CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2023, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da D'RO LE, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 14/6/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2840 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 21/11/2022 RITENUTO IN FAT1-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro - ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di LE D'RO avverso la ordinanza emessa in data 27 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen ., con la quale lo stesso Tribunale ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto con ordinanza del 13 gennaio 2021 in relazione al delitto di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione e di altri numerosi reati. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del D'RO che deducono: 2.1. Con il primo motivo,carenza di motivazione in relazione ai presupposti della estensione degli effetti del giudicato cautelare sugli indizi di reato emesso nei confronti del concorrente ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta valenza neutra dell'elemento nuovi, costituito dall'annullamento del titolo genetico nei confronti dei concorrenti per difetto dei gravi indizi del reato di cui all'art. 416 cod. pen. Il Tribunale ha opposto una illogica motivazione alla dedotta estensione del sopravvenuto - rispetto al giudicato cautelare formatosi sul titolo a carico del ricorrente - annullamento da parte della Corte di cassazione con sentenza n. 45928 del 2021 del titolo genetico nei confronti di AV e AS Brutto, ritenuti promotori della associazione a delinquere di cui il ricorrente sarebbe partecipe, per carenza di indizi in ordine alla stessa esistenza della associazione oltre che della sussistenza della ipotesi corruttiva, avendo svolto alcune generiche osservazioni sui compiti di legittimità e con uno scarto logico rispetto al tema devolutogli con l'appello richiamando la personalità del ricorrente per i suoi collegamenti con ambienti criminali. 2.2. Con il secondo motivo \;-violazione di legge processuale e contraddittorietà della motivazione in ordine al carattere devolutivo dell'appello cautelare. La decisione, intervenuta dopo sei mesi dal deposito dell'appello, ha non condivisibilmente delimitato l'ambito cognitivo del giudice dell'appello escludendo di poter considerare elementi nuovi nel frattempo sopravvenuti e non tenendo conto dell'opposto orientamento che facoltizza il pubblico ministero a nuove allegazioni nel 4 fase incidentale, dovendosi questo ritenere estensibile, in base 2 al principio del contraddittorio, anche alla parte privata. Altrimenti palesandosi un contrasto giurisprudenziale che necessiterebbe del rinvio ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen. alle Sezioni unite. 2.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla parcellizzata valutazione degli elementi a sostegno dell'affievolimento delle esigente cautelari. Il Tribunale ha illegittimamente neutralizzato, da un lato, la richiamata decisione nei confronti dei concorrenti e , dall'altro, le emergenze dibattimentali che retrodatano la cessazione delal condotta associativa e dilatano il tempo silente, il cessato esercizio ( dal 31 dicembre 2018) delle funzioni pubbliche esercitate rispetto al pericolo di reiterazione di condotte contestate tutte nella qualità. Inoltre ha eluso l'obbligo di verifica della permanenza delle condizioni per l'applicazione della massima misura custodiale alla quale è unico ad essere sottoposto tra i coimputati, omettendo di considerare il novum allegato dalla difesa sul rilievo - solo parziale - della insufficienza del solo tempo trascorso, laddove la stessa difesa aveva dedotto l'incidenza di tale tempo sin dall'epoca in cui il ricorrente era in servizio e non solo per il suo successivo pensionamento. 3. E' intervenuta rinuncia al ricorso per intervenuta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro il 14 ottobre 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia da parte del ricorrente. 2. La ragione sopravvenuta che ha giustificato la rinuncia esenta il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Così deciso il 21/11/2022.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2840 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 21/11/2022 RITENUTO IN FAT1-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro - ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di LE D'RO avverso la ordinanza emessa in data 27 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen ., con la quale lo stesso Tribunale ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto con ordinanza del 13 gennaio 2021 in relazione al delitto di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione e di altri numerosi reati. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del D'RO che deducono: 2.1. Con il primo motivo,carenza di motivazione in relazione ai presupposti della estensione degli effetti del giudicato cautelare sugli indizi di reato emesso nei confronti del concorrente ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta valenza neutra dell'elemento nuovi, costituito dall'annullamento del titolo genetico nei confronti dei concorrenti per difetto dei gravi indizi del reato di cui all'art. 416 cod. pen. Il Tribunale ha opposto una illogica motivazione alla dedotta estensione del sopravvenuto - rispetto al giudicato cautelare formatosi sul titolo a carico del ricorrente - annullamento da parte della Corte di cassazione con sentenza n. 45928 del 2021 del titolo genetico nei confronti di AV e AS Brutto, ritenuti promotori della associazione a delinquere di cui il ricorrente sarebbe partecipe, per carenza di indizi in ordine alla stessa esistenza della associazione oltre che della sussistenza della ipotesi corruttiva, avendo svolto alcune generiche osservazioni sui compiti di legittimità e con uno scarto logico rispetto al tema devolutogli con l'appello richiamando la personalità del ricorrente per i suoi collegamenti con ambienti criminali. 2.2. Con il secondo motivo \;-violazione di legge processuale e contraddittorietà della motivazione in ordine al carattere devolutivo dell'appello cautelare. La decisione, intervenuta dopo sei mesi dal deposito dell'appello, ha non condivisibilmente delimitato l'ambito cognitivo del giudice dell'appello escludendo di poter considerare elementi nuovi nel frattempo sopravvenuti e non tenendo conto dell'opposto orientamento che facoltizza il pubblico ministero a nuove allegazioni nel 4 fase incidentale, dovendosi questo ritenere estensibile, in base 2 al principio del contraddittorio, anche alla parte privata. Altrimenti palesandosi un contrasto giurisprudenziale che necessiterebbe del rinvio ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen. alle Sezioni unite. 2.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla parcellizzata valutazione degli elementi a sostegno dell'affievolimento delle esigente cautelari. Il Tribunale ha illegittimamente neutralizzato, da un lato, la richiamata decisione nei confronti dei concorrenti e , dall'altro, le emergenze dibattimentali che retrodatano la cessazione delal condotta associativa e dilatano il tempo silente, il cessato esercizio ( dal 31 dicembre 2018) delle funzioni pubbliche esercitate rispetto al pericolo di reiterazione di condotte contestate tutte nella qualità. Inoltre ha eluso l'obbligo di verifica della permanenza delle condizioni per l'applicazione della massima misura custodiale alla quale è unico ad essere sottoposto tra i coimputati, omettendo di considerare il novum allegato dalla difesa sul rilievo - solo parziale - della insufficienza del solo tempo trascorso, laddove la stessa difesa aveva dedotto l'incidenza di tale tempo sin dall'epoca in cui il ricorrente era in servizio e non solo per il suo successivo pensionamento. 3. E' intervenuta rinuncia al ricorso per intervenuta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro il 14 ottobre 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia da parte del ricorrente. 2. La ragione sopravvenuta che ha giustificato la rinuncia esenta il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Così deciso il 21/11/2022.