Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2003, n. 3550
CASS
Sentenza 11 marzo 2003

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Massime1

Il decreto del giudice delegato di ammissione di un credito allo stato passivo del fallimento, emesso ai sensi dell'art. 97 legge fall., ha natura giurisdizionale e da esso deriva un'efficacia preclusiva esclusivamente endofallimentare, ma non spiega alcuna efficacia nel giudizio promosso dal creditore nei confronti di persona coobbligata del fallito.

Commentario1

  • 1FALLIMENTO - FIDEIUSSORE - PAGAMENTO PARZIALE POST FALLIMENTO - RIVALSA EX ART. 61 LF - INAMMISSIBILITÀ
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 1 marzo 2012

    ISSN 2385-1376 Il fideiussore, una volta effettuato il pagamento del capitale, gli interessi e le spese in favore del debitore principale, è surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore, a norma dell'artt. 1949 e art.1203 n.3 cc, e diviene altresì titolare di una specifica azione di regresso. La surrogazione da luogo ad un fenomeno successorio, ponendo il fideiussore nella medesima posizione del creditore che sia stato da lui soddisfatto mediante il pagamento. Il fideiussore che abbia pagato il creditore comune dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale può insinuare al passivo il proprio credito di rivalsa fornendo la prova dell'avvenuta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2003, n. 3550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3550
Data del deposito : 11 marzo 2003

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