CASS
Sentenza 21 luglio 2023
Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/07/2023, n. 21880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21880 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14550/2020 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro Savills Found Management GmbH – sede secondaria in Italia, in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. Stefano Fedele nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via XX Settembre, n. 1; – controricorrente – Oggetto: costi deducibili – interessi passivi – mutuo rinegoziato – accertamento parziale – limiti. Civile Sent. Sez. 5 Num. 21880 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA Data pubblicazione: 21/07/2023 18 – 14550-2020 – 15/06/2023 MMF 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, n.3646/01/19, pronunciata il 9 settembre 2019 e depositata il 27 settembre 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Rilevato che non è stata chiesta discussione dalle parti a mente dell’art. 7 d.l. n. 105/2021. FATTI DI CAUSA La società contribuente è immobiliare di diritto tedesco, con sede operativa in Italia, che ha per oggetto la compravendita di beni immobili in nome proprio e nell’interesse del fondo patrimoniale di cui ha la gestione. Nell’ambito di tale attività, in data 28 maggio 2003 contraeva mutuo quinquennale per €.96.500.000,00 al tasso annuo del 3,81%, rinegoziato in prossimità della scadenza con differimento dell’ultima rata dal 28 maggio 2008 al 31 luglio 2008 al maggior interesse del 6,18% annuo. Peraltro, ai fini che maggiormente qui rilevano, il 30 luglio 2008, giorno precedete alla rinnovata scadenza, la società contribuente rinegoziava il mutuo con nuovo istituto di credito, per l’importo complessivo di €.80.000.000,00 parte per restituire la somma capitale del mutuo originario, parte per impiego necessario alla ristrutturazione di un immobile. Il nuovo interesse annuo pattuito era fissato fra il 5,504% ed il 5,904%. Sull’anno di imposta 2011 la società perfezionava procedura di adesione su PVC relativo a deduzione di costi per “management fees” (o compensi agli amministratori) nonché omessa applicazione di ritenute alla fonte, donde nell’ottobre del 2013 presentava interpello circa la deduzione degli interessi passivi per il mutuo sopra citato, ricevendo risposta 18 – 14550-2020 – 15/06/2023 MMF 3 positiva alla duplice condizione: a) che le condizioni del secondo mutuo non siano peggiorative e b) che la somma rinegoziata non sia maggiore dell’originario debito assunto. In questo modo l’Ufficio rappresentava la necessaria coerenza fra la prima operazione di mutuo funzionale all’acquisto immobiliare ed il secondo debito assunto. Per l’effetto, la società contribuente richiedeva il rimborso della maggior Ires versata in ragione della mancata deduzione dall’imponibile degli interessi passivi pagati sul prefato mutuo, giuste le disposizioni di cui all’art. 1, comma 36, della l. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ottenendo però un diniego che era avversato avanti la CTP. Ed infatti, il collegio di prossimità aderiva alla tesi dell’Ufficio, per cui non può darsi rimborso in caso di rinegoziazione del mutuo a condizioni più onerose. Diverso orientamento assumeva il collegio d’appello che apprezzava le ragioni della parte contribuente sull’assunto trattarsi di procedura di adesione su PVC parziale, non incidente sui profili del rimborso per interessi passivi corrisposti, per cui doveva ritenersi legittima l’istanza di rimborso della parte contribuente, anche perché rispettosa delle condizioni non peggiorative del nuovo mutuo (recte, del precedente mutuo rinegoziato), sull’assunto che nessun imprenditore ha interesse ad avere un trattamento deteriore in sede di rideterminazione di contratto bancario. Avverso questa sentenza ricorre il patrono erariale affidandosi ad unico mezzo. RAGIONI DELLA DECISIONE Viene spiegato unico mezzo di impugnazione. .I. Con l’unico motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 1, comma 36, della l. n. 2004/2007. Nello specifico, viene ricordato come l’interpello consentisse la deduzione degli interessi (e, quindi, il rimborso della maggior imposta calcolata su imponibile non depurato di quelli) a condizione che il muto rinegoziato fosse per importo non superiore a quello originario e a condizioni peggiorative. È evidente, infatti, l’utilità di agire sulle leve del 18 – 14550-2020 – 15/06/2023 MMF 4 finanziamento nel mercato degli intermediari finanziario in modo da condizionare il proprio imponibile. Ora, la CTR dà per assodato che il nuovo mutuo sia migliorativo del precedete, poiché è stato pattuito un interesse annuo tre il 5,504% ed il 5,904%, sicuramente inferiore al 6,81% del precedente. Tuttavia, come ben rileva il patrono erariale, tale ultima aliquota è solo quella relativa al periodo 28 maggio – 31 luglio 2008, mentre l’originario mutuo quinquennale aveva un indice al 3,81% che, seppure composto con il saggio relativo agli ultimi due mesi, sale al 3,88%. In disparte la circostanza se tale profilo fosse integrativo o meno del diniego, resta il fatto che la CTR lo riconosce come condizionante l’interpello ed ha posto questo profilo come elemento legittimante il diritto al rimborso che, pertanto, risulta non poter essere accordato. Non di meno, tale profilo è errato in fatto, dovendosi guardare all’intero periodo di finanziamento ed al suo ammontare complessivo, poiché solo in tal modo acquista significato la percentuale, rendendo visibile la cifra dell’ammontare annuo del costo del finanziamento che si intende portare a deduzione. Ma, più radicalmente, non vi è indicazione legislativa di tale limite (il peggioramento delle condizioni di finanziamento) alla deducibilità dei costi degli interessi passivi del mutuo. Ed infatti, i 18 – 14550-2020 – 15/06/2023 MMF 5 18 – 14550-2020 – 15/06/2023 MMF 6 con Aareal Bank è rinnovato 18 – 14550-2020 – 15/06/2023 MMF 7 Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Rilevato che non è stata chiesta discussione dalle parti a mente dell’art. 7 d.l. n. 105/2021. FATTI DI CAUSA La società contribuente è immobiliare di diritto tedesco, con sede operativa in Italia, che ha per oggetto la compravendita di beni immobili in nome proprio e nell’interesse del fondo patrimoniale di cui ha la gestione. Nell’ambito di tale attività, in data 28 maggio 2003 contraeva mutuo quinquennale per €.96.500.000,00 al tasso annuo del 3,81%, rinegoziato in prossimità della scadenza con differimento dell’ultima rata dal 28 maggio 2008 al 31 luglio 2008 al maggior interesse del 6,18% annuo. Peraltro, ai fini che maggiormente qui rilevano, il 30 luglio 2008, giorno precedete alla rinnovata scadenza, la società contribuente rinegoziava il mutuo con nuovo istituto di credito, per l’importo complessivo di €.80.000.000,00 parte per restituire la somma capitale del mutuo originario, parte per impiego necessario alla ristrutturazione di un immobile. Il nuovo interesse annuo pattuito era fissato fra il 5,504% ed il 5,904%. Sull’anno di imposta 2011 la società perfezionava procedura di adesione su PVC relativo a deduzione di costi per “management fees” (o compensi agli amministratori) nonché omessa applicazione di ritenute alla fonte, donde nell’ottobre del 2013 presentava interpello circa la deduzione degli interessi passivi per il mutuo sopra citato, ricevendo risposta 18 – 14550-2020 – 15/06/2023 MMF 3 positiva alla duplice condizione: a) che le condizioni del secondo mutuo non siano peggiorative e b) che la somma rinegoziata non sia maggiore dell’originario debito assunto. In questo modo l’Ufficio rappresentava la necessaria coerenza fra la prima operazione di mutuo funzionale all’acquisto immobiliare ed il secondo debito assunto. Per l’effetto, la società contribuente richiedeva il rimborso della maggior Ires versata in ragione della mancata deduzione dall’imponibile degli interessi passivi pagati sul prefato mutuo, giuste le disposizioni di cui all’art. 1, comma 36, della l. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ottenendo però un diniego che era avversato avanti la CTP. Ed infatti, il collegio di prossimità aderiva alla tesi dell’Ufficio, per cui non può darsi rimborso in caso di rinegoziazione del mutuo a condizioni più onerose. Diverso orientamento assumeva il collegio d’appello che apprezzava le ragioni della parte contribuente sull’assunto trattarsi di procedura di adesione su PVC parziale, non incidente sui profili del rimborso per interessi passivi corrisposti, per cui doveva ritenersi legittima l’istanza di rimborso della parte contribuente, anche perché rispettosa delle condizioni non peggiorative del nuovo mutuo (recte, del precedente mutuo rinegoziato), sull’assunto che nessun imprenditore ha interesse ad avere un trattamento deteriore in sede di rideterminazione di contratto bancario. Avverso questa sentenza ricorre il patrono erariale affidandosi ad unico mezzo. RAGIONI DELLA DECISIONE Viene spiegato unico mezzo di impugnazione. .I. Con l’unico motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 1, comma 36, della l. n. 2004/2007. Nello specifico, viene ricordato come l’interpello consentisse la deduzione degli interessi (e, quindi, il rimborso della maggior imposta calcolata su imponibile non depurato di quelli) a condizione che il muto rinegoziato fosse per importo non superiore a quello originario e a condizioni peggiorative. È evidente, infatti, l’utilità di agire sulle leve del 18 – 14550-2020 – 15/06/2023 MMF 4 finanziamento nel mercato degli intermediari finanziario in modo da condizionare il proprio imponibile. Ora, la CTR dà per assodato che il nuovo mutuo sia migliorativo del precedete, poiché è stato pattuito un interesse annuo tre il 5,504% ed il 5,904%, sicuramente inferiore al 6,81% del precedente. Tuttavia, come ben rileva il patrono erariale, tale ultima aliquota è solo quella relativa al periodo 28 maggio – 31 luglio 2008, mentre l’originario mutuo quinquennale aveva un indice al 3,81% che, seppure composto con il saggio relativo agli ultimi due mesi, sale al 3,88%. In disparte la circostanza se tale profilo fosse integrativo o meno del diniego, resta il fatto che la CTR lo riconosce come condizionante l’interpello ed ha posto questo profilo come elemento legittimante il diritto al rimborso che, pertanto, risulta non poter essere accordato. Non di meno, tale profilo è errato in fatto, dovendosi guardare all’intero periodo di finanziamento ed al suo ammontare complessivo, poiché solo in tal modo acquista significato la percentuale, rendendo visibile la cifra dell’ammontare annuo del costo del finanziamento che si intende portare a deduzione. Ma, più radicalmente, non vi è indicazione legislativa di tale limite (il peggioramento delle condizioni di finanziamento) alla deducibilità dei costi degli interessi passivi del mutuo. Ed infatti, i 18 – 14550-2020 – 15/06/2023 MMF 5 18 – 14550-2020 – 15/06/2023 MMF 6 con Aareal Bank è rinnovato 18 – 14550-2020 – 15/06/2023 MMF 7 Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023