima parte del penultimo capoverso dell' articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 , e' cosi' modificata: "Giudici ed equiparati: lire 2.760.000".
A decorrere dal 1 luglio 1962 la prima parte del penultimo capoverso dell' articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 , e' cosi' modificata: "Giudici ed equiparati: lire 2.760.000".