Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula "B" 0 1 8 7 6 /0 1 RE PUBBLICA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: Lavoro SUPREMA D I CAS SAZ IONE LA CORTE R.G.n.14829/98 SEZIONE LAVORO Cron. 3979 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo Grieco Presidente- Rep. "T Guglielmo Sciarelli Consigliere Ud. 28.11.2000 " Giovanni Prestipino 11 Rel. "" Pietro Cuoco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE $1 Natale TA " UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 SENTENZA il- 9 FEB. 2001 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da IN AR, IN RA, IN IC, IN SA, elett.te dom.ti in Roma, Via CANCELLERIA Lucrezio Caro n. 12, presso lo studio dell'Avv. IC Dante, che unitamente all'Avv. Sergio Romanelli li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso. - Ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Ufficio legale CASSAZIONE UDO COPIE Rilasciata copia legale 4958 DANTE21 39. th per diritti L. ✓ 1 18.2.91 CANCELLIERE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Domenico Ponturo, Fabrizio Correra e Fabio Fonzo per procura speciale in calce al controricorso. - Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di La Spezia n. 392 del 25.6.1998 (R.G. n. 686/94). Udita nella pubblica udienza del 28.11.2000 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Mr. Con ricorso del 16 gennaio 1990 AR, RA, IC ed SA IN, quali eredi di FI LI, convenivano davanti al Pretore del lavoro di La Spezia l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e chiedevano che la loro dante causa, che aveva esercitato l'attività di coltivatrice diretta e che si era vista rigettare la relativa domanda, fosse riconosciuta invalida ai sensi di legge, con la a decorrere dal giorno in cuicondanna dell'Istituto, era stata presentata la domanda in sede amministrativa, a liquidare loro i ratei della pensione di invalidità già maturati in capo alla medesima. Costituitosi in giudizio, 1'Istituto convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, deducendo, in particolare, che la LI non possedeva i requisiti per essere considerata coltivatrice diretta. Ordinata la chiamata in giudizio del Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU) e disposta una consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore con sentenza del 14 febbraio 1994, accertato il diritto della LI ad essere iscritta negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, dichiarava che "1'INPS era tenuto a liquidare in favore dei ricorrenti, nella loro qualità di eredi della suddetta LI, la pensione di invalidità spettante a quest'ultima nella misura di legge a far tempo dalla data della domanda amministrativa sino al 14.6.1989, data del decesso, con i ratei arretrati e con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo". Questa pronuncia, impugnata dall'INPS, veniva riformata dal Tribunale di La Spezia con sentenza del 25 giugno 1998. Il Tribunale osservava che non sussistevano le condizioni stabilite dalla legge per l'erogazione della prestazione previdenziale, dal momento che difettava in capo alla LI "il requisito della prevalenza della 3 the sua opera abituale nel senso che non può affermarsi che la stessa percepisse dalla sua attività la maggiore fonte di reddito" e, inoltre, che era emerso che la stessa aveva destinato i prodotti ricavati dalla all'autoconsumocoltivazione dei campi e non al mercato. Avverso questa sentenza ricorrono AR, RA, IC ed SA IN, che deducono un unico motivo poi illustrato con una memoria. Resiste con controricorso l'INPS. Motivi della decisione Con l'unico motivo dell'impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 1. 9 gennaio 1963 n. 9, 115, 116 c.p.c., oltre a vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostengono che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere in capo alla loro dante causa la qualifica di coltivatrice diretta, dato che, ai fini previdenziali, tale qualifica non può farsi coincidere con quella di imprenditore prevista dall'art. 2082 c.c., sicché a nulla rileva che l'interessato destini i prodotti ricavati dalla coltivazione del fondo al suo diretto consumo o a quello della propria famiglia e non al mercato. th Il ricorso è inammissibile. in linea di diritto, rilevato che le Sezioni Va, Unite della Corte di Cassazione, con sentenza dell'1 settembre 1999 n. 616, nel comporre un contrasto che si era manifestato all'interno della Sezione Lavoro della medesima Corte, hanno affermato il principio secondo ai fini dell'applicabilità delle leggi cui previdenziali, la qualità di coltivatore diretto deve esclusivamente desunta dal combinato disposto essere degli artt. 2 1. 26 ottobre 1957 n. 1047, 2 e 3 1. 9 gennaio 1963 n. 9, con la conseguenza che per il suo riconoscimento è necessario (e sufficiente) il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, о anche in modo soltanto prevalente, cioé tale che le attività suddette lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte del reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate 5 ква lavorative annue. Nella medesima sentenza è stato aggiunto che, purché sussistano tutti i requisiti sopra indicati, non è richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato. In base all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite della Corte, quindi, ad escludere la qualità di coltivatore diretto ai fini previdenziali non è cant la mancanza del carattere imprenditoriale nell'attività svolta (non essendo questo un elemento richiesto), quanto la carenza dei requisiti indicati dalla legge, fra i quali è essenziale quello secondo cui l'opera diretta alla coltivazione del fondo deve costituire la maggior fonte del reddito. In secondo luogo, come pure va precisato sempre in linea di diritto, qualora con il ricorso per cassazione venga impugnata una sentenza fondata su più ragioni tra loro distinte ed autonome, ciascuna, da sola ° in unione con le altre, astrattamente idonea a sorreggerla, l'omessa impugnazione con il ricorso per cassazione anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure dedotte avverso le altre ragioni, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata (cfr., by 8517,fra le tante sentenze, Cass. 22 giugno 2000 n. Cass. 10 maggio 2000 n. 6023, Cass. 18 aprile 1998 n. 3951 e Cass. 24 novembre 1998 n. 11902). Ciò posto, va in punto di fatto osservato che, come è stato esposto in narrativa, il Tribunale di La Spezia è pervenuto al rigetto della domanda proposta dagli attuali ricorrenti in base a due distinte ragioni: nella sentenza impugnata è stato affermato che la LI non poteva ottenere la prestazione previdenziale richiesta perché la stessa "non traeva dalla sua attività (di coltivatrice diretta) la maggior fonte di reddito" (concetto, questo, espresso nel quarto capoverso di pag. 4 e poi ribadito nel penultimo capoverso di pag. 5) e, inoltre, perché l'assicurata destinava i prodotti della terra all'autoconsumo per sé e per la propria famiglia. Alla luce del suddetto insegnamento impartito dalle Sezioni Unite, per conseguenza, solamente la seconda ragione sarebbe contraria al dettato della legge, mentre la prima è, in astratto, del tutto conforme al diritto. I ricorrenti, peraltro, come risulta dalle argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione, hanno impugnato una sola delle due ragioni (quella inerente alla mancata destinazione dei prodotti del fondo al mercato), non avendo formulato alcuna censura avversO 7 тва RG 14829/98 l'altra ragione: con la conseguenza che, dovendosi ormai ritenere definitivamente accertato che l'attività di coltivatrice diretta esercitata dalla LI non costituisse la maggior fonte del suo reddito, tale definitivo accertamento impedisce, in applicazione del secondo principio di diritto sopra enunciato, l'esame del ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è materia per provvedere sulle spese di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 п'ято Il Presidente: Il Consigliere estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D A - 9 FEB. 2001 , S O S L oggi, A L 3 IL COLLABORATORE T 3 O , 0 B 慨 5 1 A I S DI CANCELLERIA . . D E D T P N R S A P A I P T 3 ' S U L N 7 S - L O G 8 E P O - D 1 M I A I 1 D S N E E G S G I E A L E O G T A E T L R I L R I E D D O