Sentenza 3 luglio 2007
Massime • 1
In materia urbanistica, gli interventi edilizi realizzati tra l'adozione e l'approvazione del piano urbanistico, in contrasto con le norme cosiddette di difesa, che entrano in vigore subito dopo l'adozione del piano stesso, integra la contravvenzione di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2007, n. 33834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33834 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 03/07/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1965
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2704/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM TH BE nata in [...] il [...]; avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Pistoia datata 27/01/2006;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Dott. GRASSI;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
Ascoltato l'Avv. MATI G., difensore di fiducia della ricorrente. La Corte Suprema Di Cassazione:
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Pistoia, datata 27/1/06, IM TH AB veniva condannata, con il beneficio di cui all'art. 175 c.p., alla pena di Euro 4.300,00, di ammenda quale colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dall'art. 44 comma 1, lett. a), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95, dei quali era chiamata a rispondere per avere realizzato su terreni dì sua proprietà siti lungo la via Del Pozzo di Quarrata, senza titolo edificatorio, in contrasto con l'art. 39 delle N.T.A. del Piano strutturale adottato dal Comune ed in assenza di preventivo deposito del progetto presso l'Ufficio regionale per la tutela del territorio, dei locali tecnici interrati per tre lati e con copertura in laterizio armato, estesi complessivamente circa mq. 36, nonché tre muri, lunghi rispettivamente m. 10,15 e 36 ed alti m. 2 - 2,20, come accertato il 6/07/2004.
Affermava, fra l'altro, il Giudice di merito:
a) che la richiesta di rilascio in sanatoria del permesso per la costruzione dei detti locali tecnici, inoltrata dall'imputata, era stata respinta dal Comune di Quarrata con provvedimento in data 11/03/2005, in quanto il Piano strutturale ammetteva, relativamente ai fabbricati all'interno dei nuclei storici antecedenti al 1931, solo interventi finalizzati alla sostanziale permanenza delle loro caratteristiche storico - architettoniche, caratteristiche che, in violazione dell'art. 39 delle N.T.A. del detto Piano, le opere di che trattasi avevano sostanzialmente modificato;
b) che, in virtù della norma da ultimo richiamata, in quel sito era vietata l'alterazione morfologica dei terrazzamenti, dei ciglionamenti e delle affossature e l'imputata, con le opere abusivamente poste in essere, aveva inevitabilmente modificato l'andamento ed il profilo collinare della zona;
c) che, contrariamente all'assunto della difesa della IM, le norme di cui agli artt. 15 e 39 delle N.T.A. del Piano strutturale non erano in conflitto fra loro perché mentre la prima definiva il sub-sistema del territorio aperto collinare, la seconda definiva le aree agricole della collina erborata;
d) che il Piano strutturale predetto era stato adottato dal Comune di Quarrata in data 26/04/2002, nelle more dell'approvazione da parte della Regione, erano in vigore il regolamento urbanistico, il programma integrato di intervento, il Piano strutturale relativamente alla localizzazione sul territorio degli interventi, di cui alla L.R. Toscana 16 gennaio 1995, n. 5, art. 16, comma 4, lett. c), d), e) e comma 6, nonché le norme di salvaguardia di durata non superiore a tre anni, da rispettare, L.R. Toscana 16 gennaio 1995, ex art. 24 comma 2, lett. g).
Avverso tale decisione l'imputata ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, la ricorrente:
1. che la sua responsabilità penale, in ordine ai reati ascrittile, sarebbe stata affermata illegittimamente in quanto, all'epoca dei fatti, il Piano strutturale non sarebbe stato in vigore, non essendo stato ancora completato il relativo procedimento di approvazione;
2. che, in ogni caso, la presunzione legale di conoscenza di esso si avrebbe solo dal momento della pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione;
3. che, alla luce del Piano regolatore all'epoca vigente, l'immobile di che trattasi era classificato come "colonico di valore ambientale";
4. che non sussisterebbe la violazione alla legge sismica, contestatale, perché come si rileva dal provvedimento di diniego del permesso di costruzione in sanatoria, il progetto delle opere era stato presentato a corredo della relativa istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente - a mente dell'art. 616 c.p.p.,- al pagamento delle spese processuali. La responsabilità penale della IM, in ordine ad entrambi i reati ascrittile, è stata legittimamente affermata con motivazione incensurabile, in questa sede, perché adeguata, logica e giuridicamente corretta.
Il diniego del permesso di costruzione, richiesto in sanatoria ed il giudizio di colpevolezza dell'imputata sono conseguenti all'accertata realizzazione, in violazione di legge, delle opere descritte in imputazione.
Infatti, com'è noto, il Piano strutturale, dopo l'adozione da parte del Comune, deve essere approvato dalla Regione e, nelle more, entrano in vigore le norme ed. di salvaguardia - che tutelano anche quelle tecniche di attuazione del Piano - onde impedire l'esecuzione di interventi che possano compromettere gli assetti territoriali previsti dal Piano stesso.
Questa Corte ha già statuito - ed intende ribadire - che integrano la violazione di cui al D.P.R. 380 del 2001, art. 44, quegli interventi, in contrasto con le norme di salvaguardia, che - come quello in esame - siano stati posti in essere dopo l'adozione del Piano strutturale, ma antecedentemente alla approvazione di esso (v. conf. Cass. Sez. 3 Pen., n. 37493/03). Poiché il Piano strutturale dopo l'adozione da parte del Comune deve essere pubblicato, per eventuali osservazioni, dal momento di tale pubblicazione deve presumersene la conoscenza da parte dei cittadini, sicché anche la censura relativa all'asserita mancanza dell'elemento psicologico dei reati è infondata.
La presentazione del progetto a corredo dell'istanza di sanatoria è irrilevante, perché avvenuta in epoca successiva all'accertamento della violazione alla legge sismica.
Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore della ricorrente nel corso della udienza odierna, i reati non sono prescritti. Detta causa estintiva, essendo state le contravvenzioni di che trattasi - punibili solo con pena pecuniaria - accertate il 6/07/2004, maturerebbe infatti il 6 Luglio p.v..
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso proposto da IM TH AB avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Pistoia, datata 27/01/2006 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2007