Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/06/2002, n. 8266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8266 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
IN NO L DEL POPOLO TAMAGO0 826 6/ 02 C.C. 67160 REPUBBLICA ITALIAN N ADI CASSAZIONE CORTE SU Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA TRIBUTI CONTENZIOSO Aposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20997/99 Bott. Bruno SACCUCCI Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 22724 MERONE Rel. Consigliere Dott. Antonio Rep. Dott. Nino FICO Consigliere - Ud. 26/02/02 Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA J. 67160 sul ricorso proposto da: GA RC, LB IA ET, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, difesi dall'avvocato CARLO BRUNO VANETTI, giusta mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 rappresenta e difende ope legis;
1039 - controricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF DISTRETTUALE II DD LEGNANO;
intimato avversO la sentenza n. 180/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 17/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso per quanto di ragione.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. I Sig.ri RD AR e AL RI Anto- nietta ricorrono contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha confermato l'avviso di ret- tifica del reddito di partecipazione impugnato dai con- tribuenti. Il Ministero si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. Il P.G. ha concluso come in atti.
1.2. In fatto, i contribuenti, soci al 50% della 2 "AL.GA. sdf di AL e RD", hanno impugnato l'avviso di rettifica del reddito di partecipazione re- lativo all'anno 1989, eccependo che la società si era avvalsa del c.d. condono tombale, di cui all'art. 38 della legge n.413/1991, e che, quindi, i relativi ef- fetti dovevano riflettersi anche sugli accertamenti re- lativi ai singoli soci, oltre alla infondatezza nel me- rito del recupero. La Commissione Tributaria Provinciale competente ha accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo applica- bile gli effetti del condono anche a favore dei soci, senza entrare nel merito dei singoli recuperi. La Com- missione Tributaria Regionale, invece, ha ritenuto che, in forza dell'art. 33, comma 3, della legge 413/1991, "la dichiarazione della società esplica efficacia nei soli confronti dei soggetti dichiaranti".
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, i contribuen- ti deducono la omessa motivazione in relazione alla contestazione di merito dei singoli recuperi.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare inammissibile.
2.2. Preliminarmente, giova precisare che i ricor- statuizionerenti nulla eccepiscono in relazione alla non estensibilità degli effetti del condono. Gli sulla ricorrenti, infatti, si dolgono soltanto del stessi 3 fatto che i giudici di merito non avrebbero dato rispo- sta alle eccezioni prospettate in relazione ai singoli recuperi. Sul punto, però, la sentenza impugnata si regge sulla affermazione che "gli elementi e i dati del reddito di partecipazione scaturiscono dalla contabi- lità della società AL.GA.", che i ricorrenti non conte- stano specificamente. La ratio decidendi, quindi, non risulta contestata. Inoltre, il ricorso non contiene la ricognizione delle eccezioni proposte in appello, necessaria per ve- rificare la fondatezza della censura. Contiene soltanto una elencazione di punti (v. p. 3: "Del magazzino, Del- le macchine contabili e delle attrezzature, degli im- pianti e macchinari, ecc.) in relazione ai quali, però, non vengono illustrate le questioni che sarebbero state prospettate con i motivi di appello e che giudici di merito avrebbero ignorato. Pertanto, questa Corte non è in grado di valutare se sussista il vizio denunciato, se non sconfinando nel merito della vicenda in esame. Come è noto, "il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tut- ti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed acce- 4 ... F a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi dere, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio" (Cass. 14728/2001; conff., tra le altre, 7852/2001, 7909/2001, 15124/2001, 13413/2001, 13963/2001, 10484/2001, 9554/2001, SS.UU. 265/1997) 2.3. Conseguentemente, il ricorso è inammissibile e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese che liquida in complessivi EURO 600,00 (euro seicen- to/00) di cui EURO 500,00 (euro cinquecento/00) per onorario, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente біссисч (dr. Antonio Merone) Bruno Saccucci) ишо Artiste C IL CANCELLIERE 01 Arnaldo Casano блои rtist ERIA DEP SITA N -7.010. 2002 AL Tens A Oggi 5