Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 1
Gli artt. 1963 e 2744 cod. civ., che sanciscono il divieto del patto commissorio, postulano che il trasferimento - ovvero il procedimento indiretto della promessa di trasferimento al creditore, cui l'indicato divieto è estensibile per identità di "ratio" - della proprietà della cosa che ha formato oggetto di ipoteca, di pegno o di anticresi, sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito, sicché, qualora il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti puramente e semplicemente allo scopo non già di garantire l'adempimento di un'altra obbligazione con riguardo all'eventualità, non ancora verificatasi, che essa rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza, non sono configurabili le condizioni richieste dalle citate norme per l'operatività del divieto da esse previsto.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 23 febbraio 2026
FATTI DI CAUSA 1. Alfredo D.M. conveniva, davanti al Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Ischia), Elda S. e Pierpaolo P., al fine di sentire: A) in via principale, dichiarare che la procura speciale a vendere - conferita all'Avv. Pierpaolo P. con atto notarile del 23 aprile 2009, rep. n. 6.393 - e il contratto di compravendita immobiliare per atto notarile dell'8 luglio 2010, rep. n. 17.158, racc. n. 9.761, stipulato tra P., quale procuratore speciale del venditore Alfredo D.M., e Elda S., quale acquirente, costituivano atti e/o negozi attraverso i quali era stato contratto un patto commissorio tra il creditore P. e il debitore D.M. (in ordine al prestito concesso per estinguere i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2001, n. 7585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7585 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. IC VARRONE - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AR IC e TI SE, rappresentati e difesi dall'avv. Lazzarino Fini in forza di procura speciale a margine del ricorso ed elett. dom. in Roma via Città della Pieve n. 19, presso lo studio dell'avv. Carlo MA
- ricorrenti -
contro
EN IC elett. dom. in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16 ( studio avv. Domenico Bonaiuti e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mirizzi giusta procura in calce al controricorso controricorrente avverso
la sentenza n. 249 in data 29.1. - 16.3.1999 della Corte di Appello di Bari (r.g. n. 990/95). Udita nella pubblica udienza del 2 aprile 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini
È comparso per i ricorrenti l'avv. L. Fini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale dott. Francesco Mele, che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo, inammissibile il primo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con scrittura privata del 25 gennaio 1985 IC NA promise di acquistare un terreno agricolo di proprietà dei coniugi IC IC e SE MA per il dichiarato prezzo di lire 45.000.000.
Provvedendo sulla domanda proposta con atto di citazione del 17 gennaio 1987 dal promissario acquirente - domanda cui i convenuti coniugi avevano resistito deducendo tra l'altro che la pattuizione, posta a fondamento di essa, era diretta a garantire le anticipazioni effettuate dal predetto in favore del cognato IC a causa delle difficoltà economiche di quest'ultimo con sentenza dell'11 luglio 1995 il Tribunale di Foggia dichiarò risolto il contratto preliminare di vendita per inadempimento dei convenuti e condannò costoro, in solido, a restituire all'attore la somma di lire 35.000.000 - che dallo stesso preliminare risultava loro versata -, al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di lite. Tale decisione impugnata dai convenuti è stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia ora gravata.
Per quanto ancora rileva ,.la Corte territoriale non ha ritenuto di poter ravvisare il patto commissorio dedotto dagli appellanti (promittenti venditori) osservando che il tenore letterale della scrittura privata escludeva la sussistenza delle relative condizioni e che non era stata di esso acquisita altra prova;
a tutto concedere, "si sarebbe trattato dell'obbligo di trasferire un bene immobile, non già per garantire l'adempimento dell'obbligazione di restituzione del debito ( non ancora scaduto ) , ma invece per soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e per liberare il debitore delle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza" La memoria difensiva del NA, nella quale si affermava che la pattuizione in questione era stata stipulata a copertura di prestiti precedenti al rapporto societario, confermava tale interpretazione "nel senso che il bene sarebbe stato venduto o promesso in vendita dagli appellanti al NA per un precedente prestito scaduto e non pagato":
obbligazione che la Corte ha ritenuto legittimamente assunta. Per la cassazione di tale decisione il IC e la MA hanno congiuntamente proposto ricorso, affidato a due motivi, cui il NA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti deducono, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 1963, c.c., ed affermano che non rileva riguardo, alla nullità del patto commissorio "se il credito sia anteriore o contestuale al patto stesso": a sostegno del motivo pur non censurando la decisione della Corte territoriale nel punto in cui ha affermato che la lettera della scrittura privata del 25 gennaio 1985 non provava il patto stesso, allegano che la prova risultava nondimeno dal collegamento tra la memoria difensiva pur presa in considerazione dalla Corte, ed il contenuto della citata scrittura privata.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata è infatti sorretta da una duplice ratio:
l'incompatibilità tra la lettera del contratto del 25 gennaio 1985 ed il patto commissorio dedotto e l'incompatibilità tra lo stesso patto ed il soddisfacimento di un precedente credito rimasto insoluto Orbene i ricorrenti mentre mostrano di condividere la prima affermazione, censurano la seconda in termini generici ed apodittici senza svolgere, riguardo ad essa specifiche doglianze, ne' contrastare l'indirizzo giurisprudenziale richiamato in sentenza, secondo il quale il patto commissorio richiede, che il trasferimento al creditore ( ovvero il procedimento indiretto della promessa di trasferimento al creditore a cui l'indicato divieto è estensibile per identità di ratio ) della proprietà della cosa, che ha formato oggetto di ipoteca, di pegno o di anticresi, sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito, sicché, qualora il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano invece pattuiti puramente e semplicemente allo scopo, non già di garantire l'adempimento di un'altra obbligazione con riguardo alla eventualità non ancora verificatasi, che essa rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare quindi il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza, non sono configurabili le condizioni richieste dagli artt. 1963 e 2744 c.c. per l'operatività del divieto del patto commissorio ( Cass. 12.1.1982 n. 6005 ). I ricorrenti, al fine di soddisfare il precetto posto a loro carico a pena di inammissibilità dall'art. 366 primo comma n. 4 c.p.c., avrebbero dovuto indicare le ragioni del pur manifestato dissenso da tale indirizzo, sicché di per sè solo esso non può ritenersi satisfattivo di tale precetto, con la conseguente inammissibilità del motivo ( Cass. 30 marzo 1998 n. 3343 ) .
2.La sentenza impugnata ha altresì affermato essere pacifico il versamento di 35 milioni di lire, da parte del NA, nelle mani dei coniugi IC, i quali - ha aggiunto - non lo avevano disconosciuto: punto della decisione che è investito dal secondo motivo del ricorso con il quale i ricorrenti allegano che la sentenza avrebbe dovuto tener presente che essi avevano "sempre sostenuto di non aver mai ricevuto la somma suddetta quale corrispettivo della vendita e che la scrittura privata era intercorsa a garanzia delle restituzioni dei mutui precedenti" e ne deducono conseguentemente l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Osserva la Corte che la censura - assorbita dalla dichiarata inammissibilità del primo motivo nella parte in cui riprende anche in esame la problematica del patto commissorio, come detto escluso dai giudici del merito con affermazione in diritto non ritualmente impugnata - è fondata giacché sussiste il vizio di motivazione, denunciato dai ricorrenti nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto effettivamente avvenuta la dazione dei 35 milioni di lire, apparentemente risultante dalla scrittura privata del 25 gennaio 1985 Come, infatti, si è esposto nell'esame del primo motivo, la Corte territoriale ha respinto la censura concernente il predetto patto sul rilievo altresì, che il bene fu legittimamente promesso in vendita al NA, dagli attuali ricorrenti per un precedente prestito dal predetto loro effettuato scaduto e non pagato: rilievo che trova concorde lo stesso controricorrente, il quale osserva infatti che la "promessa di trasferimento del bene non fu pattuita per garantire il prestito, ma per soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e per liberare i debitori dal loro inadempimento" (pag. 5). Tale essendo l'accertata situazione di fatto precedente la pattuizione del 25 gennaio 1985, non può non osservarsi che la Corte territoriale da un lato ha collegato l'una e l'altra mentre dall'altro ha escluso il collegamento, talché appare apodittica e contraddittoria la conclusione secondo la quale era pacifico il versamento di 35 milioni nelle mani degli appellanti in altri termini, la Corte avrebbe dovuto chiarire approfonditamente se il NA, creditore degli attuali ricorrenti per fatti pregressi nel rendersi promissario acquirente del bene di costoro avesse loro effettivamente versato la somma risultante dalla promessa. Il vizio motivazionale (sul quale vedasi Cass.
6.8.1999 n. 8495), conseguentemente riscontrabile sul punto, importa la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa, ad altra sezione della stessa Corte territoriale la quale ,.senza riprendere nuovamente in esame il dedotto patto commissorio ( sulla insussistenza del quale si è formato il giudicato a seguito della rilevata inammissibilità del primo motivo del ricorso ) accerterà se la somma di lire 35 milioni sia stata o non effettivamente versata, ne trarrà le debite conseguenze e, all'esito regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 2 aprile 2001. Depositato in Cancelleria 5 giugno 2001