Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 21118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21118 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21118/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06688/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6688 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo,20;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell'stanza di richiesta concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data -OMISSIS-da parte del Ministero dell'Interno e notificato in data 23.03.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa RI TI GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 29.09.2017 il richiedente presentava presso la Prefettura di Modena istanza di richiesta concessione di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, ella L. 5.02.92 n. 91.
Il Ministero dell'Interno, tuttavia, in data 10.03.2022, emetteva decreto di rigetto, notificato in data 23.03.2022, in quanto agli atti istruttori risultano a carico dell'istante:- una Sentenza della Corte d'Appello di Bologna del -OMISSIS-, irrevocabile il 12.09.2019 (conferma delle sentenza emessa in data 21.09.2017 dal G.I.P. del Tribunale di Modena per il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 7, d.P.R. 9.10.1990 n. 309 e artt. 110, 62 bis c.p. -detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso).
Parte ricorrente impugna il diniego deducendone l’illegittimità per i seguenti profili di censura:
“ 1) violazione e falsa applicazione art. 9, 1°, lett. f), della legge n. 91/1992 e dei principi generali in materia di concessione della cittadinanza italiana. 2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; travisamento dei fatti; erronea valutazione dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art 6 della legge n. 91 del 1992 ”, in quanto:
- sussiste un difetto di motivazione atteso che l’amministrazione si sarebbe limitata a richiamare i precedenti penali di parte ricorrente;
- “ 2) sussistenza dei requisiti per la concessione della cittadinanza italiana ”, in quanto parte ricorrente ritiene di aver maturato nei quasi vent'anni dalla sua presenza sul Territorio Nazionale il diritto all'attribuzione del beneficio della cittadinanza italiana, il diritto cioè di venire inserito a pieno titolo nella collettività nazionale acquisendo tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio in data 12.6.2025, depositando la documentazione concernente la vicenda.
Alla US del 13.6.2025 la trattazione del merito è stata rinviata su istanza di parte ricorrente atteso che ha depositato istanza di riabilitazione dinnanzi al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per la condanna comminata con sentenza della Corte di Appello di Bologna del 23.03.2019, divenuta irrevocabile il 12.09.2019, pena sospesa, essendo trascorso il tempo di legge per formulare istanza di riabilitazione e non avendo commesso ulteriori reati successivamente e che sta attendo che il Tribunale di Bologna gli conceda la riabilitazione per tale condanna.
Alla US del 17.10.2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Si premette che, successivamente all’istanza di rinvio presentata per la US del 13.6.2025, e a seguito della comunicazione della presente US, parte ricorrente non ha prodotto in atti ulteriori istanze e/o documentazione e memorie.
Il ricorso è infondato nel merito e deve pertanto essere respinto.
Il provvedimento di rigetto è motivato sia in relazione alla sussistenza dei precedenti penali ivi indicati sia in relazione all’omessa autocertificazione della propria effettiva posizione giudiziaria che, asseritamente, potrebbe configurare un’ulteriore ipotesi di reato e, al momento di presentazione dell’istanza, l’istanza di riabilitazione relativa alla condanna di cui trattasi non era comunque ancora stata presentata.
Appare utile richiamare i principi accolti da consolidata giurisprudenza con riguardo alla materia oggetto di contendere (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, V- bis , n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
Occorre rammentare che la formulazione contenuta nell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 1992, secondo cui la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa allo straniero che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni, intende significare che la residenza del soggetto per il periodo indicato è solo uno dei presupposti per proporre la domanda di riconoscimento della cittadinanza, a cui segue tuttavia “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, III, n. 4447/2018).
Più precisamente, l’Amministrazione deve verificare, oltre al citato requisito della residenza legale, anche l’inserimento del richiedente nel contesto sociale del Paese per cui è chiesta la cittadinanza, valutando un insieme di elementi eterogenei - quali le condizioni lavorative, economiche e familiari, nonché la irreprensibilità della condotta - tesi a dimostrare l’avvenuta stabile integrazione del medesimo nel tessuto sociale del Paese di residenza.
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce quindi in un apprezzamento di opportunità dell’Amministrazione sulla base di un complesso di circostanze, tra cui particolare rilievo assume, senza dubbio, l’irreprensibilità della condotta del soggetto richiedente (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, II- quater , n. 3547/2012), da valutarsi non solo alla luce del rispetto delle regole di rilevanza penale, ma, più in generale, delle regole di convivenza civile (cfr. Cons. Stato, I, nn. 943/2022 e 1959/2020).
Dunque, l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica connessa allo status di cittadino impone che si valutino, anche sotto un profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (T.A.R. Lazio, Roma, II- quater , n. 5565/2013), partendo dal presupposto che l’acquisto di tale status , lungi dal costituire per l’istante una sorta di diritto necessariamente e automaticamente riconoscibile in presenza di determinati requisiti e in assenza di fattori ostativi, rappresenta invece il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
Ne discende che il provvedimento di concessione della cittadinanza va inteso come “ atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis ’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Cons. Stato, III, n. 104/2022).
In virtù di tale qualificazione, l’anzidetta valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione può essere sindacata in sede giurisdizionale solo nei ristretti ambiti di un controllo estrinseco e formale, non potendo in particolare detto sindacato estendersi sino a un vaglio di merito della valutazione compiuta, dovendosi piuttosto limitare alla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole con la decisione adottata (in tali termini, ex multis , Cons. Stato, III, n. 7036/2020).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l'Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell'odierno ricorrente,
Non pare quindi dubitabile il significativo disvalore attribuibile all’aver volutamente omesso tale necessaria indicazione, circostanza che non può non assumere rilevanza ai fini dell'espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell'autore, anche perché ricadenti nel c.d. " periodo di osservazione ", ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata nel 2017) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell'irreprensibilità della condotta (cfr. in termini T.A.R. Lazio, Roma, V, n. 16276/2023).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, nell'ambito del giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente, anche in un'ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Cons. Stato, III, n. 1057/2022).
Nel caso di specie, la falsa dichiarazione circa l’assenza di condanne penali è un dato oggettivo che il ricorrente, facendo generico riferimento a un improbabile “errore materiale”, non è riuscito a superare.
Spese compensate, attesa la mancanza di difese da parte dell’amministrazione costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI TI GO, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Lorenzo RI Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI TI GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.