Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2025, proposto dalle signore CA DE SO e AR ZO, rappresentate e difese dagli avvocati Gianluca Boirivant e Stefano Canavassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 91 del 19 febbraio 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. b) , cod. proc. amm.,
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il dott. DE De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti al beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 così come attuato dal relativo DPCM – rispettivamente, della sig.ra AR ZO in relazione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e della sig.ra CA DE SO in relazione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 – e, per l’effetto, è stato accertato e dichiarato il diritto di ciascuna delle ricorrenti a ricevere la carta docenti e, in accredito sulla stessa, le somme corrispondenti a € 500,00 per ogni anno scolastico rispetto al quale è stato negato il suddetto beneficio economico, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 19.03.2025.
Con ricorso a questo Tribunale amministrativo regionale, le creditrici hanno convenuto il Ministero debitore per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio, nonostante il ricorso sia stato ad esso notificato in data 8.04.2025 tramite PEC all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze estratto da pubblici registri.
Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026, come da relativo verbale, il collegio ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza della prova documentale della notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione intimata. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Come già rilevato dalla sezione in precedenti pronunzie (cfr. TAR Toscana, sez. I, 1 luglio 2025, n. 1223), l’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, ai sensi del quale «[ l ] e amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto », è pacificamente applicabile anche nel giudizio di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo.
L’applicabilità della citata disposizione al giudizio di ottemperanza comporta che anche in tale sede la parte creditrice è onerata della prova della notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione debitrice, pena altrimenti l’inammissibilità del ricorso (cfr. anche, tra le tante, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 12 dicembre 2024, n. 9669; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 28 marzo 2022, n. 1080; TAR Lazio, Roma, sez. I- bis , 7 giugno 2021, n. 6711).
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Rimane salva la riproponibilità dell’azione di ottemperanza, sussistendone le condizioni sostanziali e processuali.
In mancanza di costituzione dell’Amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IL La AR, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
DE De RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE De RA | IL La AR |
IL SEGRETARIO