TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1319/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Tania NICOLINI, presso C.F._1 il cui studio, in Bologna, via Marsili n. 7, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Stefano LELLI, presso il cui studio, in Zola Predosa (BO) Risorgimento n. 151/b, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M. Avv. Annamaria CIAMPA, quale curatrice dei minori , e Per_1 Per_2 Per_3
[...]
*** Oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c..
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 25 settembre 2025:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, disporre, per le ragioni che verranno illustrate nel proseguo del procedimento e negli atti conclusivi, che: 1) il figlio , oggi Per_1 quindicenne, venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla salute del figlio saranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Alla madre verrà delegata la gestione della quotidianità e assumerà le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) il pagina 1 di 21 padre, in considerazione delle proprie problematiche di salute e dell'età di e dei suoi impegni Per_1 sportivi, possa vedere il figlio liberamente presso la casa dei nonni paterni, o altrove purché in presenza degli stessi, ciò anche per i periodi festivi e di vacanza;
in via subordinata, sia disposta secondo giustizia la modalità di frequentazione tra il padre e;
3) il Sig. Per_1 Controparte_1 provveda al mantenimento ordinario di versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese Per_1 l'importo mensile di € 294,25 (prossima rivalutazione ISTAT a ottobre 2025); 4) sia posto a carico del padre altresì il 50% delle spese straordinarie secondo i criteri e le modalità stabilite nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” adottato dal Tribunale di Bologna il 09.08.2017 e da intendersi qui integralmente richiamato;
5) sia confermato l'affido ai Servizi Sociali e la collocazione extra-familiare a tempo pieno dei gemelli e secondo le modalità già in Per_3 Per_2 atto, nonché gli incontri tra i genitori ed i gemelli nella forma dell'incontro protetto, con cadenza mensile (da poter modificare secondo le esigenze e gli sviluppi della situazione), mandando allo stesso servizio sociale per la loro concreta attuazione;
in subordine, sia disposta secondo giustizia la modalità di frequentazione tra i gemelli e e la madre;
6) sia confermata, per la durata Per_2 Per_3 di 24 mesi, la supervisione e la vigilanza del Servizio Sociale territorialmente competente sul nucleo familiare, con incarico di depositare relazioni bimestrali che diano atto degli sviluppi intervenuti;
7) il Sig. sia tenuto al versamento di un assegno divorzile in favore della sig.ra pari a € CP_1 Pt_1
235,40 (prossima rivalutazione ISTAT a ottobre 2025). Con vittoria di spese, competenze di causa.”
La resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 23 settembre 2025
“Che il Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, voglia: - disporre che i figli minori
e vengano affidati esclusivamente ai Servizi Sociali con collocazione presso i genitori Per_2 Per_3 affidatari:
- disporre, che il figlio sia affidato ai Servizi Sociali con limitazione della responsabilità e con Per_1 collocazione prevalentemente presso i nonni paterni con ogni conseguente provvedimento riguardo al diritto di visita del padre e della madre, tenendo conto delle autonomie personali del figlio minore e della sua capacità di gestire autonomamente la permanenza con l'uno o l'altro genitore.
- revocare il contributo al mantenimento versato dal sig. alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento del figlio : Per_1
- ordinare che la sig.ra versi al sig. la somma che sarà ritenuta di Parte_1 Controparte_1 giustizia a titolo di contributo al mantenimento del figlio : Per_1
- ordinare che la sig.ra versi a favore del sig, il 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio secondo i criteri e le modalità stabilite nel Per_1 vigente “Protocollo sulle spese straordinarie” adottate dal Tribunale di Bologna:
- ordinare in via definitiva alla sig.ra e/o a di autorizzare l'erogazione del 50% Parte_1 CP_2 dell'assegno unico a favore del sig. : Controparte_1
- condannare la sig.ra a pagare al sig. la somma di euro 864,00, o Parte_1 Controparte_1 quella somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, pari al 50% del costo della protesi ortodontica del figlio : Per_1
- condannare la sig.ra a pagare al la somma di euro 1.093,00 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso delle spese sostenute a favore del figlio Per_1
- condannare la sig.ra a pagare al sig. l'intero compenso liquidato Parte_1 Controparte_1 al CTU dr. pari ad euro euro 2.440,00 comprensiva di accessori fiscali;
Persona_4
- revocare l'assegno divorzile oggi versato dal sig. alla sig.ra e CP_1 Parte_1
- dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno divorzile:
- revocare il decreto del 28.02.2023, emesso da codesto Tribunale il 28.02.2023 nel procedimento n. 17038/2022 R.G., contenente ordine alla società cooperativa quale soggetto Parte_2
pagina 2 di 21 obbligato a versare mensilmente la retribuzione a , di versare, ogni mese, Controparte_1 direttamente alla sig.ra la somma mensile die uro 526,40, di cui 229,69 per il di lei Parte_1 mantenimento, ed euro 296,71 per il mantenimento del figlio. Con vittoria di spese e compensi legali. In via istruttoria: Si chiede che ai sensi dell'art 210 cpc la sig.ra Pt_1
- produca certificazione attestante il reddito percepito nell'anno 2023
- produca denuncia di successione di Persona_5
- produca estratto del/i conto/i corrente/i di degli anni 2017-2018-2019 Persona_5
- produca estratto del proprio conto corrente bancario degli ultimi tre anni
- produca documentazione attestante l'alienazione di immobile.
- produca documentazione attestante l'assegno unico da Lei percepito. Si chiede inoltre ammissione di prova per interrogatorio e per teste” con formulazione di capitoli di prova testimoniale.
La curatrice speciale ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 28 ottobre 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Bologna, ogni contraria istanza disattesa:
- Disporre l'affido dei minori , e al Servizio Sociale territoriale ASC Per_1 Per_2 Persona_3 Insieme con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale in capo ai genitori Pt_1 e ai sensi dell'art. 5bis legge 184/1983;
[...] Controparte_1
- Confermare la collocazione del minore presso la nonna paterna signora Persona_6 [...] e il di lei marito per quattro giorni alla settimana nonchè presso la madre per tre Pt_3 CP_3 giorni alla settimana secondo le indicazioni del Servizio Sociale;
i minori e Per_2 Persona_3 permarranno presso la coppia dove sono tuttora collocati;
l'Ente Pubblico affidatario avrà l'onere di assumere le decisioni di natura straordinaria nell'interesse dei tre minori in campo sanitario, di istruzione ed educazione compreso l'ambito sportivo, di scelta religiosa, di utilizzo e gestione del diritto d'immagine dei minori;
il Servizio Sociale dovrà preventivamente interpellare e coinvolgere i genitori con l'obiettivo, se possibile, di condividere con loro tali scelte, tuttavia in mancanza di accordo dei genitori, di loro incolpevole inerzia o di immotivata opposizione, il Servizio Sociale potrà e dovrà decidere in autonomia;
i genitori osserveranno sempre un atteggiamento ed un contegno di reciproco rispetto l'uno nei confronti dell'altro, e saranno sempre massimamente rispettosi dei bisogni dei minori, nell'ottica della collaborazione con l'Ente affidatario;
per il figlio , le decisioni di Per_1 natura ordinaria saranno assunte dalla nonna paterna e da ciascun genitore nel momento in cui il figlio permane con la nonna paterna, la madre o il padre;
per i minori e le Per_1 Per_2 Per_3 decisioni di natura ordinaria saranno assunte dalla coppia presso la quale i bambini sono collocati;
l'Ente affidatario avrà l'onere di dare comunicazione dell'affido all'Ufficio del Giudice Tutelare, al quale dovrà relazionare in merito alla condizione dei minori con frequenza trimestrale, salvo urgenze.
- Confermare l'autorizzazione al Direttore pro-tempore di ASC Insieme all'apertura di un libretto postale intestato al minore nato a [...] il [...], affinchè possa Persona_3 CP_2 accreditare su detto libretto le cifre mensili spettanti al minore a titolo di indennità di frequenza (L.104/1992) comprese le mensilità arretrate, nonché autorizzare il Direttore ad utilizzare tali somme per terapie riabilitative (non previste dal SSN), per la partecipazione ad attività sportive, ricreative e di socializzazione, tenendo conto delle difficoltà del bambino nello svolgimento delle normali attività, nonché altre attività ritenute utili anche mediante confronto con la NPI. Il Direttore pro-tempore di ASC Insieme relazionerà al Giudice Tutelare in merito al pertinente utilizzo dell'indennità di frequenza percepita dal minore con frequenza annuale. Persona_3
- Disporre che la frequentazione di con il padre sia libera, considerata l'età del minore, Per_1 tuttavia sarà condizionata dalla presenza dei nonni paterni;
la frequentazione dei minori e Per_2 pagina 3 di 21 con i genitori sarà gestita ed organizzata dall'Ente affidatario come precisato oltre. Il Per_3 Servizio Sociale valuterà l'opportunità o meno di organizzare degli incontri tra il minore ed i Per_1 fratelli e Per_2 Per_3
- Disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio nella misura Controparte_1 Per_1 di €. 150,00 (centocinquanta/00) mensili, rivalutabili anno per anno in base all'indice Istat, da corrispondere alla nonna paterna signora entro il giorno 5 di ogni mese;
la madre Parte_3 provvederà al mantenimento di in forma diretta stante la collocazione presso di lei del minore Per_1 per tre giorni alla settimana;
la madre ed il padre contribuiranno al pagamento delle spese extra assegno per nella misura del 50% ciascuno e si applicherà il Protocollo del Tribunale di Per_1 Bologna vigente;
l'assegno unico per il figlio sarà suddiviso tra i genitori al 50% ciascuno.
- Disporre che il signor contribuisca al mantenimento della signora nella misura che CP_1 Pt_1 si riterrà di Giustizia.
- Incaricare il Servizio Socio-Sanitario di: 1) predisporre per il minore un progetto di Per_1 psicoterapia personale, coinvolgendo il ragazzo in via preventiva affinché ne comprenda l'utilità e possa condividerlo;
2) monitorare e vigilare sulla condizione del nucleo e per monitorare la Per_1 sua frequentazione col padre che dovrebbe avvenire alla presenza della nonna paterna e del di lei coniuge signor 3) proseguire nella presa in carico Socio-Sanitaria per i due gemelli CP_3
e attivando ogni possibile percorso diagnostico e terapeutico atto a garantire il loro Per_2 Per_3 benessere psico-fisico; 4) verificare l'efficacia dei percorsi e progetti privati, sia sanitari che di altra natura, attivati dalla coppia collocataria dei gemelli;
5) sostenere la coppia collocataria dei gemelli nella loro funzione di accoglienza e cura dei minori;
6) sostenere i genitori nella loro funzione attivando ogni utile strumento affinché possano migliorare la loro condizione personale e di conseguenza la relazione con i figli;
7) gestire ed organizzare la frequentazione tra i minori e Per_2 e ciascun genitore con i tempi, le modalità e la frequenza che verrà ritenuta possibile e non Per_3 disturbante per i bambini, con la possibilità di modificare nel tempo il calendario delle visite e di sospenderle qualora siano fonte di disagio per i minori;
valutare l'opportunità di organizzare incontri tra e i fratelli e 8) fornire ai genitori le informazioni sui figli minori e Per_1 Per_2 Per_3 Per_2
avuto tuttavia riguardo alla protezione degli stessi, affinchè sia bilanciato il diritto dei Per_3 genitori di essere informati sui figli, con l'interesse e il diritto dei figli alla serenità della vita familiare, al fine di evitare interferenze con l'operato della coppia collocataria dei gemelli.
- Prescrivere ai genitori di attenersi alle indicazioni fornite loro dai Servizi Socio-Sanitari, collaborando con essi nella gestione dei figli quando saranno interpellati rispetto alle scelte di maggior interesse;
suggerire ai genitori l'opportunità di prendersi cura di sé stessi (SerD per il signor e CSM per la signora attraverso i rispettivi percorsi di riabilitazione e cura, di cui CP_1 Pt_1 possono usufruire tramite il Servizio Sanitario;
inibire ai genitori l'uso delle immagini dei minori, la pubblicazione e diffusione delle stesse via Internet e sui social media attraverso qualunque mezzo.
- Prescrivere alla signora di astenersi dal contattare in ogni modo e con ogni mezzo Parte_1 (telefonico, mail, internet o altro) la coppia collocataria dei figli e Le informazioni Per_2 Per_3 sullo stato dei bambini saranno fornite dall'Ente affidatario come sopra indicato.
- Liquidare alla curatrice speciale il compenso professionale oltre oneri come per legge, in quanto i minori sono stati ammessi al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, come da separata istanza che si andrà a depositare.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Casalecchio di Reno (BO) il 6 settembre 2008.
pagina 4 di 21 Dall'unione sono nati (il 10 maggio 2010) e i gemelli e (il Per_1 Per_3 Per_2
13 marzo 2014). Con decreto provvisorio adottato il 17 luglio 2014 il Tribunale per i Minorenni, adito dal P.M., ha affidato i tre bambini al servizio sociale, allocandoli presso la madre. Con successivo provvedimento del 9 settembre 2015, poi confermato con decreto definitivo del 16 novembre 2016, lo stesso Tribunale ha previsto per i due figli più piccoli il collocamento extrafamiliare. Con sentenza n. 1406/2020, pubblicata il 12 ottobre 2020, il Tribunale di Bologna, oltre a dichiarare la separazione personale tra le parti:
- ha affidato al servizio sociale, collocandolo presso la signora e Per_1 Pt_4 disponendo che il padre lo potesse incontrare liberamente previo accordo con la madre e con il servizio e, in ogni caso, a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina, un pomeriggio nelle settimane in cui lo teneva nel weekend e due nelle altre, nonché sette giorni nelle vacanze natalizie, tre in quelle pasquali e quattro settimane non consecutive in quelle estive;
- ha affidato e in via esclusiva rafforzata ai servizi sociali, Per_2 Per_3 conferendo loro il potere di adottare ogni decisione di maggiore interesse relativa ai gemelli in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, disponendo il collocamento extra-familiare a tempo pieno e prevedendo che i genitori li potessero vedere con modalità protetta;
- ha posto a carico del signor 'obbligo di versare alla signora CP_1 Pt_1 la somma mensile di 250,00 euro come contributo al mantenimento ordinario di , Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ha onerato il marito di versare 200,00 euro al mese per il mantenimento della moglie. Con decreto n. 3408/23 pubblicato il 7 marzo 2023 (ed emendato da errore materiale con il successivo provvedimento n. 7247/24 del 26 aprile 2024) il Tribunale di Bologna, in accoglimento di una richiesta della signora ha ordinato alla società Pt_1 cooperativa , datrice di lavoro del signor di Parte_2 CP_1 versare ogni mese direttamente alla signora la somma mensile di Parte_1
526,40 euro (di cui 229,69 per il mantenimento della ricorrente e 296,71 per quello di
). Per_1
2. Con ricorso depositato il 1° febbraio 2024 ha domandato che Parte_1 sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, quanto ai figli, che siano affidati ai genitori in forma condivisa e collocati presso di lei, con previsione di un calendario di visita per gli incontri paterni. Ha domandato, inoltre, che sia posto a carico del signor l'obbligo di CP_1 versarle l'importo mensile di 292,25 euro per il mantenimento ordinario di e di Per_1 complessivi 300,00 euro per i gemelli, oltre che di sostenere la metà delle spese straordinarie effettuate per i figli. Ha inoltre chiesto un contributo per il proprio mantenimento di 233,80 euro.
pagina 5 di 21 Si è costituito il signor non opponendosi alla dichiarazione della CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e domandando per il resto che e Per_2 siano affidati secondo il regime giudicato più opportuno e che resti Per_3 Per_1 affidato ai servizi sociali con collocamento presso di sé. Ha chiesto inoltre anche che sia revocato il contributo a suo carico per il mantenimento del primogenito e che la signora gli versi la somma giudicata più opportuna per il mantenimento ordinario Pt_1 del ragazzo, oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, ha domandato che sia allocato presso la madre;
che sia Per_1 stabilito un ampio calendario di visita in suo favore;
che sia posto a suo carico un contributo di 150,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del primogenito, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che sia ordinato alla signora o all' di Pt_1 CP_2 autorizzare l'erogazione in suo favore della metà dell'importo dell'assegno unico, fino a ora incassato integralmente dalla moglie. Ha poi domandato che la controparte sia condannata a corrispondergli le somme di 864,00 euro e di 1.093,00 euro, o quelle maggiori ritenute di giustizia, corrispondenti rispettivamente al 50% di quella versata per la protesi ortodontica di e alle spese Per_1 da lui anticipate. Infine, ha chiesto che sia dichiarato che egli nulla deve alla moglie a titolo di assegno divorzile e che sia revocato il provvedimento che ha previsto il pagamento diretto da parte del suo datore di lavoro degli importi stabiliti in sede di separazione come contributi al mantenimento di e della signora Per_1 Pt_1
Si è costituita in giudizio la curatrice speciale Avv. Annamaria CIAMPA, la quale ha domandato la conferma dell'affido esclusivo rafforzato di e ai servizi Per_2 Per_3 sociali con collocamento presso la famiglia di attuale collocazione, la prosecuzione dei percorsi sanitari ed educativi in corso in loro favore e la conferma dell'attuale regime di visita dei genitori. Quanto a , ha richiesto che sia conferito mandato ai Servizi sociali con Per_1
l'individuazione di compiti specifici per assicurare la necessaria funzione di supporto e assistenza ai genitori e ai figli e per vigilare sulla corretta attuazione del provvedimento nell'interesse di questi ultimi. Ha domandato altresì che sia autorizzato il servizio sociale a provvedere alla richiesta di rilascio del passaporto per i tre minori e che siano organizzati incontri protetti tra i fratelli , e qualora ritenuti utili. Per_1 Per_2 Per_3
Ha inoltre chiesto che siano sentiti il primogenito delle parti e i collocatari dei gemelli. Nelle udienze del 14 maggio 2024, del 2 luglio 2024 e del 3 settembre 2024 sono stati ascoltati rispettivamente i coniugi, le assistenti sociali Sabrina COLLINA ed
[...]
e l'educatrice HE ROSSINI, nonché il figlio primogenito delle Tes_1 parti . Per_1
Da aprile 2024, in seguito a un'aggressione alla signora si è Pt_1 Per_1 trasferito a casa del padre. Alla citata udienza del 3 settembre 2024, inoltre, la ricorrente ha rinunciato alla pagina 6 di 21 domanda di collocamento dei gemelli presso di sé e la Giudice si è riservata di adottare i provvedimenti urgenti. Con ordinanza del 5 settembre 2024 la Giudice ha:
- confermato le vigenti condizioni di affido di e Per_2 Per_3
- affidato in forma condivisa ai genitori con collocamento presso la nonna Per_1 paterna e vigilanza dei Servizi sociali;
Parte_3
- regolamentato le visite del minore alla madre e previsto che incontri col padre solo alla presenza della nonna paterna (o del marito di lei) sino all'utile completamento da parte del sig. i percorso presso il Se.R.D.; CP_1
- revocato l'obbligo a carico del resistente di versamento in favore della ricorrente del contributo per il mantenimento ordinario di e quello a carico della “Soc. Per_1
Coop. OM OD a r.l.” di pagare alla ricorrente l'importo mensile di 296,71 euro detraendolo dallo stipendio del resistente;
- disposto l'erogazione dell'assegno unico in favore di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
- confermato le restanti statuizioni della sentenza di separazione. La Giudice ha, infine, disposto una consulenza tecnica di ufficio e nominato per l'incarico il dott. Persona_7
Con sentenza del 6 settembre 2024 l'intestato Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ordinando l'annotazione Pt_1 CP_1 al competente ufficiale dello stato civile. Nell'udienza del 28 novembre 2025 l'avv. LELLI ha rappresentato che il rapporto di lavoro del sig. era terminato per licenziamento e la causa è stata rimessa al CP_1
Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
3. Prima di entrare nel merito delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio è opportuno compendiare brevemente le relazioni dei servizi sociali. 3a. I Servizi hanno depositato nel corso del procedimento numerose relazioni. Una prima relazione del 2 maggio 2024 ha dato conto quanto ai gemelli:
- di come “ e sono portatori di ritardi cognitivi che richiedono un Per_3 Per_2 impegno e competenze particolari”, ragione per cui risultano in carico alla Neuropsichiatria infantile territorialmente competente, con attivazione di molteplici interventi a supporto nel corso degli anni.
- di come l'inserimento presso la famiglia affidataria si sia svolto positivamente, con efficace comprensione dei ruoli da parte dei minori, nonostante “le difficoltà presenti nei bambini rendono complesso il compito genitoriale assunto che richiede la presenza rilevante e quotidiana di entrambi gli affidatari, in particolar modo della mamma”;
- del fatto che “gli affidatari, da sempre, riportano che il rientro a casa dei bambini dopo gli incontri protetti sono caratterizzati da agitazione e comportamenti aggressivi che durano qualche giorno” (ad esempio, fatica dei gemelli a dormire soli, necessità di prolungato contatto fisico, agitazione fisica, minacce, volontà di non andare a scuola);
pagina 7 di 21 - che tale condizione di agitazione dei gemelli era, in particolare, accentuata in occasione degli incontri con la madre, la quale in più occasioni esternava affermazioni destabilizzanti per i bambini (che i servizi sociali sono cattivi e rapiscono i bambini, che li porteranno via), comportamenti in linea con un episodio di anni prima in occasione del quale la madre e la nonna materna si erano recati sotto casa della famiglia affidataria pretendendo di vedere i figli. La relazione ha concluso osservando come “l'inserimento dei minori nel nucleo familiare affidatario rappresenti la risposta prioritaria ai loro bisogni di cura e crescita, considerate le esperienze traumatiche vissute e le carenze che ne sono derivate”. Nella relazione datata 13 maggio 2024, a valle di una rappresentazione delle vicende del nucleo familiare in carico ai servizi fin dal 2011, hanno dato atto:
- di un emergere di conflittualità all'interno della coppia successivamente alla nascita di e con l'insorgenza della crisi coniugale anche a causa del Per_2 Per_3 tradimento del sig. CP_1
- di come i gemelli fossero stati collocati ancora piccolissimi presso la famiglia affidataria che tuttora li accoglie;
- di elementi di criticità dovuti alla mancanza di fattori protettivi verso , Per_1 coinvolto sin da bambino nelle liti genitoriali e nelle recriminazioni materne contro il padre e la sua nuova compagna;
- della presenza positiva dei nonni paterni, attivi ed efficaci nella cura del primogenito, ma al tempo stesso motivo di scontro tra i genitori, in ragione delle difficoltà materne nella comprensione del ruolo degli stessi;
- di un preoccupante episodio di aggressione fisica avuto, nel corso dell'aprile dello stesso anno, da nei confronti della madre e provocato da una crisi di rabbia Per_1 scatenata dal comportamento della medesima (il ragazzo avrebbe premuto per qualche istante un cuscino sul volto della madre). In particolare, con riferimento a , il Servizio ha svolto le seguenti ulteriori Per_1 considerazioni:
- “per quanto riguarda , il Servizio scrivente ritiene che il minore si trovi in Per_1 una posizione “scomoda” fra le due famiglie contrapposte e che stia vivendo da tempo un forte conflitto di lealtà, soprattutto nei confronti della mamma che in più occasioni dice di “voler rendere felice” come se si fosse assunto il ruolo di “riparatore” della ferita ancora aperta nella sig.ra causata dal tradimento ed abbandono del sig. Pt_1
, con la precisazione che “il ripetersi di manifestazioni di rabbia esplosiva (già CP_1 segnalate dal padre e dalla famiglia paterna da alcuni mesi e registrate negli episodi del 7/4/2024 e del 25/4/2024), la forte ansia di per la scuola…e la posizione di Per_1 assoluta chiusura rispetto alle figure dei servizi socio-sanitari che conosce dall'infanzia, conducono a ipotizzare una condizione di forte pressione psicologica e di accentuato conflitto interiore”;
- “La rete parentale che lo circonda rappresenta un riferimento essenziale per
e si valuta indispensabile il mantenimento con tutti i suoi componenti” pur Per_1
pagina 8 di 21 evidenziando in proposito diverse criticità, in particolare dovute: a) al comportamento ed alle modalità relazionali disturbanti posti in essere dalla madre, in difficoltà nel comprendere i propri sbagli e le proprie carenze educative;
b) ai problemi di dipendenza da sostanze alcoliche del padre, la cui capacità di prendersi proficuamente cura del figlio è sempre risultata necessitante l'intervento di mediazione di figure ulteriori (la propria compagna, la nonna paterna ecc.); c) alla difficoltà di comunicazione tra la nonna paterna e la madre e la famiglia di questa, stante il rapporto deteriorato intercorrente tra gli stessi. Alla luce di tali considerazioni il Servizio ha ravvisato la necessità di collocare presso i nonni paterni, per tutelare il minore dai suoi stessi agiti e la madre da Per_1 possibili accessi d'ira del figlio (“Gli eventi accaduti nell'ultimo periodo hanno determinato la decisione del Servizio, sentita la curatrice, di spostare, almeno temporaneamente, il collocamento di presso la rete parentale paterna”), con Per_1 riserva di valutazione sugli esiti di tale decisione a seguito dell'osservazione dei risultati della stessa nel corso del tempo. Quanto ai gemelli, la relazione ha riferito che “l'equipe multiprofessionale conferma la valutazione che sia opportuno mantenere e collocati presso la Per_2 Per_3 famiglia affidataria, in quanto non sussistono le condizioni minimamente sufficienti per un rientro in famiglia, né dal padre né dalla madre. Nella relazione del 1° settembre 2024 -depositata in vista dell'audizione processuale di il Servizio ha dato conto di come il sig. fosse stato lasciato dalla Per_1 CP_1 compagna la quale ha riferito come questi avesse ripreso ad abusare di Parte_5 alcol, nonché avuto episodi di aggressione verbale e fisiche verso di lei, talvolta alla presenza del figlio , come confermato dal ragazzo stesso. Per_1
Confrontandosi col Servizio nel corso dell'agosto 2024, ha espresso la Per_1 volontà di ripristinare il calendario di visita antecedente all'aprile 2024, dimostrandosi contrario alla collocazione presso la nonna paterna. Il Servizio ha in tale sede concluso ritenendo che “il collocamento di presso Per_1 il padre sia ad oggi impraticabile” a causa dei maltrattamenti denunciati dall'ex compagna di questo, del rischio “che la presenza di a casa del padre, in assenza Per_1 della compagna, possa innescare dinamiche di accudimento e di supporto del minore verso il padre” con reiterazione del ruolo di care giver già assunto dal ragazzo nei confronti della madre, nonché per essere venuto a mancare il supporto al ruolo genitoriale del sig. erso , assicurato negli anni dalla signora CP_1 Per_1 Pt_5
I servizi hanno ritenuto impraticabile anche l'opposta soluzione di collocare il ragazzo presso la madre e hanno confermato quale unico esito possibile la conferma dell'allocazione stabile del minore presso la residenza della nonna paterna e del marito di quest'ultima, con il mantenimento dei rapporti con entrambi i genitori “ai quali
è affettivamente molto legato”. Per_1
Il servizio ha, infine, confermato il proprio parere reso all'udienza del 2 luglio 2024 quanto alle modalità di visita, con calendario di visite materne libere ed incontri col padre alla presenza della nonna paterna ed il marito di questa. pagina 9 di 21 In data 3 settembre 2024 il servizio ha depositato un aggiornamento alla relazione clinica relativa a e redatta dalla NIPIA competente le cui diagnosi sono Per_3 Per_2 state condivise anche dal CTU.. 3b. è stato sentito all'udienza del 3 settembre 2024. Per_1
Nell'occasione ha raccontato dell'episodio di aggressione che ha compiuto nei confronti della ricorrente, riferendo che quest'ultima gli ha chiesto di spostare il gatto dal letto e che tale movimento gli ha riacutizzato il dolore alla gamba portando ad un accesso di rabbia (“ho avuto un attacco di rabbia che non ho saputo gestire, come mi succede ormai da alcuni anni”). Ha, quindi, dichiarato:
- di essere in cura da uno psicologo, ma di ritenere la frequenza mensile delle sedute come a suo avviso eccessiva;
- di stare bene col padre, che tuttavia ha ricominciato a bere, con episodici accessi di rabbia ed un comportamento generalmente molesto (scherzi e dispetti), situazione per la quale è stato lasciato dalla propria compagna;
- di trovarsi bene con i nonni, ma di desiderare il ripristino della situazione di collocamento e visita antecedente all'aprile 2024;
- di essere affezionato sia alla mamma, sia al papà;
- di non vedere i fratellini dal loro compleanno del 2023, per decisione dei servizi sociali, lontananza che gli dispiace e per la quale sente tristezza.
4. Si rende, altresì, opportuno un breve riepilogo della corposa analisi resa dal CTU dott. al termine di lunghe e complete operazioni peritali. Persona_7
In particolare, quanto al quadro psicologico di massima relativo ai soggetti coinvolti, il perito ha osservato che:
- la signora “appare in una condizione di equilibrio psichico Pt_1 estremamente fragile, ma soprattutto… da una condizione di grave carenza di consapevolezza del suo stato di salute di bisogno di provvedere a se stessa… prima ancora di poter pensare alla propria genitorialità”, come confermato anche dalla dott.ssa -che la ha in cura- nella relazione psichiatrica allegata in data 11 Per_8 marzo 2025 ove “certifica che la signora seguita dallo scrivente Parte_6 servizio da molti anni per un disturbo depressivo ricorrente in quadro personologico NAS associato ad un disturbo alimentare NAS e a deficit cognitivo di grado lieve/moderato. Conosciuta dai servizi dal 1995 in occasione di rilevanti episodi ansiosi che hanno aperto le porte di un più complesso disturbo depressivo… aggravato in concomitanza di diversi eventi di vita negativi, in particolar modo delle gravidanze in cui è incorsa ed esitate, nel secondo caso, con l'affidamento di entrambi i gemelli e in concomitanza della separazione dal marito. Da allora la paziente si è fatta seguire con più continuità presso lo scrivente servizio con stemperamento delle principali rigidità personologiche e acquisizione di alcune abilità comunicative e di gestione dello stress”;
- la situazione del sig. risulta “caratterizzata da uno stato di alcolismo CP_1 cronico, ha conosciuto una riaccensione, probabilmente si è trattato di una continuità
pagina 10 di 21 con momenti di riaccensione rispetto alla situazione precedente, che comunque non è stata negata dal signor così come è stata riconosciuta anche dal minore CP_1
”; Per_1
- pertanto, in primogenito delle parti “si trova in una posizione delicata rispetto ad entrambi i genitori, mentre i gemelli e risultano positivamente inseriti Per_9 Per_3 nella famiglia affidataria, composta da madre e padre affidatari, qui non nominati per evidente tutela, come richiesto dal Curatore”;
- dal canto loro, e “hanno un'ottima collocazione rispetto ai genitori Per_2 Per_3 affidatari, i quali hanno già tre figli naturali, di età molto superiore a quella dei gemelli, e che comunque, tutti, si sono teneramente occupati della coppia di bambini provvedendo a tutte le loro necessità”;
- in relazione agli incontri dei figli più piccoli con i genitori, “la condizione di sia significativamente più delicata e compromessa rispetto a quella della Per_3 sorella ... Tali incontri avvengono ora con una frequenza opportunamente ridotta Per_2 dal servizio ogni due o tre mesi, dopo essere stati attuati mensilmente”, conseguendone che “la frequenza ogni due o tre mesi, più vicino a tre che a due, è quella che risulta opportuna, una frequenza maggiore risulta destabilizzante”, mentre al contrario
“Interrompere del tutto il legame tra i bambini genitori naturali allo stato delle cose appare una scelta molto sfavorevole per i minori data la continuità stabilitasi, specialmente con la madre”;
- i signori purtroppo non sono dotati di adeguate capacità Pt_1 CP_1 genitoriali, anche perché personalmente gravati da patologie personali di difficile stabilizzazione sia nel caso del padre: alcolismo cronico, che nel caso della madre: Disturbo narcisistico di personalità. In particolare, la signora assume Pt_1 attualmente una terapia psichiatrica consistente, e si dimostra, al di là delle dichiarazioni di intenti, in profondità profondamente resistente e poco compliante ai trattamenti sia farmacologico che psicoterapico”. In altre parole, “gli incontri con i minori e soprattutto in considerazione delle difficoltà, della loro Per_2 Per_3 significativa condizione psicopatologica, decisamente più pronunciata e rischiosa quella di richiedono che siano lasciati sereni, che possano proseguire il Per_3 positivo inserimento presso la famiglia affidataria, che per loro ha provveduto nei modi più pertinenti ed adeguati, e che non venga disturbato quell'equilibrio anche da inopportune interferenze, quali telefonate o accessi diretti, come è accaduto una volta in passato, presso il domicilio degli affidatari, da parte della signora [ ”; Pt_1
Sempre sotto il profilo dell'analisi psicologica, riguardo a , la CTU ha Per_1 constatato l'ottimo profilo scolastico, ma anche la presenza di “un forte tormento interiore, da condotte ossessive esternate in frequenti preoccupazioni sulla necessità di provvedere adeguatamente ai bisogni scolastici”, sottolineando come il gesto forte compiuto nei confronti della madre sia avvenuto a ridosso degli esami di terza media. Circa l'episodio, il perito ha rilevato come “Il ragazzo ha certamente compiuto un gesto molto forte, ma sicuramente la cocciutaggine, l'insistenza della madre, e le
pagina 11 di 21 caratteristiche sostanzialmente “sfinenti” del suo atteggiamento, hanno certamente profondamente influito su questa reazione”. Il consulente tecnico ha altresì sottolineato che la situazione tra madre e figlio si è al momento profondamente stabilizzata, rimanendo tuttavia necessario “vigilare con molta cautela ed attenzione”. L'elaborato ha concluso evidenziando in relazione al primogenito delle parti:
- come “La situazione di presenta criticità sia in ambiente materno, sia in Per_1 ambiente paterno”;
- in ordine al rapporto madre-figlio, come “Con la madre è stata superata la forte reazione di marzo [rectius: aprile – n.d.r.] di quest'anno, attualmente il clima affettivo è buono e positivo, e sostanzialmente il legame madre/figlio è importante, come del resto è sempre stato”, tuttavia trattandosi “di un equilibrio instabile con un ragazzo di 14 anni, tormentato da forti sensi di colpa e da inquietudini, che in parte costituiscono anche il naturale bagaglio di un ragazzo di questa età, ma in gran parte sono anche influenzate dalla complessa situazione familiare”;
- circa il rapporto padre-figlio, come “Le criticità con il padre sono relative a condotte non del tutto opportune che il ragazzo vede e che critica…MA che più volte si è trovato coinvolto nelle vicende tra i genitori e si è poi colpevolizzato per avere in qualche modo dovuto confermare notizie al loro riguardo. va tenuto fuori da Per_1 questa dinamica…Il ragazzo è comunque a conoscenza della condizione proprio padre”. Peraltro, la situazione pare quella di “uno stato di etilismo cronico. In questo quadro vanno incardinate anche difficoltà di rendersi disponibile ad un accesso al Sert, di averlo poi concesso e così via. Si tratta di una altalena nota in questo tipo di pazienti ed è inutile farsi illusioni”. Il dott. ha ritenuto quindi auspicabile che -nonostante lo Persona_7 Per_1 sforzo emotivo richiesto- mantenga un rapporto con entrambi i genitori, come di fatto anche dal ragazzo richiesto, pur rimanendo necessario vigilare per prevenire ulteriori episodi di difficoltà. Ancora, “Da parte di proviene poi una struggente richiesta, fonte di grandi Per_1 tormenti per il ragazzo, che è quella di poter nuovamente riprendere i contatti con i propri fratelli e , desiderio profondo che costituirebbe per il ragazzo un Per_2 Per_3 grande risultato personale, ma che il C.T.U. dubita possa essere allo stato compatibile con una stabilità emotiva e psichica dei gemelli. Quanto ai genitori affidatari dei gemelli, l'indagine peritale ha permesso di appurare come gli stessi “non sono contrari ad un percorso adottivo, ma questo toglierebbe immediatamente a loro questo appannaggio che costituisce un aiuto di rilievo nella situazione nella quale complessivamente ci sono cinque figli e si tratta pertanto di una con famiglia composta da sette persone”. Circa le cause delle criticità nel rapporto genitoriale, le risorse, i limiti ed il grado di accesso che ciascun genitore garantisce all'altro la CTU ha ritenuto che:
- l'episodio di aggressività di verso la madre non presenti il rischio di Per_1 reiterazione, dovendo però essere vigilato, in quanto reazione del ragazzo alla pagina 12 di 21 propensione materna all'insistenza “sino allo sfinimento”, sicché “Al momento è stato suggerito al Servizio di mantenere, ripristinando gli orari del passato, così come lo stesso ragazzo richiede, la collocazione presso la madre, mantenendo anche inalterato l'orario di visita presso il padre, con esclusione della domenica, così come richiesto da ragazzo stesso”, con suggerimento di un allontanamento del ragazzo presso casa della nonna materna (residente nelle vicinanze) per eventuali momenti di criticità;
- quanto a , sussistano criticità anche per la figura paterna “dovute al suo stato Per_1 di alcolismo cronico, per cui non è del tutto adatto da solo a mantenere un rapporto con il ragazzo. Per questa ragione è stato adottato il regime di incontro in presenza dei nonni paterni”, incluso il sig. il quale pur non essendo nonno biologico di CP_3
ha svolto utilmente tale funzione;
Per_1
- nella divergenza delle opinioni delle parti in ordine all'aumento o alla riduzione degli incontri dei gemelli con i genitori, sia ragionevole mantenere l'attuale frequenza di un incontro ogni due o tre mesi “valutando il Servizio volta per volta le condizioni di equilibrio dei genitori”, senza che vi siano “le condizioni per un rientro dei gemelli
e presso i genitori naturali”; Per_2 Per_3
- i due genitori “talora si ostacolano, talora collaborano, talora si ignorano” e
“come coppia di genitori non riescono a riconoscere tale priorità”. Rendendo una sintesi finale sulle condizioni psichiche dei minori, la CTU ha concluso che:
- “può essere rubricato all'interno di un disturbo dell'adattamento, in Per_1 persistenza di una struttura di personalità che presenta alcune fragilità, meritevoli di una attenzione psicoterapica, per una condizione di rischio psicopatologico, oltre una tendenza alla reiterazione di pensieri di qualità ossessiva”;
- e “presentano una condizione di ipodotazione cognitiva, limite nel
Per_2 Per_3 caso di , lieve nel caso di con evidenza di disturbi dell'apprendimento,
Per_2 Per_3 nel caso di trattabili con le normali procedure dell'attività didattica, ed anche
Per_2 ricorrendo a strumenti compensativi e dispensativi;
nel caso di richiedono un Per_3 intervento esperto, e già sta effettuando in questo senso la logopedia con finalità riabilitative, ma anche una attenta valutazione sui dischi di evoluzione psicopatologica”. Pertanto, “in funzione dell'inserimento alla prima media… è opportuno che il Servizio si attivi per disporre le opportune certificazioni, non indispensabili verosimilmente, per la minore , ma sicuramente necessarie per il
Per_2 minore . Per_3
Quanto al regime di responsabilità genitoriale maggiormente adeguato al caso in esame, la CTU ha riferito che per “non vi sono neppure le condizioni per Per_1 ipotizzare di mantenere un affido condiviso” e che “analogo discende il discorso per i minori e per i quali non sussiste esercizio di responsabilità e non Per_2 Per_3 sussistono le condizioni per attivarlo”, apparendo così “del tutto adeguata la proposta del Curatore Speciale: Affido ai Servizi per , con conseguente limitazione della Per_1 responsabilità” ed “affido esclusivo rinforzato ai Servizi, per e con Per_2 Per_3 collocazione presso i genitori affidatari”. pagina 13 di 21 Circa il tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore, il dott. a concluso che: Persona_7
- per va “mantenuta la frequentazione del padre, in presenza dei nonni Per_1 paterni però, ed escludendo la domenica quale giorno controindicato dal padre stesso, oltre che dal ragazzo” che teme di incontrare il padre se non sobrio. È inoltre opportuno che “gli incontri siano liberi, massimo due volte la settimana, ed in presenza dei nonni, con comunicazione alla madre almeno il giorno prima. Sulla domenica, quando il padre non lavora, si può trovare un accordo, essendo in presenza dei nonni”;
- quanto alla frequentazione di con la madre “un pernottamento almeno Per_1 andrebbe ripristinato, poi pian piano, con il monitoraggio dei Servizi, valutarne la estensione”, mentre “le vacanze vanno mantenute secondo i precedenti accordi di Natale e Pasqua, giorni divisi a metà tra i genitori e, tenuto conto delle lunghe vacanze di al mare con i nonni paterni. In quel contesto potrà incontrare il padre. Con la Per_1 madre vi è la consuetudine di 15 giorni tra fine di agosto e settembre a Pinarella di Cervia”;
- in ogni caso si deve vigilare in ordine alla prosecuzione del rapporto tra ed i Per_1 genitori, essendo comunque presente il rischio di riemersione di forti criticità;
- relativamente ai gemelli, invece, “si tratta di mantenere gli incontri con le modalità attuale e limitando la frequenza alla trimestrale, ma anche con ulteriori restrizioni, qualora si rendesse necessario”. Circa gli interventi di sostegno al nucleo familiare, la C.T.U. ha riconosciuto il ruolo assolutamente positivo svolto dal Curatore speciale e dal Servizio sociale, con positivo coinvolgimento dei genitori affidatari quanto ai futuri interventi che si rendano necessari in favore dei gemelli.
, peraltro, “ha necessità di essere ora seguito da una figura professionale, e Per_1 data la sua diffidenza nei confronti dei Servizi, e di tutti gli operatori che hanno raccolto le confidenze e che le hanno dovute documentare e testimoniare, la scelta di un operatore privato apparirebbe quella più opportuna”. In tale quadro i nonni (sia paterni, che la nonna materna) “costituiscono una risorsa alla quale già attualmente ricorre, e alla quale potrà ricorrere nel futuro”, in Per_1 particolare i nonni paterni -Bianchi e sono molto presenti nella vita Pt_3 CP_3 di , incluso il signor il quale pur non essendo il nonno biologico, ne Per_1 CP_3 svolge con efficacia le funzioni. Circa eventuali prospettive evolutive, la conclusione dell'elaborato è stata che “I genitori manterranno la loro stabile instabilità, così come è avvenuto in tutti questi anni, e seguendo le linee evolutive della loro condizione psicopatologica”. Le conclusioni della perizia sono state condivise dalla Curatrice speciale, dall'avv. LELLI per il sig. nonché -con minimali osservazioni quanto alle già mutate CP_1 frequenze di visita di alla madre- dall'avv. NICOLINI per la sig.ra Per_1 Pt_1
5. Tanto premesso, si può passare alla valutazione delle domande sottoposte all'esame del Tribunale.
pagina 14 di 21 5a.Va confermata l'inammissibilità -già disposta con l'ordinanza del 5 settembre 2024- delle domande del sig. relative alla condanna della ricorrente al CP_1 pagamento di euro 864,00 nonché di 1.093,00 euro (o delle diverse somme ritenute di giustizia), per le spese odontoiatriche di ed altre spese straordinarie sostenute per Per_1 il minore. Secondo infatti la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. non può farsi luogo al simultaneus processus in caso di cumulo di domande assoggettate a riti differenti al di fuori delle ipotesi qualificate di connessione
“per subordinazione” o “forte” di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., restando esclusa la possibilità di una semplice connessione ai sensi degli artt. 33 o 103 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 27386/2014; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18870/2014). Nella presente causa vi è il cumulo di domande attinenti da un lato al rapporto matrimoniale e alla responsabilità genitoriale, assoggettate al rito della famiglia, e dall'altro lato alla richiesta di pagamento somma, assoggettata al rito ordinario: tra le due istanze, tuttavia, non sussiste alcuna connessione “forte”, essendovi unicamente connessione soggettiva e parziale connessione per causa petendi, ciò che, secondo il principio testé esposto, osta alla celebrazione del simultaneus processus. La stessa Cassazione ha peraltro di recente chiarito che l'inammissibilità del cumulo di domande deve essere eccepita o rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza, in applicazione analogica dell'art. 40, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18870/2014). Nel caso di specie, in effetti, ciò è avvenuto, avendo la Giudice delegata sollevato tempestivamente la questione. 5b. Deve, poi, rilevarsi l'integrale condivisibilità delle valutazioni del dott. frutto di un lavoro attento, esaustivo, condotto con metodologia Persona_7 corretta e adeguatamente argomentato sulla base delle risultanze delle operazioni. Del resto, come è noto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr., per tutte, Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504). Il fatto stesso, del resto, che la Curatrice speciale, nonché le difese delle parti abbiano ritenuto condivisibili le risultanze dell'indagine peritale conferma ulteriormente la bontà dei dati raccolti, nonché la ragionevolezza dell'elaborazione dei medesimi e delle soluzioni proposte rispetto alle criticità rilevate. Per tutte le ragioni esposte esaustivamente in perizia, deve essere confermato l'affidamento di tutti e tre i minori , e al Servizio sociale, con Per_1 Per_2 Per_3 facoltà per quest'ultimo di adottare tutte le decisioni che si rendano necessarie in materia scolastica, sanitaria e conseguente limitazione della responsabilità genitoriale in capo ai genitori, ai sensi dell'art. 5bis legge 184/1983. pagina 15 di 21 La consulenza tecnica, infatti, ha esposto un quadro estremamente preoccupante in ordine alla capacità genitoriale dei sig.ri e Per le ragioni sopra Pt_1 CP_1 esposte le conclusioni a cui è giunta il dott. ebbono essere condivise. Persona_7
Infatti, come sopra ampiamente ricostruito, permane nella ricorrente un quadro di salute psichica che non le consente di poter assolvere adeguatamente ai faticosi compiti richiesti da una piena genitorialità, mentre il resistente non è allo stato riuscito a risolvere le gravi problematiche di alcolismo che lo affliggono e che, anzi, lo hanno di recente portato anche alla perdita del posto di lavoro, come riferito in udienza e confermato dal deposito documentale (in data 27 novembre 2025) della lettera di licenziamento. Alla luce delle sopra esposte considerazioni deve essere confermato l'affido esclusivo e rafforzato dei tre minori ai servizi sociali e la correlata limitazione della responsabilità genitoriale dei signori Pt_1 CP_1
All'ente affidatario debbono essere attribuiti i compiti che verranno indicati in dispositivo e che sono stati individuati alla luce della storia del nucleo, di quanto raccolto nel corso del sopra richiamato monitoraggio svolto dai Servizi, nonché per tutte le considerazioni svolte nell'indagine peritale e sopra esaustivamente ricostruite. Data la gravità della situazione, la durata dell'affido al servizio sociale deve essere determinata in due anni. 5c. Nell'ottica dell'auspicata riacquisizione della capacità genitoriale alle parti va prescritto di attenersi alle indicazioni dell'ente affidatario e di collaborare con lo stesso. Inoltre, sebbene il Tribunale non abbia il potere di imporre alle persone maggiorenni di seguire percorsi di sostegno, nondimeno è opportuno invitare:
- il sig. a continuare il proprio percorso di riabilitazione presso il CP_1
Se.R.D;
- la sig.ra proseguire il proprio percorso presso il C.S.M. Pt_1
È solamente, infatti, tramite un pieno recupero delle proprie ottimali condizioni psichiche, di salute e di vita che si ravvisa la possibilità dell'auspicabile ripristino della responsabilità genitoriale. 5d. Quanto al collocamento dei minori ed al regime di visita con i genitori. Deve confermarsi il collocamento di e presso la famiglia affidataria, Per_2 Per_3 la quale si è dimostrata indubbiamente all'altezza del prendersi cura di questi e che tanta passione disinteressata ha dedicato a tale faticoso compito. Come condivisibilmente rilevato nella C.T.U. e confortato dalle risultanze in atti circa quanto avvenuto dall'instaurazione dell'originario procedimento di separazione ad oggi, si rende opportuno allo stato confermare le visite protette dei gemelli con i genitori secondo l'attuale ratio di una ogni tre mesi. Una maggior frequenza degli incontri, si è visto con evidenza, ad oggi recherebbe eccessivo pregiudizio alla serenità emotiva e psicologica dei due minori. Va, del pari, confermata l'attuale collocazione di presso la nonna paterna ed Per_1 il di lei compagno sig. CP_3
pagina 16 di 21 La complessiva lettura degli atti di causa, confortati dalla condivisibile analisi del dott. non rende allo stato consigliabile il ricollocamento di Persona_7 Per_1 presso la madre. Troppi sono, infatti, i rischi connessi alla delicata situazione psico- emotiva del ragazzo e al fragile assetto relazionale tra lo stesso e la signora Pt_1 pesa in proposito il preoccupante episodio dell'aprile 2024 il quale rimane a monito del malessere -tuttora apparso latente- dovuto alle pressioni emotive date da un eccessivo e prolungato contatto tra madre e figlio. In ragione di quanto evidenziato in C.T.U. e riportato nel paragrafo precedente esaustivamente deve essere disposta per MA il seguente calendario di incontri:
- visite della madre: il martedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00, cenando con lui;
dall'uscita da scuola del sabato sino alle 21.00 della domenica, cenando con lui;
- visite del padre: due pomeriggi la settimana, esclusivamente alla presenza della nonna paterna o del sig. CP_3
- vacanze estive: una settimana da trascorrere assieme alla madre. Per quanto pessimistiche le conclusioni rassegnate dal CTU quanto ad una ripresa della frequentazione di con i propri fratelli, non si ritiene allo stato totalmente da Per_1 escludersi una simile possibilità, demandando alla cauta e prudente valutazione del Servizio se, come e con quale frequenza riprendere tali incontri. 5e. Al disposto collocamento di presso i nonni paterni -estranei al corrente Per_1 giudizio- segue la revoca del contributo per il mantenimento ordinario precedentemente posto a carico del sig. CP_1
5f. Deve, confermarsi, inoltre la nomina della Curatrice speciale per la riscontrata ed indubbia utilità di tale figura di supporto di , e Per_1 Per_2 Per_3
Per l'idoneità dimostrata dall'avv. CIAMPA nello svolgimento delle proprie funzioni si rende assolutamente opportuna una conferma della stessa in tale incarico. 5g. Va altresì confermata l'autorizzazione resa dalla Giudice designata con il decreto del 28 agosto 2025 all'apertura di un libretto postale intestato a ai Persona_3 fini dell'accredito dell'indennità di frequenza erogata dall' , in ragione dell'utilità CP_2 che tale ordinata soluzione gestoria è in grado di apportare al governo delle finanze del minore. 5h. Deve essere, inoltre, rigettata la domanda della sig.ra quanto al Pt_1 riconoscimento di un assegno divorzile. Ella, infatti, risulta titolare di quote di diversi immobili a Casalecchio di Reno (porzioni di un negozio, di un immobile a uso commerciale, di un posto auto non locato, di un terreno, nonché un usufrutto su altri beni immobiliari), i quali tuttavia le hanno generato il contenuto reddito di circa 1.264,00 tanto per il 2022 quanto per il 2023. La ricorrente, inoltre, beneficia di un comodato gratuito dell'abitazione di residenza di Casalecchio di Reno, via Alessandro Volta n. 5, sostenendo quindi costi abitativi legati alle sole spese per utenze e tassa sui rifiuti. Ancora, la sig.ra è invalida all'80%, con un incremento di tale Pt_1 percentuale da ultimo registrato nel maggio 2024, condizione che comprime le sue capacità lavorative e, quindi, reddituali, avendo negli anni trovato impiego pagina 17 di 21 esclusivamente tramite corsi di formazione e per importi: nel 2022 pari ad euro 5.417,00 netti complessivi;
nel 2023 per euro 5.682,00 netti totali. Dal canto suo, il sig. sino al progressivo declino della propria situazione CP_1 lavorativa, a cagione dei problemi di dipendenza da sostanze alcoliche, ha avuto redditi netti per il 2022 pari a euro 22.820,00 (1.902 al mese), per il 2023 pari a euro 18.197,00 (1.516,00 mensili) e per il 2024 pari a euro 18.469,00 (1.539,00 al mese). Il deterioramento che la condizione di alcolismo ha provocato sulle entrate finanziarie del resistente, come si è potuto originariamente ravvisare già a far tempo dalla decisione del datore di lavoro -Cooperativa OM OD- di escluderlo dalla guida di automezzi, determinando così la decurtazione della relativa indennità dall'emolumento stipendiale. A oggi il signor risulta disoccupato e con una capacità lavorativa e CP_1 reddituale in forte discussione a causa della dipendenza dall'alcool che lo affligge, non risulta proprietario di immobili e sostiene un canone di locazione di euro 430,00 mensili per la propria abitazione. Se è vero che si pongono evidenti aspetti di rimproverabilità al resistente per l'attuale situazione economica, lavorativa e finanziaria in cui lo stesso versa, è altrettanto vero che l'attuale condizione di disoccupazione dello stesso e le non rosee prospettive di immediato reimpiego vengono ad escludere completamente una disparità di redditi -anche solo potenziale- tra questi e la signora Pt_1
Ne consegue, allo stato, il rigetto della domanda di assegno, salva sempre la facoltà per la ricorrente di una domanda di modifica delle condizioni di divorzio al mutare degli assetti fondanti tale capo della decisione.
6. Le spese di lite tra i signori e debbono essere Pt_1 CP_1 integralmente compensate. Vanno inoltre poste a carico degli stessi (e dell'Erario, per la quota della signora le spese di C.T.U. liquidate in via definitiva come da decreto della Giudice Pt_1 designata del 22 aprile 2025. I due genitori debbono invece essere condannati, in solido tra loro, a rifondere all'Erario le spese della costituzione della Curatrice speciale, atteso che essi con il loro comportamento ne hanno imposto la nomina. Di conseguenza ne debbono sostenere i costi. Essendo i minori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto deve essere eseguito dalle due parti private in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 D.P.R. n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute
pagina 18 di 21 dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). I compensi debbono essere quantificati sulla base del valore indeterminato della causa e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 in vigore all'epoca del compimento delle ultime attività professionali, quantificando il dovuto nel valore medio di tutte e quattro le fasi, data la complessità del procedimento, oltre a un aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida , e ai servizi sociali territorialmente competenti per il Per_1 Per_2 Per_3 periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza, dando loro il seguente mandato:
- assumere le scelte di natura straordinaria relative ai minori in ambito sanitario, scolastico, d'istruzione ed educazione, con obbligo di comunicare in via preventiva e se possibile condividere con i genitori tali scelte e di agire in autonomia ed anche in difformità rispetto al parere dei signori nonché provvedere alle Pt_1 CP_1 pratiche burocratiche afferenti a , e (ad esempio rilascio o Per_1 Per_3 Per_2 rinnovo dei documenti, anche validi per l'espatrio);
- vigilare sulla condizione del nucleo, avendo in particolare riguardo alle prescrizioni di seguito esposte: a) monitorare la frequentazione di con il padre -in ossequio a quanto Per_1 disposto con la presente pronuncia- nonché avviare con la massima possibile celerità un percorso di psicoterapia del minore, coinvolgendo il ragazzo affinché ne comprenda l'utilità e condivida tale scelta terapeutica;
b) per i gemelli e avviare ogni possibile percorso diagnostico e Per_2 Per_3 terapeutico atto a garantirne il benessere psicofisico, nonché verificare l'efficacia dei percorsi e progetti -tanto sanitari, quanto di altra natura- avviati dalla coppia collocataria;
c) sostenere la coppia collocataria dei gemelli nella funzione di accoglienza e cura dei bambini;
d) sostenere i signori ella loro funzione, attivando ogni Pt_1 CP_1 strumento utile ad aiutarli nel migliorare la propria condizione personale, nonché
pagina 19 di 21 la loro relazione con i tre figli;
e) organizzare la frequentazione di e con il padre e la madre, Per_2 Per_3 inizialmente con modalità protette, e cadenza di una volta ogni tre mesi, ma con la facoltà di modificare il calendario aumentando la frequenza, riducendola, ovvero sospendendoli se fonte di disagio per i minori;
f) valutare l'opportunità di organizzare incontri tra e i gemelli, qualora non Per_1 risultino pregiudizievoli per questi ultimi;
g) fornire ai signori e informazioni sui gemelli, avendo Pt_1 CP_1 tuttavia riguardo alla protezione degli stessi e dunque bilanciando il diritto dei genitori ad essere informati sui due minori e quello di questi ultimi alla serenità della propria vita familiare;
h) prescrivere: i) ai genitori di attenersi alle indicazioni fornite dai Servizi e di collaborare con gli stessi quando saranno interpellati sulle scelte di maggior rilievo per i figli;
ii) alla sig.ra di astenersi dal contattare con ogni Pt_1 mezzo la coppia collocataria dei gemelli;
2) prescrive a e a di attenersi alle indicazioni Parte_1 Controparte_1 dell'ente affidatario e di collaborare con lo stesso;
3) nell'ottica dell'auspicato riacquisto della capacità genitoriale, invita:
- il signor a continuare il proprio percorso di riabilitazione presso il CP_1
Se.R.D;
- la signora lla prosecuzione del proprio percorso presso il C.S.M.; Pt_1
4) dispone la collocazione:
- di e presso l'attuale famiglia affidataria;
Per_2 Per_3
- di presso la nonna paterna, Per_1 Parte_3
5) dispone che e vedano il padre e la madre, inizialmente con modalità Per_2 Per_3 protette, e con cadenza di una volta ogni tre mesi, con la facoltà per il Servizio di modificare il calendario aumentandone la frequenza, riducendola, ovvero sospendendoli se fonte di disagio per i minori;
6) dispone che : Per_1
- veda la madre: il martedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00 e cenando con lei;
dall'uscita da scuola del sabato sino alle 21.00 della domenica e cenando con lei;
- veda il padre: due pomeriggi la settimana, esclusivamente alla presenza della nonna paterna o del sig. CP_3
- nelle vacanze estive possa trascorrere una settimana di villeggiatura con la madre. 7) salvo per il pregresso quanto stabilito nei precedenti provvedimenti, a partire dal settembre 2024 (data di collocamento di presso i nonni) revoca l'obbligo a Per_1 carico del signor di versare alla signora la somma mensile di CP_1 Pt_1
250,00 euro a titolo di mantenimento ordinario del primogenito;
8) nomina curatrice speciale dei minori l'Avv. Annamaria CIAMPA, cui sono attribuiti i compiti di vigilare sulle condizioni degli stessi;
9) conferma l'autorizzazione al Direttore pro-tempore di ASC Insieme all'apertura di un libretto postale intestato al minore nato a [...] il [...], Persona_3
pagina 20 di 21 affinché possa accreditare su detto libretto le cifre mensili spettanti al minore a CP_2 titolo di indennità di frequenza (L.104/1992) comprese le mensilità arretrate e autorizza il Direttore ad utilizzare tali somme per terapie riabilitative (non previste dal SSN), per la partecipazione ad attività sportive, ricreative e di socializzazione, tenendo conto delle difficoltà del bambino nello svolgimento delle normali attività, nonché altre attività ritenute utili anche mediante confronto con la NPI;
10) ordina, per l'effetto, al Direttore pro-tempore di di relazionare al Parte_7
Giudice Tutelare con frequenza annuale in merito al pertinente utilizzo dell'indennità di frequenza percepita dal minore Persona_3
11) dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza semestrale (a decorrere dalla mensilità di giugno 2026);
12) onera i Servizi Sociali di indicare entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il nominativo del responsabile dell'affidamento;
13) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da Parte_1
14) dichiara inammissibili le domande formulate dal sig. per la condanna CP_1 della ricorrente al rimborso della parte a proprio carico delle spese odontoiatriche ed altre spese straordinarie sostenute per;
Per_1
15) compensa integralmente le spese di lite tra i signori Pt_1 CP_1
16) condanna i signori pagare all'Erario, in solido tra loro, le Pt_1 CP_1 spese di costituzione della curatrice speciale, che liquida in complessivi 10.000,00 euro, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
17) pone a carico del signor e, per la quota della signora CP_1 Pt_1 dell'Erario le spese di C.T.U, liquidate in via definitiva in 2.000,00 euro, come da decreto della Giudice designata del 22 aprile 2025. Si comunichi ai servizi sociali affidatari. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 3 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Tania NICOLINI, presso C.F._1 il cui studio, in Bologna, via Marsili n. 7, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Stefano LELLI, presso il cui studio, in Zola Predosa (BO) Risorgimento n. 151/b, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M. Avv. Annamaria CIAMPA, quale curatrice dei minori , e Per_1 Per_2 Per_3
[...]
*** Oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c..
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 25 settembre 2025:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, disporre, per le ragioni che verranno illustrate nel proseguo del procedimento e negli atti conclusivi, che: 1) il figlio , oggi Per_1 quindicenne, venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla salute del figlio saranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Alla madre verrà delegata la gestione della quotidianità e assumerà le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) il pagina 1 di 21 padre, in considerazione delle proprie problematiche di salute e dell'età di e dei suoi impegni Per_1 sportivi, possa vedere il figlio liberamente presso la casa dei nonni paterni, o altrove purché in presenza degli stessi, ciò anche per i periodi festivi e di vacanza;
in via subordinata, sia disposta secondo giustizia la modalità di frequentazione tra il padre e;
3) il Sig. Per_1 Controparte_1 provveda al mantenimento ordinario di versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese Per_1 l'importo mensile di € 294,25 (prossima rivalutazione ISTAT a ottobre 2025); 4) sia posto a carico del padre altresì il 50% delle spese straordinarie secondo i criteri e le modalità stabilite nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” adottato dal Tribunale di Bologna il 09.08.2017 e da intendersi qui integralmente richiamato;
5) sia confermato l'affido ai Servizi Sociali e la collocazione extra-familiare a tempo pieno dei gemelli e secondo le modalità già in Per_3 Per_2 atto, nonché gli incontri tra i genitori ed i gemelli nella forma dell'incontro protetto, con cadenza mensile (da poter modificare secondo le esigenze e gli sviluppi della situazione), mandando allo stesso servizio sociale per la loro concreta attuazione;
in subordine, sia disposta secondo giustizia la modalità di frequentazione tra i gemelli e e la madre;
6) sia confermata, per la durata Per_2 Per_3 di 24 mesi, la supervisione e la vigilanza del Servizio Sociale territorialmente competente sul nucleo familiare, con incarico di depositare relazioni bimestrali che diano atto degli sviluppi intervenuti;
7) il Sig. sia tenuto al versamento di un assegno divorzile in favore della sig.ra pari a € CP_1 Pt_1
235,40 (prossima rivalutazione ISTAT a ottobre 2025). Con vittoria di spese, competenze di causa.”
La resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 23 settembre 2025
“Che il Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, voglia: - disporre che i figli minori
e vengano affidati esclusivamente ai Servizi Sociali con collocazione presso i genitori Per_2 Per_3 affidatari:
- disporre, che il figlio sia affidato ai Servizi Sociali con limitazione della responsabilità e con Per_1 collocazione prevalentemente presso i nonni paterni con ogni conseguente provvedimento riguardo al diritto di visita del padre e della madre, tenendo conto delle autonomie personali del figlio minore e della sua capacità di gestire autonomamente la permanenza con l'uno o l'altro genitore.
- revocare il contributo al mantenimento versato dal sig. alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento del figlio : Per_1
- ordinare che la sig.ra versi al sig. la somma che sarà ritenuta di Parte_1 Controparte_1 giustizia a titolo di contributo al mantenimento del figlio : Per_1
- ordinare che la sig.ra versi a favore del sig, il 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio secondo i criteri e le modalità stabilite nel Per_1 vigente “Protocollo sulle spese straordinarie” adottate dal Tribunale di Bologna:
- ordinare in via definitiva alla sig.ra e/o a di autorizzare l'erogazione del 50% Parte_1 CP_2 dell'assegno unico a favore del sig. : Controparte_1
- condannare la sig.ra a pagare al sig. la somma di euro 864,00, o Parte_1 Controparte_1 quella somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, pari al 50% del costo della protesi ortodontica del figlio : Per_1
- condannare la sig.ra a pagare al la somma di euro 1.093,00 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso delle spese sostenute a favore del figlio Per_1
- condannare la sig.ra a pagare al sig. l'intero compenso liquidato Parte_1 Controparte_1 al CTU dr. pari ad euro euro 2.440,00 comprensiva di accessori fiscali;
Persona_4
- revocare l'assegno divorzile oggi versato dal sig. alla sig.ra e CP_1 Parte_1
- dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno divorzile:
- revocare il decreto del 28.02.2023, emesso da codesto Tribunale il 28.02.2023 nel procedimento n. 17038/2022 R.G., contenente ordine alla società cooperativa quale soggetto Parte_2
pagina 2 di 21 obbligato a versare mensilmente la retribuzione a , di versare, ogni mese, Controparte_1 direttamente alla sig.ra la somma mensile die uro 526,40, di cui 229,69 per il di lei Parte_1 mantenimento, ed euro 296,71 per il mantenimento del figlio. Con vittoria di spese e compensi legali. In via istruttoria: Si chiede che ai sensi dell'art 210 cpc la sig.ra Pt_1
- produca certificazione attestante il reddito percepito nell'anno 2023
- produca denuncia di successione di Persona_5
- produca estratto del/i conto/i corrente/i di degli anni 2017-2018-2019 Persona_5
- produca estratto del proprio conto corrente bancario degli ultimi tre anni
- produca documentazione attestante l'alienazione di immobile.
- produca documentazione attestante l'assegno unico da Lei percepito. Si chiede inoltre ammissione di prova per interrogatorio e per teste” con formulazione di capitoli di prova testimoniale.
La curatrice speciale ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 28 ottobre 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Bologna, ogni contraria istanza disattesa:
- Disporre l'affido dei minori , e al Servizio Sociale territoriale ASC Per_1 Per_2 Persona_3 Insieme con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale in capo ai genitori Pt_1 e ai sensi dell'art. 5bis legge 184/1983;
[...] Controparte_1
- Confermare la collocazione del minore presso la nonna paterna signora Persona_6 [...] e il di lei marito per quattro giorni alla settimana nonchè presso la madre per tre Pt_3 CP_3 giorni alla settimana secondo le indicazioni del Servizio Sociale;
i minori e Per_2 Persona_3 permarranno presso la coppia dove sono tuttora collocati;
l'Ente Pubblico affidatario avrà l'onere di assumere le decisioni di natura straordinaria nell'interesse dei tre minori in campo sanitario, di istruzione ed educazione compreso l'ambito sportivo, di scelta religiosa, di utilizzo e gestione del diritto d'immagine dei minori;
il Servizio Sociale dovrà preventivamente interpellare e coinvolgere i genitori con l'obiettivo, se possibile, di condividere con loro tali scelte, tuttavia in mancanza di accordo dei genitori, di loro incolpevole inerzia o di immotivata opposizione, il Servizio Sociale potrà e dovrà decidere in autonomia;
i genitori osserveranno sempre un atteggiamento ed un contegno di reciproco rispetto l'uno nei confronti dell'altro, e saranno sempre massimamente rispettosi dei bisogni dei minori, nell'ottica della collaborazione con l'Ente affidatario;
per il figlio , le decisioni di Per_1 natura ordinaria saranno assunte dalla nonna paterna e da ciascun genitore nel momento in cui il figlio permane con la nonna paterna, la madre o il padre;
per i minori e le Per_1 Per_2 Per_3 decisioni di natura ordinaria saranno assunte dalla coppia presso la quale i bambini sono collocati;
l'Ente affidatario avrà l'onere di dare comunicazione dell'affido all'Ufficio del Giudice Tutelare, al quale dovrà relazionare in merito alla condizione dei minori con frequenza trimestrale, salvo urgenze.
- Confermare l'autorizzazione al Direttore pro-tempore di ASC Insieme all'apertura di un libretto postale intestato al minore nato a [...] il [...], affinchè possa Persona_3 CP_2 accreditare su detto libretto le cifre mensili spettanti al minore a titolo di indennità di frequenza (L.104/1992) comprese le mensilità arretrate, nonché autorizzare il Direttore ad utilizzare tali somme per terapie riabilitative (non previste dal SSN), per la partecipazione ad attività sportive, ricreative e di socializzazione, tenendo conto delle difficoltà del bambino nello svolgimento delle normali attività, nonché altre attività ritenute utili anche mediante confronto con la NPI. Il Direttore pro-tempore di ASC Insieme relazionerà al Giudice Tutelare in merito al pertinente utilizzo dell'indennità di frequenza percepita dal minore con frequenza annuale. Persona_3
- Disporre che la frequentazione di con il padre sia libera, considerata l'età del minore, Per_1 tuttavia sarà condizionata dalla presenza dei nonni paterni;
la frequentazione dei minori e Per_2 pagina 3 di 21 con i genitori sarà gestita ed organizzata dall'Ente affidatario come precisato oltre. Il Per_3 Servizio Sociale valuterà l'opportunità o meno di organizzare degli incontri tra il minore ed i Per_1 fratelli e Per_2 Per_3
- Disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio nella misura Controparte_1 Per_1 di €. 150,00 (centocinquanta/00) mensili, rivalutabili anno per anno in base all'indice Istat, da corrispondere alla nonna paterna signora entro il giorno 5 di ogni mese;
la madre Parte_3 provvederà al mantenimento di in forma diretta stante la collocazione presso di lei del minore Per_1 per tre giorni alla settimana;
la madre ed il padre contribuiranno al pagamento delle spese extra assegno per nella misura del 50% ciascuno e si applicherà il Protocollo del Tribunale di Per_1 Bologna vigente;
l'assegno unico per il figlio sarà suddiviso tra i genitori al 50% ciascuno.
- Disporre che il signor contribuisca al mantenimento della signora nella misura che CP_1 Pt_1 si riterrà di Giustizia.
- Incaricare il Servizio Socio-Sanitario di: 1) predisporre per il minore un progetto di Per_1 psicoterapia personale, coinvolgendo il ragazzo in via preventiva affinché ne comprenda l'utilità e possa condividerlo;
2) monitorare e vigilare sulla condizione del nucleo e per monitorare la Per_1 sua frequentazione col padre che dovrebbe avvenire alla presenza della nonna paterna e del di lei coniuge signor 3) proseguire nella presa in carico Socio-Sanitaria per i due gemelli CP_3
e attivando ogni possibile percorso diagnostico e terapeutico atto a garantire il loro Per_2 Per_3 benessere psico-fisico; 4) verificare l'efficacia dei percorsi e progetti privati, sia sanitari che di altra natura, attivati dalla coppia collocataria dei gemelli;
5) sostenere la coppia collocataria dei gemelli nella loro funzione di accoglienza e cura dei minori;
6) sostenere i genitori nella loro funzione attivando ogni utile strumento affinché possano migliorare la loro condizione personale e di conseguenza la relazione con i figli;
7) gestire ed organizzare la frequentazione tra i minori e Per_2 e ciascun genitore con i tempi, le modalità e la frequenza che verrà ritenuta possibile e non Per_3 disturbante per i bambini, con la possibilità di modificare nel tempo il calendario delle visite e di sospenderle qualora siano fonte di disagio per i minori;
valutare l'opportunità di organizzare incontri tra e i fratelli e 8) fornire ai genitori le informazioni sui figli minori e Per_1 Per_2 Per_3 Per_2
avuto tuttavia riguardo alla protezione degli stessi, affinchè sia bilanciato il diritto dei Per_3 genitori di essere informati sui figli, con l'interesse e il diritto dei figli alla serenità della vita familiare, al fine di evitare interferenze con l'operato della coppia collocataria dei gemelli.
- Prescrivere ai genitori di attenersi alle indicazioni fornite loro dai Servizi Socio-Sanitari, collaborando con essi nella gestione dei figli quando saranno interpellati rispetto alle scelte di maggior interesse;
suggerire ai genitori l'opportunità di prendersi cura di sé stessi (SerD per il signor e CSM per la signora attraverso i rispettivi percorsi di riabilitazione e cura, di cui CP_1 Pt_1 possono usufruire tramite il Servizio Sanitario;
inibire ai genitori l'uso delle immagini dei minori, la pubblicazione e diffusione delle stesse via Internet e sui social media attraverso qualunque mezzo.
- Prescrivere alla signora di astenersi dal contattare in ogni modo e con ogni mezzo Parte_1 (telefonico, mail, internet o altro) la coppia collocataria dei figli e Le informazioni Per_2 Per_3 sullo stato dei bambini saranno fornite dall'Ente affidatario come sopra indicato.
- Liquidare alla curatrice speciale il compenso professionale oltre oneri come per legge, in quanto i minori sono stati ammessi al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, come da separata istanza che si andrà a depositare.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Casalecchio di Reno (BO) il 6 settembre 2008.
pagina 4 di 21 Dall'unione sono nati (il 10 maggio 2010) e i gemelli e (il Per_1 Per_3 Per_2
13 marzo 2014). Con decreto provvisorio adottato il 17 luglio 2014 il Tribunale per i Minorenni, adito dal P.M., ha affidato i tre bambini al servizio sociale, allocandoli presso la madre. Con successivo provvedimento del 9 settembre 2015, poi confermato con decreto definitivo del 16 novembre 2016, lo stesso Tribunale ha previsto per i due figli più piccoli il collocamento extrafamiliare. Con sentenza n. 1406/2020, pubblicata il 12 ottobre 2020, il Tribunale di Bologna, oltre a dichiarare la separazione personale tra le parti:
- ha affidato al servizio sociale, collocandolo presso la signora e Per_1 Pt_4 disponendo che il padre lo potesse incontrare liberamente previo accordo con la madre e con il servizio e, in ogni caso, a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina, un pomeriggio nelle settimane in cui lo teneva nel weekend e due nelle altre, nonché sette giorni nelle vacanze natalizie, tre in quelle pasquali e quattro settimane non consecutive in quelle estive;
- ha affidato e in via esclusiva rafforzata ai servizi sociali, Per_2 Per_3 conferendo loro il potere di adottare ogni decisione di maggiore interesse relativa ai gemelli in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, disponendo il collocamento extra-familiare a tempo pieno e prevedendo che i genitori li potessero vedere con modalità protetta;
- ha posto a carico del signor 'obbligo di versare alla signora CP_1 Pt_1 la somma mensile di 250,00 euro come contributo al mantenimento ordinario di , Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ha onerato il marito di versare 200,00 euro al mese per il mantenimento della moglie. Con decreto n. 3408/23 pubblicato il 7 marzo 2023 (ed emendato da errore materiale con il successivo provvedimento n. 7247/24 del 26 aprile 2024) il Tribunale di Bologna, in accoglimento di una richiesta della signora ha ordinato alla società Pt_1 cooperativa , datrice di lavoro del signor di Parte_2 CP_1 versare ogni mese direttamente alla signora la somma mensile di Parte_1
526,40 euro (di cui 229,69 per il mantenimento della ricorrente e 296,71 per quello di
). Per_1
2. Con ricorso depositato il 1° febbraio 2024 ha domandato che Parte_1 sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, quanto ai figli, che siano affidati ai genitori in forma condivisa e collocati presso di lei, con previsione di un calendario di visita per gli incontri paterni. Ha domandato, inoltre, che sia posto a carico del signor l'obbligo di CP_1 versarle l'importo mensile di 292,25 euro per il mantenimento ordinario di e di Per_1 complessivi 300,00 euro per i gemelli, oltre che di sostenere la metà delle spese straordinarie effettuate per i figli. Ha inoltre chiesto un contributo per il proprio mantenimento di 233,80 euro.
pagina 5 di 21 Si è costituito il signor non opponendosi alla dichiarazione della CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e domandando per il resto che e Per_2 siano affidati secondo il regime giudicato più opportuno e che resti Per_3 Per_1 affidato ai servizi sociali con collocamento presso di sé. Ha chiesto inoltre anche che sia revocato il contributo a suo carico per il mantenimento del primogenito e che la signora gli versi la somma giudicata più opportuna per il mantenimento ordinario Pt_1 del ragazzo, oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, ha domandato che sia allocato presso la madre;
che sia Per_1 stabilito un ampio calendario di visita in suo favore;
che sia posto a suo carico un contributo di 150,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del primogenito, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che sia ordinato alla signora o all' di Pt_1 CP_2 autorizzare l'erogazione in suo favore della metà dell'importo dell'assegno unico, fino a ora incassato integralmente dalla moglie. Ha poi domandato che la controparte sia condannata a corrispondergli le somme di 864,00 euro e di 1.093,00 euro, o quelle maggiori ritenute di giustizia, corrispondenti rispettivamente al 50% di quella versata per la protesi ortodontica di e alle spese Per_1 da lui anticipate. Infine, ha chiesto che sia dichiarato che egli nulla deve alla moglie a titolo di assegno divorzile e che sia revocato il provvedimento che ha previsto il pagamento diretto da parte del suo datore di lavoro degli importi stabiliti in sede di separazione come contributi al mantenimento di e della signora Per_1 Pt_1
Si è costituita in giudizio la curatrice speciale Avv. Annamaria CIAMPA, la quale ha domandato la conferma dell'affido esclusivo rafforzato di e ai servizi Per_2 Per_3 sociali con collocamento presso la famiglia di attuale collocazione, la prosecuzione dei percorsi sanitari ed educativi in corso in loro favore e la conferma dell'attuale regime di visita dei genitori. Quanto a , ha richiesto che sia conferito mandato ai Servizi sociali con Per_1
l'individuazione di compiti specifici per assicurare la necessaria funzione di supporto e assistenza ai genitori e ai figli e per vigilare sulla corretta attuazione del provvedimento nell'interesse di questi ultimi. Ha domandato altresì che sia autorizzato il servizio sociale a provvedere alla richiesta di rilascio del passaporto per i tre minori e che siano organizzati incontri protetti tra i fratelli , e qualora ritenuti utili. Per_1 Per_2 Per_3
Ha inoltre chiesto che siano sentiti il primogenito delle parti e i collocatari dei gemelli. Nelle udienze del 14 maggio 2024, del 2 luglio 2024 e del 3 settembre 2024 sono stati ascoltati rispettivamente i coniugi, le assistenti sociali Sabrina COLLINA ed
[...]
e l'educatrice HE ROSSINI, nonché il figlio primogenito delle Tes_1 parti . Per_1
Da aprile 2024, in seguito a un'aggressione alla signora si è Pt_1 Per_1 trasferito a casa del padre. Alla citata udienza del 3 settembre 2024, inoltre, la ricorrente ha rinunciato alla pagina 6 di 21 domanda di collocamento dei gemelli presso di sé e la Giudice si è riservata di adottare i provvedimenti urgenti. Con ordinanza del 5 settembre 2024 la Giudice ha:
- confermato le vigenti condizioni di affido di e Per_2 Per_3
- affidato in forma condivisa ai genitori con collocamento presso la nonna Per_1 paterna e vigilanza dei Servizi sociali;
Parte_3
- regolamentato le visite del minore alla madre e previsto che incontri col padre solo alla presenza della nonna paterna (o del marito di lei) sino all'utile completamento da parte del sig. i percorso presso il Se.R.D.; CP_1
- revocato l'obbligo a carico del resistente di versamento in favore della ricorrente del contributo per il mantenimento ordinario di e quello a carico della “Soc. Per_1
Coop. OM OD a r.l.” di pagare alla ricorrente l'importo mensile di 296,71 euro detraendolo dallo stipendio del resistente;
- disposto l'erogazione dell'assegno unico in favore di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
- confermato le restanti statuizioni della sentenza di separazione. La Giudice ha, infine, disposto una consulenza tecnica di ufficio e nominato per l'incarico il dott. Persona_7
Con sentenza del 6 settembre 2024 l'intestato Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ordinando l'annotazione Pt_1 CP_1 al competente ufficiale dello stato civile. Nell'udienza del 28 novembre 2025 l'avv. LELLI ha rappresentato che il rapporto di lavoro del sig. era terminato per licenziamento e la causa è stata rimessa al CP_1
Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
3. Prima di entrare nel merito delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio è opportuno compendiare brevemente le relazioni dei servizi sociali. 3a. I Servizi hanno depositato nel corso del procedimento numerose relazioni. Una prima relazione del 2 maggio 2024 ha dato conto quanto ai gemelli:
- di come “ e sono portatori di ritardi cognitivi che richiedono un Per_3 Per_2 impegno e competenze particolari”, ragione per cui risultano in carico alla Neuropsichiatria infantile territorialmente competente, con attivazione di molteplici interventi a supporto nel corso degli anni.
- di come l'inserimento presso la famiglia affidataria si sia svolto positivamente, con efficace comprensione dei ruoli da parte dei minori, nonostante “le difficoltà presenti nei bambini rendono complesso il compito genitoriale assunto che richiede la presenza rilevante e quotidiana di entrambi gli affidatari, in particolar modo della mamma”;
- del fatto che “gli affidatari, da sempre, riportano che il rientro a casa dei bambini dopo gli incontri protetti sono caratterizzati da agitazione e comportamenti aggressivi che durano qualche giorno” (ad esempio, fatica dei gemelli a dormire soli, necessità di prolungato contatto fisico, agitazione fisica, minacce, volontà di non andare a scuola);
pagina 7 di 21 - che tale condizione di agitazione dei gemelli era, in particolare, accentuata in occasione degli incontri con la madre, la quale in più occasioni esternava affermazioni destabilizzanti per i bambini (che i servizi sociali sono cattivi e rapiscono i bambini, che li porteranno via), comportamenti in linea con un episodio di anni prima in occasione del quale la madre e la nonna materna si erano recati sotto casa della famiglia affidataria pretendendo di vedere i figli. La relazione ha concluso osservando come “l'inserimento dei minori nel nucleo familiare affidatario rappresenti la risposta prioritaria ai loro bisogni di cura e crescita, considerate le esperienze traumatiche vissute e le carenze che ne sono derivate”. Nella relazione datata 13 maggio 2024, a valle di una rappresentazione delle vicende del nucleo familiare in carico ai servizi fin dal 2011, hanno dato atto:
- di un emergere di conflittualità all'interno della coppia successivamente alla nascita di e con l'insorgenza della crisi coniugale anche a causa del Per_2 Per_3 tradimento del sig. CP_1
- di come i gemelli fossero stati collocati ancora piccolissimi presso la famiglia affidataria che tuttora li accoglie;
- di elementi di criticità dovuti alla mancanza di fattori protettivi verso , Per_1 coinvolto sin da bambino nelle liti genitoriali e nelle recriminazioni materne contro il padre e la sua nuova compagna;
- della presenza positiva dei nonni paterni, attivi ed efficaci nella cura del primogenito, ma al tempo stesso motivo di scontro tra i genitori, in ragione delle difficoltà materne nella comprensione del ruolo degli stessi;
- di un preoccupante episodio di aggressione fisica avuto, nel corso dell'aprile dello stesso anno, da nei confronti della madre e provocato da una crisi di rabbia Per_1 scatenata dal comportamento della medesima (il ragazzo avrebbe premuto per qualche istante un cuscino sul volto della madre). In particolare, con riferimento a , il Servizio ha svolto le seguenti ulteriori Per_1 considerazioni:
- “per quanto riguarda , il Servizio scrivente ritiene che il minore si trovi in Per_1 una posizione “scomoda” fra le due famiglie contrapposte e che stia vivendo da tempo un forte conflitto di lealtà, soprattutto nei confronti della mamma che in più occasioni dice di “voler rendere felice” come se si fosse assunto il ruolo di “riparatore” della ferita ancora aperta nella sig.ra causata dal tradimento ed abbandono del sig. Pt_1
, con la precisazione che “il ripetersi di manifestazioni di rabbia esplosiva (già CP_1 segnalate dal padre e dalla famiglia paterna da alcuni mesi e registrate negli episodi del 7/4/2024 e del 25/4/2024), la forte ansia di per la scuola…e la posizione di Per_1 assoluta chiusura rispetto alle figure dei servizi socio-sanitari che conosce dall'infanzia, conducono a ipotizzare una condizione di forte pressione psicologica e di accentuato conflitto interiore”;
- “La rete parentale che lo circonda rappresenta un riferimento essenziale per
e si valuta indispensabile il mantenimento con tutti i suoi componenti” pur Per_1
pagina 8 di 21 evidenziando in proposito diverse criticità, in particolare dovute: a) al comportamento ed alle modalità relazionali disturbanti posti in essere dalla madre, in difficoltà nel comprendere i propri sbagli e le proprie carenze educative;
b) ai problemi di dipendenza da sostanze alcoliche del padre, la cui capacità di prendersi proficuamente cura del figlio è sempre risultata necessitante l'intervento di mediazione di figure ulteriori (la propria compagna, la nonna paterna ecc.); c) alla difficoltà di comunicazione tra la nonna paterna e la madre e la famiglia di questa, stante il rapporto deteriorato intercorrente tra gli stessi. Alla luce di tali considerazioni il Servizio ha ravvisato la necessità di collocare presso i nonni paterni, per tutelare il minore dai suoi stessi agiti e la madre da Per_1 possibili accessi d'ira del figlio (“Gli eventi accaduti nell'ultimo periodo hanno determinato la decisione del Servizio, sentita la curatrice, di spostare, almeno temporaneamente, il collocamento di presso la rete parentale paterna”), con Per_1 riserva di valutazione sugli esiti di tale decisione a seguito dell'osservazione dei risultati della stessa nel corso del tempo. Quanto ai gemelli, la relazione ha riferito che “l'equipe multiprofessionale conferma la valutazione che sia opportuno mantenere e collocati presso la Per_2 Per_3 famiglia affidataria, in quanto non sussistono le condizioni minimamente sufficienti per un rientro in famiglia, né dal padre né dalla madre. Nella relazione del 1° settembre 2024 -depositata in vista dell'audizione processuale di il Servizio ha dato conto di come il sig. fosse stato lasciato dalla Per_1 CP_1 compagna la quale ha riferito come questi avesse ripreso ad abusare di Parte_5 alcol, nonché avuto episodi di aggressione verbale e fisiche verso di lei, talvolta alla presenza del figlio , come confermato dal ragazzo stesso. Per_1
Confrontandosi col Servizio nel corso dell'agosto 2024, ha espresso la Per_1 volontà di ripristinare il calendario di visita antecedente all'aprile 2024, dimostrandosi contrario alla collocazione presso la nonna paterna. Il Servizio ha in tale sede concluso ritenendo che “il collocamento di presso Per_1 il padre sia ad oggi impraticabile” a causa dei maltrattamenti denunciati dall'ex compagna di questo, del rischio “che la presenza di a casa del padre, in assenza Per_1 della compagna, possa innescare dinamiche di accudimento e di supporto del minore verso il padre” con reiterazione del ruolo di care giver già assunto dal ragazzo nei confronti della madre, nonché per essere venuto a mancare il supporto al ruolo genitoriale del sig. erso , assicurato negli anni dalla signora CP_1 Per_1 Pt_5
I servizi hanno ritenuto impraticabile anche l'opposta soluzione di collocare il ragazzo presso la madre e hanno confermato quale unico esito possibile la conferma dell'allocazione stabile del minore presso la residenza della nonna paterna e del marito di quest'ultima, con il mantenimento dei rapporti con entrambi i genitori “ai quali
è affettivamente molto legato”. Per_1
Il servizio ha, infine, confermato il proprio parere reso all'udienza del 2 luglio 2024 quanto alle modalità di visita, con calendario di visite materne libere ed incontri col padre alla presenza della nonna paterna ed il marito di questa. pagina 9 di 21 In data 3 settembre 2024 il servizio ha depositato un aggiornamento alla relazione clinica relativa a e redatta dalla NIPIA competente le cui diagnosi sono Per_3 Per_2 state condivise anche dal CTU.. 3b. è stato sentito all'udienza del 3 settembre 2024. Per_1
Nell'occasione ha raccontato dell'episodio di aggressione che ha compiuto nei confronti della ricorrente, riferendo che quest'ultima gli ha chiesto di spostare il gatto dal letto e che tale movimento gli ha riacutizzato il dolore alla gamba portando ad un accesso di rabbia (“ho avuto un attacco di rabbia che non ho saputo gestire, come mi succede ormai da alcuni anni”). Ha, quindi, dichiarato:
- di essere in cura da uno psicologo, ma di ritenere la frequenza mensile delle sedute come a suo avviso eccessiva;
- di stare bene col padre, che tuttavia ha ricominciato a bere, con episodici accessi di rabbia ed un comportamento generalmente molesto (scherzi e dispetti), situazione per la quale è stato lasciato dalla propria compagna;
- di trovarsi bene con i nonni, ma di desiderare il ripristino della situazione di collocamento e visita antecedente all'aprile 2024;
- di essere affezionato sia alla mamma, sia al papà;
- di non vedere i fratellini dal loro compleanno del 2023, per decisione dei servizi sociali, lontananza che gli dispiace e per la quale sente tristezza.
4. Si rende, altresì, opportuno un breve riepilogo della corposa analisi resa dal CTU dott. al termine di lunghe e complete operazioni peritali. Persona_7
In particolare, quanto al quadro psicologico di massima relativo ai soggetti coinvolti, il perito ha osservato che:
- la signora “appare in una condizione di equilibrio psichico Pt_1 estremamente fragile, ma soprattutto… da una condizione di grave carenza di consapevolezza del suo stato di salute di bisogno di provvedere a se stessa… prima ancora di poter pensare alla propria genitorialità”, come confermato anche dalla dott.ssa -che la ha in cura- nella relazione psichiatrica allegata in data 11 Per_8 marzo 2025 ove “certifica che la signora seguita dallo scrivente Parte_6 servizio da molti anni per un disturbo depressivo ricorrente in quadro personologico NAS associato ad un disturbo alimentare NAS e a deficit cognitivo di grado lieve/moderato. Conosciuta dai servizi dal 1995 in occasione di rilevanti episodi ansiosi che hanno aperto le porte di un più complesso disturbo depressivo… aggravato in concomitanza di diversi eventi di vita negativi, in particolar modo delle gravidanze in cui è incorsa ed esitate, nel secondo caso, con l'affidamento di entrambi i gemelli e in concomitanza della separazione dal marito. Da allora la paziente si è fatta seguire con più continuità presso lo scrivente servizio con stemperamento delle principali rigidità personologiche e acquisizione di alcune abilità comunicative e di gestione dello stress”;
- la situazione del sig. risulta “caratterizzata da uno stato di alcolismo CP_1 cronico, ha conosciuto una riaccensione, probabilmente si è trattato di una continuità
pagina 10 di 21 con momenti di riaccensione rispetto alla situazione precedente, che comunque non è stata negata dal signor così come è stata riconosciuta anche dal minore CP_1
”; Per_1
- pertanto, in primogenito delle parti “si trova in una posizione delicata rispetto ad entrambi i genitori, mentre i gemelli e risultano positivamente inseriti Per_9 Per_3 nella famiglia affidataria, composta da madre e padre affidatari, qui non nominati per evidente tutela, come richiesto dal Curatore”;
- dal canto loro, e “hanno un'ottima collocazione rispetto ai genitori Per_2 Per_3 affidatari, i quali hanno già tre figli naturali, di età molto superiore a quella dei gemelli, e che comunque, tutti, si sono teneramente occupati della coppia di bambini provvedendo a tutte le loro necessità”;
- in relazione agli incontri dei figli più piccoli con i genitori, “la condizione di sia significativamente più delicata e compromessa rispetto a quella della Per_3 sorella ... Tali incontri avvengono ora con una frequenza opportunamente ridotta Per_2 dal servizio ogni due o tre mesi, dopo essere stati attuati mensilmente”, conseguendone che “la frequenza ogni due o tre mesi, più vicino a tre che a due, è quella che risulta opportuna, una frequenza maggiore risulta destabilizzante”, mentre al contrario
“Interrompere del tutto il legame tra i bambini genitori naturali allo stato delle cose appare una scelta molto sfavorevole per i minori data la continuità stabilitasi, specialmente con la madre”;
- i signori purtroppo non sono dotati di adeguate capacità Pt_1 CP_1 genitoriali, anche perché personalmente gravati da patologie personali di difficile stabilizzazione sia nel caso del padre: alcolismo cronico, che nel caso della madre: Disturbo narcisistico di personalità. In particolare, la signora assume Pt_1 attualmente una terapia psichiatrica consistente, e si dimostra, al di là delle dichiarazioni di intenti, in profondità profondamente resistente e poco compliante ai trattamenti sia farmacologico che psicoterapico”. In altre parole, “gli incontri con i minori e soprattutto in considerazione delle difficoltà, della loro Per_2 Per_3 significativa condizione psicopatologica, decisamente più pronunciata e rischiosa quella di richiedono che siano lasciati sereni, che possano proseguire il Per_3 positivo inserimento presso la famiglia affidataria, che per loro ha provveduto nei modi più pertinenti ed adeguati, e che non venga disturbato quell'equilibrio anche da inopportune interferenze, quali telefonate o accessi diretti, come è accaduto una volta in passato, presso il domicilio degli affidatari, da parte della signora [ ”; Pt_1
Sempre sotto il profilo dell'analisi psicologica, riguardo a , la CTU ha Per_1 constatato l'ottimo profilo scolastico, ma anche la presenza di “un forte tormento interiore, da condotte ossessive esternate in frequenti preoccupazioni sulla necessità di provvedere adeguatamente ai bisogni scolastici”, sottolineando come il gesto forte compiuto nei confronti della madre sia avvenuto a ridosso degli esami di terza media. Circa l'episodio, il perito ha rilevato come “Il ragazzo ha certamente compiuto un gesto molto forte, ma sicuramente la cocciutaggine, l'insistenza della madre, e le
pagina 11 di 21 caratteristiche sostanzialmente “sfinenti” del suo atteggiamento, hanno certamente profondamente influito su questa reazione”. Il consulente tecnico ha altresì sottolineato che la situazione tra madre e figlio si è al momento profondamente stabilizzata, rimanendo tuttavia necessario “vigilare con molta cautela ed attenzione”. L'elaborato ha concluso evidenziando in relazione al primogenito delle parti:
- come “La situazione di presenta criticità sia in ambiente materno, sia in Per_1 ambiente paterno”;
- in ordine al rapporto madre-figlio, come “Con la madre è stata superata la forte reazione di marzo [rectius: aprile – n.d.r.] di quest'anno, attualmente il clima affettivo è buono e positivo, e sostanzialmente il legame madre/figlio è importante, come del resto è sempre stato”, tuttavia trattandosi “di un equilibrio instabile con un ragazzo di 14 anni, tormentato da forti sensi di colpa e da inquietudini, che in parte costituiscono anche il naturale bagaglio di un ragazzo di questa età, ma in gran parte sono anche influenzate dalla complessa situazione familiare”;
- circa il rapporto padre-figlio, come “Le criticità con il padre sono relative a condotte non del tutto opportune che il ragazzo vede e che critica…MA che più volte si è trovato coinvolto nelle vicende tra i genitori e si è poi colpevolizzato per avere in qualche modo dovuto confermare notizie al loro riguardo. va tenuto fuori da Per_1 questa dinamica…Il ragazzo è comunque a conoscenza della condizione proprio padre”. Peraltro, la situazione pare quella di “uno stato di etilismo cronico. In questo quadro vanno incardinate anche difficoltà di rendersi disponibile ad un accesso al Sert, di averlo poi concesso e così via. Si tratta di una altalena nota in questo tipo di pazienti ed è inutile farsi illusioni”. Il dott. ha ritenuto quindi auspicabile che -nonostante lo Persona_7 Per_1 sforzo emotivo richiesto- mantenga un rapporto con entrambi i genitori, come di fatto anche dal ragazzo richiesto, pur rimanendo necessario vigilare per prevenire ulteriori episodi di difficoltà. Ancora, “Da parte di proviene poi una struggente richiesta, fonte di grandi Per_1 tormenti per il ragazzo, che è quella di poter nuovamente riprendere i contatti con i propri fratelli e , desiderio profondo che costituirebbe per il ragazzo un Per_2 Per_3 grande risultato personale, ma che il C.T.U. dubita possa essere allo stato compatibile con una stabilità emotiva e psichica dei gemelli. Quanto ai genitori affidatari dei gemelli, l'indagine peritale ha permesso di appurare come gli stessi “non sono contrari ad un percorso adottivo, ma questo toglierebbe immediatamente a loro questo appannaggio che costituisce un aiuto di rilievo nella situazione nella quale complessivamente ci sono cinque figli e si tratta pertanto di una con famiglia composta da sette persone”. Circa le cause delle criticità nel rapporto genitoriale, le risorse, i limiti ed il grado di accesso che ciascun genitore garantisce all'altro la CTU ha ritenuto che:
- l'episodio di aggressività di verso la madre non presenti il rischio di Per_1 reiterazione, dovendo però essere vigilato, in quanto reazione del ragazzo alla pagina 12 di 21 propensione materna all'insistenza “sino allo sfinimento”, sicché “Al momento è stato suggerito al Servizio di mantenere, ripristinando gli orari del passato, così come lo stesso ragazzo richiede, la collocazione presso la madre, mantenendo anche inalterato l'orario di visita presso il padre, con esclusione della domenica, così come richiesto da ragazzo stesso”, con suggerimento di un allontanamento del ragazzo presso casa della nonna materna (residente nelle vicinanze) per eventuali momenti di criticità;
- quanto a , sussistano criticità anche per la figura paterna “dovute al suo stato Per_1 di alcolismo cronico, per cui non è del tutto adatto da solo a mantenere un rapporto con il ragazzo. Per questa ragione è stato adottato il regime di incontro in presenza dei nonni paterni”, incluso il sig. il quale pur non essendo nonno biologico di CP_3
ha svolto utilmente tale funzione;
Per_1
- nella divergenza delle opinioni delle parti in ordine all'aumento o alla riduzione degli incontri dei gemelli con i genitori, sia ragionevole mantenere l'attuale frequenza di un incontro ogni due o tre mesi “valutando il Servizio volta per volta le condizioni di equilibrio dei genitori”, senza che vi siano “le condizioni per un rientro dei gemelli
e presso i genitori naturali”; Per_2 Per_3
- i due genitori “talora si ostacolano, talora collaborano, talora si ignorano” e
“come coppia di genitori non riescono a riconoscere tale priorità”. Rendendo una sintesi finale sulle condizioni psichiche dei minori, la CTU ha concluso che:
- “può essere rubricato all'interno di un disturbo dell'adattamento, in Per_1 persistenza di una struttura di personalità che presenta alcune fragilità, meritevoli di una attenzione psicoterapica, per una condizione di rischio psicopatologico, oltre una tendenza alla reiterazione di pensieri di qualità ossessiva”;
- e “presentano una condizione di ipodotazione cognitiva, limite nel
Per_2 Per_3 caso di , lieve nel caso di con evidenza di disturbi dell'apprendimento,
Per_2 Per_3 nel caso di trattabili con le normali procedure dell'attività didattica, ed anche
Per_2 ricorrendo a strumenti compensativi e dispensativi;
nel caso di richiedono un Per_3 intervento esperto, e già sta effettuando in questo senso la logopedia con finalità riabilitative, ma anche una attenta valutazione sui dischi di evoluzione psicopatologica”. Pertanto, “in funzione dell'inserimento alla prima media… è opportuno che il Servizio si attivi per disporre le opportune certificazioni, non indispensabili verosimilmente, per la minore , ma sicuramente necessarie per il
Per_2 minore . Per_3
Quanto al regime di responsabilità genitoriale maggiormente adeguato al caso in esame, la CTU ha riferito che per “non vi sono neppure le condizioni per Per_1 ipotizzare di mantenere un affido condiviso” e che “analogo discende il discorso per i minori e per i quali non sussiste esercizio di responsabilità e non Per_2 Per_3 sussistono le condizioni per attivarlo”, apparendo così “del tutto adeguata la proposta del Curatore Speciale: Affido ai Servizi per , con conseguente limitazione della Per_1 responsabilità” ed “affido esclusivo rinforzato ai Servizi, per e con Per_2 Per_3 collocazione presso i genitori affidatari”. pagina 13 di 21 Circa il tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore, il dott. a concluso che: Persona_7
- per va “mantenuta la frequentazione del padre, in presenza dei nonni Per_1 paterni però, ed escludendo la domenica quale giorno controindicato dal padre stesso, oltre che dal ragazzo” che teme di incontrare il padre se non sobrio. È inoltre opportuno che “gli incontri siano liberi, massimo due volte la settimana, ed in presenza dei nonni, con comunicazione alla madre almeno il giorno prima. Sulla domenica, quando il padre non lavora, si può trovare un accordo, essendo in presenza dei nonni”;
- quanto alla frequentazione di con la madre “un pernottamento almeno Per_1 andrebbe ripristinato, poi pian piano, con il monitoraggio dei Servizi, valutarne la estensione”, mentre “le vacanze vanno mantenute secondo i precedenti accordi di Natale e Pasqua, giorni divisi a metà tra i genitori e, tenuto conto delle lunghe vacanze di al mare con i nonni paterni. In quel contesto potrà incontrare il padre. Con la Per_1 madre vi è la consuetudine di 15 giorni tra fine di agosto e settembre a Pinarella di Cervia”;
- in ogni caso si deve vigilare in ordine alla prosecuzione del rapporto tra ed i Per_1 genitori, essendo comunque presente il rischio di riemersione di forti criticità;
- relativamente ai gemelli, invece, “si tratta di mantenere gli incontri con le modalità attuale e limitando la frequenza alla trimestrale, ma anche con ulteriori restrizioni, qualora si rendesse necessario”. Circa gli interventi di sostegno al nucleo familiare, la C.T.U. ha riconosciuto il ruolo assolutamente positivo svolto dal Curatore speciale e dal Servizio sociale, con positivo coinvolgimento dei genitori affidatari quanto ai futuri interventi che si rendano necessari in favore dei gemelli.
, peraltro, “ha necessità di essere ora seguito da una figura professionale, e Per_1 data la sua diffidenza nei confronti dei Servizi, e di tutti gli operatori che hanno raccolto le confidenze e che le hanno dovute documentare e testimoniare, la scelta di un operatore privato apparirebbe quella più opportuna”. In tale quadro i nonni (sia paterni, che la nonna materna) “costituiscono una risorsa alla quale già attualmente ricorre, e alla quale potrà ricorrere nel futuro”, in Per_1 particolare i nonni paterni -Bianchi e sono molto presenti nella vita Pt_3 CP_3 di , incluso il signor il quale pur non essendo il nonno biologico, ne Per_1 CP_3 svolge con efficacia le funzioni. Circa eventuali prospettive evolutive, la conclusione dell'elaborato è stata che “I genitori manterranno la loro stabile instabilità, così come è avvenuto in tutti questi anni, e seguendo le linee evolutive della loro condizione psicopatologica”. Le conclusioni della perizia sono state condivise dalla Curatrice speciale, dall'avv. LELLI per il sig. nonché -con minimali osservazioni quanto alle già mutate CP_1 frequenze di visita di alla madre- dall'avv. NICOLINI per la sig.ra Per_1 Pt_1
5. Tanto premesso, si può passare alla valutazione delle domande sottoposte all'esame del Tribunale.
pagina 14 di 21 5a.Va confermata l'inammissibilità -già disposta con l'ordinanza del 5 settembre 2024- delle domande del sig. relative alla condanna della ricorrente al CP_1 pagamento di euro 864,00 nonché di 1.093,00 euro (o delle diverse somme ritenute di giustizia), per le spese odontoiatriche di ed altre spese straordinarie sostenute per Per_1 il minore. Secondo infatti la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. non può farsi luogo al simultaneus processus in caso di cumulo di domande assoggettate a riti differenti al di fuori delle ipotesi qualificate di connessione
“per subordinazione” o “forte” di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., restando esclusa la possibilità di una semplice connessione ai sensi degli artt. 33 o 103 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 27386/2014; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18870/2014). Nella presente causa vi è il cumulo di domande attinenti da un lato al rapporto matrimoniale e alla responsabilità genitoriale, assoggettate al rito della famiglia, e dall'altro lato alla richiesta di pagamento somma, assoggettata al rito ordinario: tra le due istanze, tuttavia, non sussiste alcuna connessione “forte”, essendovi unicamente connessione soggettiva e parziale connessione per causa petendi, ciò che, secondo il principio testé esposto, osta alla celebrazione del simultaneus processus. La stessa Cassazione ha peraltro di recente chiarito che l'inammissibilità del cumulo di domande deve essere eccepita o rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza, in applicazione analogica dell'art. 40, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18870/2014). Nel caso di specie, in effetti, ciò è avvenuto, avendo la Giudice delegata sollevato tempestivamente la questione. 5b. Deve, poi, rilevarsi l'integrale condivisibilità delle valutazioni del dott. frutto di un lavoro attento, esaustivo, condotto con metodologia Persona_7 corretta e adeguatamente argomentato sulla base delle risultanze delle operazioni. Del resto, come è noto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr., per tutte, Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504). Il fatto stesso, del resto, che la Curatrice speciale, nonché le difese delle parti abbiano ritenuto condivisibili le risultanze dell'indagine peritale conferma ulteriormente la bontà dei dati raccolti, nonché la ragionevolezza dell'elaborazione dei medesimi e delle soluzioni proposte rispetto alle criticità rilevate. Per tutte le ragioni esposte esaustivamente in perizia, deve essere confermato l'affidamento di tutti e tre i minori , e al Servizio sociale, con Per_1 Per_2 Per_3 facoltà per quest'ultimo di adottare tutte le decisioni che si rendano necessarie in materia scolastica, sanitaria e conseguente limitazione della responsabilità genitoriale in capo ai genitori, ai sensi dell'art. 5bis legge 184/1983. pagina 15 di 21 La consulenza tecnica, infatti, ha esposto un quadro estremamente preoccupante in ordine alla capacità genitoriale dei sig.ri e Per le ragioni sopra Pt_1 CP_1 esposte le conclusioni a cui è giunta il dott. ebbono essere condivise. Persona_7
Infatti, come sopra ampiamente ricostruito, permane nella ricorrente un quadro di salute psichica che non le consente di poter assolvere adeguatamente ai faticosi compiti richiesti da una piena genitorialità, mentre il resistente non è allo stato riuscito a risolvere le gravi problematiche di alcolismo che lo affliggono e che, anzi, lo hanno di recente portato anche alla perdita del posto di lavoro, come riferito in udienza e confermato dal deposito documentale (in data 27 novembre 2025) della lettera di licenziamento. Alla luce delle sopra esposte considerazioni deve essere confermato l'affido esclusivo e rafforzato dei tre minori ai servizi sociali e la correlata limitazione della responsabilità genitoriale dei signori Pt_1 CP_1
All'ente affidatario debbono essere attribuiti i compiti che verranno indicati in dispositivo e che sono stati individuati alla luce della storia del nucleo, di quanto raccolto nel corso del sopra richiamato monitoraggio svolto dai Servizi, nonché per tutte le considerazioni svolte nell'indagine peritale e sopra esaustivamente ricostruite. Data la gravità della situazione, la durata dell'affido al servizio sociale deve essere determinata in due anni. 5c. Nell'ottica dell'auspicata riacquisizione della capacità genitoriale alle parti va prescritto di attenersi alle indicazioni dell'ente affidatario e di collaborare con lo stesso. Inoltre, sebbene il Tribunale non abbia il potere di imporre alle persone maggiorenni di seguire percorsi di sostegno, nondimeno è opportuno invitare:
- il sig. a continuare il proprio percorso di riabilitazione presso il CP_1
Se.R.D;
- la sig.ra proseguire il proprio percorso presso il C.S.M. Pt_1
È solamente, infatti, tramite un pieno recupero delle proprie ottimali condizioni psichiche, di salute e di vita che si ravvisa la possibilità dell'auspicabile ripristino della responsabilità genitoriale. 5d. Quanto al collocamento dei minori ed al regime di visita con i genitori. Deve confermarsi il collocamento di e presso la famiglia affidataria, Per_2 Per_3 la quale si è dimostrata indubbiamente all'altezza del prendersi cura di questi e che tanta passione disinteressata ha dedicato a tale faticoso compito. Come condivisibilmente rilevato nella C.T.U. e confortato dalle risultanze in atti circa quanto avvenuto dall'instaurazione dell'originario procedimento di separazione ad oggi, si rende opportuno allo stato confermare le visite protette dei gemelli con i genitori secondo l'attuale ratio di una ogni tre mesi. Una maggior frequenza degli incontri, si è visto con evidenza, ad oggi recherebbe eccessivo pregiudizio alla serenità emotiva e psicologica dei due minori. Va, del pari, confermata l'attuale collocazione di presso la nonna paterna ed Per_1 il di lei compagno sig. CP_3
pagina 16 di 21 La complessiva lettura degli atti di causa, confortati dalla condivisibile analisi del dott. non rende allo stato consigliabile il ricollocamento di Persona_7 Per_1 presso la madre. Troppi sono, infatti, i rischi connessi alla delicata situazione psico- emotiva del ragazzo e al fragile assetto relazionale tra lo stesso e la signora Pt_1 pesa in proposito il preoccupante episodio dell'aprile 2024 il quale rimane a monito del malessere -tuttora apparso latente- dovuto alle pressioni emotive date da un eccessivo e prolungato contatto tra madre e figlio. In ragione di quanto evidenziato in C.T.U. e riportato nel paragrafo precedente esaustivamente deve essere disposta per MA il seguente calendario di incontri:
- visite della madre: il martedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00, cenando con lui;
dall'uscita da scuola del sabato sino alle 21.00 della domenica, cenando con lui;
- visite del padre: due pomeriggi la settimana, esclusivamente alla presenza della nonna paterna o del sig. CP_3
- vacanze estive: una settimana da trascorrere assieme alla madre. Per quanto pessimistiche le conclusioni rassegnate dal CTU quanto ad una ripresa della frequentazione di con i propri fratelli, non si ritiene allo stato totalmente da Per_1 escludersi una simile possibilità, demandando alla cauta e prudente valutazione del Servizio se, come e con quale frequenza riprendere tali incontri. 5e. Al disposto collocamento di presso i nonni paterni -estranei al corrente Per_1 giudizio- segue la revoca del contributo per il mantenimento ordinario precedentemente posto a carico del sig. CP_1
5f. Deve, confermarsi, inoltre la nomina della Curatrice speciale per la riscontrata ed indubbia utilità di tale figura di supporto di , e Per_1 Per_2 Per_3
Per l'idoneità dimostrata dall'avv. CIAMPA nello svolgimento delle proprie funzioni si rende assolutamente opportuna una conferma della stessa in tale incarico. 5g. Va altresì confermata l'autorizzazione resa dalla Giudice designata con il decreto del 28 agosto 2025 all'apertura di un libretto postale intestato a ai Persona_3 fini dell'accredito dell'indennità di frequenza erogata dall' , in ragione dell'utilità CP_2 che tale ordinata soluzione gestoria è in grado di apportare al governo delle finanze del minore. 5h. Deve essere, inoltre, rigettata la domanda della sig.ra quanto al Pt_1 riconoscimento di un assegno divorzile. Ella, infatti, risulta titolare di quote di diversi immobili a Casalecchio di Reno (porzioni di un negozio, di un immobile a uso commerciale, di un posto auto non locato, di un terreno, nonché un usufrutto su altri beni immobiliari), i quali tuttavia le hanno generato il contenuto reddito di circa 1.264,00 tanto per il 2022 quanto per il 2023. La ricorrente, inoltre, beneficia di un comodato gratuito dell'abitazione di residenza di Casalecchio di Reno, via Alessandro Volta n. 5, sostenendo quindi costi abitativi legati alle sole spese per utenze e tassa sui rifiuti. Ancora, la sig.ra è invalida all'80%, con un incremento di tale Pt_1 percentuale da ultimo registrato nel maggio 2024, condizione che comprime le sue capacità lavorative e, quindi, reddituali, avendo negli anni trovato impiego pagina 17 di 21 esclusivamente tramite corsi di formazione e per importi: nel 2022 pari ad euro 5.417,00 netti complessivi;
nel 2023 per euro 5.682,00 netti totali. Dal canto suo, il sig. sino al progressivo declino della propria situazione CP_1 lavorativa, a cagione dei problemi di dipendenza da sostanze alcoliche, ha avuto redditi netti per il 2022 pari a euro 22.820,00 (1.902 al mese), per il 2023 pari a euro 18.197,00 (1.516,00 mensili) e per il 2024 pari a euro 18.469,00 (1.539,00 al mese). Il deterioramento che la condizione di alcolismo ha provocato sulle entrate finanziarie del resistente, come si è potuto originariamente ravvisare già a far tempo dalla decisione del datore di lavoro -Cooperativa OM OD- di escluderlo dalla guida di automezzi, determinando così la decurtazione della relativa indennità dall'emolumento stipendiale. A oggi il signor risulta disoccupato e con una capacità lavorativa e CP_1 reddituale in forte discussione a causa della dipendenza dall'alcool che lo affligge, non risulta proprietario di immobili e sostiene un canone di locazione di euro 430,00 mensili per la propria abitazione. Se è vero che si pongono evidenti aspetti di rimproverabilità al resistente per l'attuale situazione economica, lavorativa e finanziaria in cui lo stesso versa, è altrettanto vero che l'attuale condizione di disoccupazione dello stesso e le non rosee prospettive di immediato reimpiego vengono ad escludere completamente una disparità di redditi -anche solo potenziale- tra questi e la signora Pt_1
Ne consegue, allo stato, il rigetto della domanda di assegno, salva sempre la facoltà per la ricorrente di una domanda di modifica delle condizioni di divorzio al mutare degli assetti fondanti tale capo della decisione.
6. Le spese di lite tra i signori e debbono essere Pt_1 CP_1 integralmente compensate. Vanno inoltre poste a carico degli stessi (e dell'Erario, per la quota della signora le spese di C.T.U. liquidate in via definitiva come da decreto della Giudice Pt_1 designata del 22 aprile 2025. I due genitori debbono invece essere condannati, in solido tra loro, a rifondere all'Erario le spese della costituzione della Curatrice speciale, atteso che essi con il loro comportamento ne hanno imposto la nomina. Di conseguenza ne debbono sostenere i costi. Essendo i minori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto deve essere eseguito dalle due parti private in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 D.P.R. n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute
pagina 18 di 21 dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). I compensi debbono essere quantificati sulla base del valore indeterminato della causa e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 in vigore all'epoca del compimento delle ultime attività professionali, quantificando il dovuto nel valore medio di tutte e quattro le fasi, data la complessità del procedimento, oltre a un aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida , e ai servizi sociali territorialmente competenti per il Per_1 Per_2 Per_3 periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza, dando loro il seguente mandato:
- assumere le scelte di natura straordinaria relative ai minori in ambito sanitario, scolastico, d'istruzione ed educazione, con obbligo di comunicare in via preventiva e se possibile condividere con i genitori tali scelte e di agire in autonomia ed anche in difformità rispetto al parere dei signori nonché provvedere alle Pt_1 CP_1 pratiche burocratiche afferenti a , e (ad esempio rilascio o Per_1 Per_3 Per_2 rinnovo dei documenti, anche validi per l'espatrio);
- vigilare sulla condizione del nucleo, avendo in particolare riguardo alle prescrizioni di seguito esposte: a) monitorare la frequentazione di con il padre -in ossequio a quanto Per_1 disposto con la presente pronuncia- nonché avviare con la massima possibile celerità un percorso di psicoterapia del minore, coinvolgendo il ragazzo affinché ne comprenda l'utilità e condivida tale scelta terapeutica;
b) per i gemelli e avviare ogni possibile percorso diagnostico e Per_2 Per_3 terapeutico atto a garantirne il benessere psicofisico, nonché verificare l'efficacia dei percorsi e progetti -tanto sanitari, quanto di altra natura- avviati dalla coppia collocataria;
c) sostenere la coppia collocataria dei gemelli nella funzione di accoglienza e cura dei bambini;
d) sostenere i signori ella loro funzione, attivando ogni Pt_1 CP_1 strumento utile ad aiutarli nel migliorare la propria condizione personale, nonché
pagina 19 di 21 la loro relazione con i tre figli;
e) organizzare la frequentazione di e con il padre e la madre, Per_2 Per_3 inizialmente con modalità protette, e cadenza di una volta ogni tre mesi, ma con la facoltà di modificare il calendario aumentando la frequenza, riducendola, ovvero sospendendoli se fonte di disagio per i minori;
f) valutare l'opportunità di organizzare incontri tra e i gemelli, qualora non Per_1 risultino pregiudizievoli per questi ultimi;
g) fornire ai signori e informazioni sui gemelli, avendo Pt_1 CP_1 tuttavia riguardo alla protezione degli stessi e dunque bilanciando il diritto dei genitori ad essere informati sui due minori e quello di questi ultimi alla serenità della propria vita familiare;
h) prescrivere: i) ai genitori di attenersi alle indicazioni fornite dai Servizi e di collaborare con gli stessi quando saranno interpellati sulle scelte di maggior rilievo per i figli;
ii) alla sig.ra di astenersi dal contattare con ogni Pt_1 mezzo la coppia collocataria dei gemelli;
2) prescrive a e a di attenersi alle indicazioni Parte_1 Controparte_1 dell'ente affidatario e di collaborare con lo stesso;
3) nell'ottica dell'auspicato riacquisto della capacità genitoriale, invita:
- il signor a continuare il proprio percorso di riabilitazione presso il CP_1
Se.R.D;
- la signora lla prosecuzione del proprio percorso presso il C.S.M.; Pt_1
4) dispone la collocazione:
- di e presso l'attuale famiglia affidataria;
Per_2 Per_3
- di presso la nonna paterna, Per_1 Parte_3
5) dispone che e vedano il padre e la madre, inizialmente con modalità Per_2 Per_3 protette, e con cadenza di una volta ogni tre mesi, con la facoltà per il Servizio di modificare il calendario aumentandone la frequenza, riducendola, ovvero sospendendoli se fonte di disagio per i minori;
6) dispone che : Per_1
- veda la madre: il martedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00 e cenando con lei;
dall'uscita da scuola del sabato sino alle 21.00 della domenica e cenando con lei;
- veda il padre: due pomeriggi la settimana, esclusivamente alla presenza della nonna paterna o del sig. CP_3
- nelle vacanze estive possa trascorrere una settimana di villeggiatura con la madre. 7) salvo per il pregresso quanto stabilito nei precedenti provvedimenti, a partire dal settembre 2024 (data di collocamento di presso i nonni) revoca l'obbligo a Per_1 carico del signor di versare alla signora la somma mensile di CP_1 Pt_1
250,00 euro a titolo di mantenimento ordinario del primogenito;
8) nomina curatrice speciale dei minori l'Avv. Annamaria CIAMPA, cui sono attribuiti i compiti di vigilare sulle condizioni degli stessi;
9) conferma l'autorizzazione al Direttore pro-tempore di ASC Insieme all'apertura di un libretto postale intestato al minore nato a [...] il [...], Persona_3
pagina 20 di 21 affinché possa accreditare su detto libretto le cifre mensili spettanti al minore a CP_2 titolo di indennità di frequenza (L.104/1992) comprese le mensilità arretrate e autorizza il Direttore ad utilizzare tali somme per terapie riabilitative (non previste dal SSN), per la partecipazione ad attività sportive, ricreative e di socializzazione, tenendo conto delle difficoltà del bambino nello svolgimento delle normali attività, nonché altre attività ritenute utili anche mediante confronto con la NPI;
10) ordina, per l'effetto, al Direttore pro-tempore di di relazionare al Parte_7
Giudice Tutelare con frequenza annuale in merito al pertinente utilizzo dell'indennità di frequenza percepita dal minore Persona_3
11) dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza semestrale (a decorrere dalla mensilità di giugno 2026);
12) onera i Servizi Sociali di indicare entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il nominativo del responsabile dell'affidamento;
13) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da Parte_1
14) dichiara inammissibili le domande formulate dal sig. per la condanna CP_1 della ricorrente al rimborso della parte a proprio carico delle spese odontoiatriche ed altre spese straordinarie sostenute per;
Per_1
15) compensa integralmente le spese di lite tra i signori Pt_1 CP_1
16) condanna i signori pagare all'Erario, in solido tra loro, le Pt_1 CP_1 spese di costituzione della curatrice speciale, che liquida in complessivi 10.000,00 euro, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
17) pone a carico del signor e, per la quota della signora CP_1 Pt_1 dell'Erario le spese di C.T.U, liquidate in via definitiva in 2.000,00 euro, come da decreto della Giudice designata del 22 aprile 2025. Si comunichi ai servizi sociali affidatari. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 3 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 21 di 21