Sentenza 10 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2001, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
01926/012 E ee 58951 N 6 O I 8 9 Z 1 A / I . 4 R R / N T 6 IS . A 2 T . B G .R U . E .P L B R L I D A R A L . E T D B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D A E I T T S A 1 N N E 3 E R S 1 S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E I . A Oggetto T M A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA Presidente R.G.N. 425/98 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere 1718/98 Consigliere Cron. 4101 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Consigliere Ud. 09/11/00 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro per diritti L. 00 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, # 13 FEB. 2001 IL CANCELLIERE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CANCELLERIA - ricorrentie
contro
MASSA SILVANA;
intimata e sul 2° ricorso n 01718/98 proposto da: SILVANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MASSA presso lo studio dell'avvocato CAFFARE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 TIGRE' 37, 1863 FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvoc AMPIONE CIVILE N. 58951 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ROCCO AGOSTINO, giusta delega in calce;
dal Sig. CAFFARECCI per diritti L. 1500 controricorrente e ricorrente incidentale - - - 28 FEB. 2001 il IL CANCELLIERE nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
' - controricorrente al ricorso incidentale avverso la decisione n. 5614/96 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 13/11/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per la richiesta di estinzione del giudizio per intervenuta estinzione del reato;
rinunzia al ricorso principale e in subordine inammissibilità del ricorso incidentale. 發 -2- Svolgimento del processo AS VA ha impugnato un avviso di mora relativo ad Ilor per il 1987, sostenendo l'inapplicabilità della procedura prevista dall'art. 36 bis d.p.r. n.600/73 e contestando nel merito la pretesa del Fisco. La Commissione Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado. La Commissione Tributaria Centrale ha, invece, accolto ricorso della contribuente ritenendo l'inapplicabilità della procedura di cui all'art. 36 bis citato. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'Amministrazione delle Finanze deducendo con un unico motivo la violazione dell'art. 3 6 bis e la falsa applicazione degli artt. 38, 42 e 43 del d.p.r. n. 600/73, nonché violazione delle norme del d.p.r. n. 599/73. AS VA ha resistito con controricorso ed ha presentato ricorso incidentale per sostenere che la fattispecie in esame rientra tra quelle per le quali era stato disposto con circolare Ministeriale l'abbandono delle controversie da parte dell'Amministrazione Finanziaria. La ricorrente principale ha resistito con controricorso. Con atto del 4.3.2000 l'Avvocatura Generale dello Stato ha rinunciato al ricorso non avendo più interesse a coltivarlo ed ha comunicato che la controparte aveva fatto pervenire "all'Amministrazione un atto di rinuncia al prosieguo della predetta controversia, nel quale si accetta la compensazione delle spese". Motivi della decisione EMA I ricorsi innanzitutto vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa decisione. Quindi, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile poiché non può essere qualificato un A S A S C vero e proprio ricorso, contenente uno dei motivi specifici previsti dalla legge per l'impugnazione in Cassazione. La contribuente, in verità, ha evidenziato soltanto che la questione di cui si è sin qui discusso è stata esaminata in una circolare Ministeriale nella quale veniva suggerito l'abbandono delle controversie da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Per quanto riguarda il ricorso principale, va preso atto della rinuncia formulata dal ricorrente e va dichiarata l'estinzione del giudizio,con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Jom the Riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso principale;
compensa le spese. Così deciso in Roma il 9.11.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. rel. Dr. Giuseppe Fallons falcone Dr. Enrigt Papa Epico IL CANCELLIERE C1 AL SC DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 FEB. 2001Oggi SAZ IL CANCELLIERE C1 AL SC 1 да ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MATERIA TRIBUTARIA RELIA