Sentenza 11 marzo 2003
Massime • 1
Il decreto del giudice delegato di ammissione di un credito allo stato passivo del fallimento, emesso ai sensi dell'art. 97 legge fall., ha natura giurisdizionale e da esso deriva un'efficacia preclusiva esclusivamente endofallimentare, ma non spiega alcuna efficacia nel giudizio promosso dal creditore nei confronti di persona coobbligata del fallito.
Commentario • 1
- 1. FALLIMENTO - FIDEIUSSORE - PAGAMENTO PARZIALE POST FALLIMENTO - RIVALSA EX ART. 61 LF - INAMMISSIBILITÀAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 1 marzo 2012
ISSN 2385-1376 Il fideiussore, una volta effettuato il pagamento del capitale, gli interessi e le spese in favore del debitore principale, è surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore, a norma dell'artt. 1949 e art.1203 n.3 cc, e diviene altresì titolare di una specifica azione di regresso. La surrogazione da luogo ad un fenomeno successorio, ponendo il fideiussore nella medesima posizione del creditore che sia stato da lui soddisfatto mediante il pagamento. Il fideiussore che abbia pagato il creditore comune dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale può insinuare al passivo il proprio credito di rivalsa fornendo la prova dell'avvenuta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2003, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. VELLA Antonio - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA TE AR ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BOGGIA, che lo difende unitamente all'avvocato PATRICIA DE MASI TADDEI VASOLI, per proc. spec. del Notaio ARCADIO VANGELISTI in Trento il 27.3.00 rep. n. 11343;
- ricorrente -
contro
DERT AN, elettivamente domiciliato in ROMA CSO TRIESTE 82, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MAZZEI, che lo difende unitamente all'avvocato CANDIDO COSSANDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2813/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato BOGGIA MASSIMO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato MAZZEI VINCENZO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 17 e 19 luglio 1995 l'ing. ELTO conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la IM e AR ZI EL AD, chiedendo il pagamento - in solido tra loro - della somma di L. 122.400.000 per prestazioni svolte a loro favore, previo accertamento della congruità delle somme richieste. Costituendosi in giudizio la AD contestava in fatto e in diritto le pretese dell'attrice e chiedeva pertanto che venisse accertata la mancata sussistenza dei presupposti della domanda, eccependo in particolare la mancanza di ogni rapporto di consulenza manageriale e di organizzazione aziendale, riconoscendo solo un rapporto di mandato commisto con l'adempimento di un incarico di amministratore della società Cledca, nell'interesse della quale il mandato era stato conferito.
Con sentenza depositata il 20.4.1998 il Tribunale di Milano rigettava tutte le domande dell'attore, rilevando che, dall'unico riscontro documentale, emergeva un semplice rapporto di mandato e, non un incarico di consulenza.
Avverso tale sentenza l'ing. ELTO proponeva appello con atto notificato il 14 maggio 1992 invocando l'integrale riforma della sentenza, con condanna dell'appellata al pagamento dell'intero importo richiesto, oltre interessi e rivalutazione. La Corte d'Appello di Milano con sentenza in data 19.11.1999 accoglieva parzialmente l'appello condannando le appellate al pagamento della somma di L. 40 milioni, con interessi dalla domanda al saldo.
Ricorre per Cassazione AD EL AR ZI con tre motivi di gravame, illustrati con memoria;
resiste con controricorso ELTO TO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2721 cod. civ., in relazione alle prove dell'esistenza del contratto, nonché insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c), perché la corte di merito avrebbe dovuto limitare il suo esame alla lettera del 19.4.1994 per una esatta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti.
Deduce la ricorrente che la domanda dell'attore, intesa al riconoscimento di incarichi di consulenza, non trova riscontro alcuno nell'unico documento esibito da lui (lettera del 19.4.1994), restando invece avvalorata la tesi del conferimento di un semplice mandato;
che in tale lettera non si accenna minimamente ad un incarico di studio e di consulenza aziendale, ma solo alla ricerca di passibili soluzioni ed intese di rifinanziamento;
che colui che svolge attività di consulenza aziendale e manageriale resta del tutto estraneo alla successiva o contestuale attività aziendale suggerita;
che, d'altra parte, il giudice d'appello ha violato la norma dell'art. 2721 cod. civ. che dispone limiti di valore all'ammissibilità della prova documentale.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia errata qualificazione del rapporto, per avere erroneamente la sentenza impugnata qualificato quello intercorso tra le parti come contratto d'opera professionale;
mentre l'incarico conferito era limitato al solo mandato per la definizione dei rapporti tra la società Cledca e le banche, come documentato dalla lettera di incarico del 19.4.1994. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia mancata considerazione della solidarietà dell'obbligazione, (art. 1292 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) per avere il giudice d'appello escluso la legittimazione passiva eccepita dalla Preda, sebbene l'obbligazione dedotta in giudizio fosse una obbligazione solidale.
Deduce la ricorrente che i presupposti della solidarietà passiva sono l'identità della fonte, - che nella specie si ravvisa nell'incarico conferito congiuntamente, - e nell'identità della prestazione, che deve avere uguale contenuto per tutti gli obbligati;
che la lettera d'incarico conferito all'ing. ELTO non aveva determinato ne' l'ammontare del compenso, ne' i criteri di riferimento per la sua quantificazione;
che per tale ragione era stato promosso il giudizio di merito per la determinazione dell'importo dovuto;
che, essendo stato dichiarato il fallimento della IM, il processo era stato riassunto nei soli confronti della AD;
che la corte di merito aveva omesso di considerare l'importanza dell'esclusione dallo stato passivo della IM, dell'importo non ammesso in violazione dell'art. 1292 cod. civ.; che l'eventuale sentenza di condanna della AD non avrebbe potuto indicare un importo superiore a quello ammesso al passivo del fallimento Chiminif, risultante dagli atti di parte convenuta. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente per essere strettamente connessi;
essi sono infondati.
La ricorrente con la lettera del 19.4.1994 aveva conferito all'ing. ELTO l'incarico di "discutere, trattare e considerare ogni possibile soluzione, a ricercare ogni possibile definizione che credesse opportuno riguardo alla s.r.l. Cledca L.L., per poter addivenire agli accordi di rifinanziamento della società Cledca, discussi e vagliati sotto tutti i loro aspetti e previsioni reciproci...".
La corte di merito ha ritenuto di qualificare l'incarico affidato al ELTO come contratto d'opera professionale.
Spetta, infatti, al giudice del merito qualificare l'azione promossa e la questione non può essere denunciata in sede di legittimità quando la risoluzione di essa involga accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, poiché in tale ipotesi, qualora il problema sia stato prospettato e discusso in sede di merito, - come è avvenuto nel caso in esame, - la sentenza è censurabile solo per vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (cfr. Cass. n. 163/1980 e n. 2891/1985). La corte di merito ha motivato la qualificazione della domanda in modo congruo e logico (cfr. sent. impugnata a pagg. 2-5) ravvisando il contratto d'opera professionale, avente per contenuto "un'attività di consulenza manageriale esterna con suggerimento e determinazione di scelte gestionali ovvero una vera e propria attività di conduzione interna in funzione di adviser" (pag. 3). Ed infondata è poi la censura di violazione dell'art. 2721 cod. civ. secondo la quale il ELTO non avrebbe provato l'esistenza del contratto, perché la stessa è provata dalle lettere del 19.4.1994, e 26.4.1994 sottoscritte dalla AD, in proprio e quale amministratrice unica della s.p.a. IM;
e la corte di merito ha rilevato proprio dall'esame di tali lettere che le funzioni consultive svolte dal ELTO rientravano nel contratto d'opera professionale inquadrato nel più ampio rapporto di mandato (cfr. pagg. 4 e 5 della sent. impugnata).
Per quanto riguarda la censura mossa dalla ricorrente sulla determinazione del compenso, - che ritiene non dovuto per non avere il mandatario conseguito i risultati prefissisi dal mandante, - essa è infondata e va respinta, perché la corte d'appello ha determinato l'importo del compenso, - stabilito, in caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, a norma degli artt. 2233, 2^ comma, e 1709 cod. civ., in modo logico e congruo, facendo riferimento all'art. 5, capo 1^, lettere a) ed e) della tariffa professionale, in L. 40 milioni, tenuto conto della situazione patrimoniale della Cledca al 31.7.1993, portante una passività, al netto del capitale sociale, di ben 14 miliardi, come documentato in atti.
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. a pag. 6) è esente da vizi logici o da errori di diritto.
Anche il terzo motivo è infondato e va disatteso.
Secondo la ricorrente i giudici di merito avrebbero omesso di considerare l'importanza dell'esclusione dallo stato passivo di IM dell'importo non ammesso, per cui la condanna della AD non avrebbe potuto indicare un importo superiore a quello ammesso al passivo del fallimento, stante la sopravvenuta definitività della pronuncia del tribunale fallimentare (efficacia extrafallimentare del provvedimento giurisdizionale di accertamento del passivo). Tale tesi non è condivisibile, perché giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 3903/1988, n. 459/1975, n. 1816/1972, n. 758/1997) che il provvedimento del giudice delegato, ex art. 97 L.F., ha natura giurisdizionale e contenzioso e di piena cognizione di merito, con la conseguenza che dallo stesso deriva bensì un'efficacia di ammissione del credito ma esclusivamente endofallimentare, sia che lo si voglia ritenere assistito dall'autorità della cosa giudicata in senso sostanziale, sia che lo si inquadri nel più attenuato schema della preclusione;
per cui solo in sede fallimentare non può più formare oggetto di contestazione quanto è stato delibato e deciso.
Pertanto la decisione del tribunale fallimentare sulla domanda di insinuazione del ELTO nel fallimento IM s.p.a. non poteva spiegare alcuna efficacia nel giudizio proseguito dal resistente nei confronti della sola AD.
Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.640,00, di cui euro 2.500 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2003