Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6756 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL0 6756 /02 REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 19892/99 - - Dott. Alberto SPANO' Consigliere 23025/99 19216 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. - Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Ud. 11/12/01 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GHERA, che lo rappresenta e difende unitamente RC RO, giusta all'avvocato delega in atti;
- ricorrente -
contro
MARINARO GERARDO;
intimato e sul 2° ricorso n° 23025/99 proposto da: 2001 GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA 4931 MARINARO -1- VIA FLAMINIA 215, presso lo studio dell'avvocato LORENZO DI BACCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO POZZA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
ITALIANE SPA, in persona del legale POSTE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GHERA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 3307/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 27/10/98 R.G.N. 539/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato GENTILE per delega GHERA;
udito l'Avvocato DI BACCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, confermando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da ER RI volta alla conservazione del posto di lavoro sino al compimento del 65° anno di età, previo annullamento del provvedimento dell'ente che, in applicazione dell'accordo collettivo del 26/11/94, in data 13/9/96, con decorrenza dal 2/1/97, aveva dichiarato di ufficio la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, riteneva il Tribunale, considerata preliminarmente infondata la eccezione di acquiescenza dedotta dall'appellato, ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'appello, che tale accordo integrativo, nel non disporre in alcun modo sulla facoltà del personale di esercitare il diritto di opzione e limitandosi, invece a disciplinare l'evenienza che tale opzione esercitata, escludeva conseguentementenon fosse che, esercitato dal lavoratore il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, l'Ente potesse avvalersi della clausola contrattuale, dovendosi quindi considerare l'estromissione dal rapporto atto illegittimo di recessO ai sensi della legge n.108/90. Il Tribunale respingeva altresì le 3 censure rivolte a contestare la tempestività dell'esercizio del diritto di opzione, ritenendo che l'appellato aveva correttamente e tempestivamente fatto valere il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la Società Poste Italiane censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituito con controricorso l'intimato resistendo alle avversarie censure e proponendo ricorso incidentale. La Società Poste ha depositato memoria in replica al ricorso incidentale dell'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso deduce la Società ricorrente violazione degli artt. 6,7,8, della legge n.71/94 e degli artt. 14 e 15 delle preleggi rilevando che dalla privatizzazione dei rapporti di lavoro del personale (legge n.71 del derivata la del gificazione1994) ne della e la assunzione della relativa disciplina successiva disciplina collettiva quale fonte regolatrice di ogni profilo degli stessi rapporti di lavoro e quindi anche di quello relativo alla cessazione del rapporto, così come regolata dall'art. 86 dell'accordo integrativo. Con il 4 secondo motivo deduce la stessa ricorrente violazione dell'art. 4 della legge n.108/90, dell'art. 6 della legge n.407/90, dell'art. 1 del dlgs del 1992 n.503, considerando che erroneamente il Tribunale ha considerato la risoluzione prevista dall'accordo integrativo atto di recessO illegittimo, perché in violazione della legge n.108/90, la cui applicabilità era al contrario da escludere ai sensi dell'art. ult. CO. della stessa legge, data l'esclusione della tutela reale dei lavoratori che abbiano conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia così come di quelli che abbiano acquisito il diritto alla pensione per raggiungimento del massimo di anzianitàil contributiva. Deduce l'intimato con il ricorso incidentale la erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la inammissibilità dell'appello della Società per intervenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado. Ritiene la Corte che il ricorso principale deve essere rigettato: quanto al primo motivo, posto che non ha carattere di decisività essendo la quaestio decidendi non tanto quella di individuare la fonte regolatrice del rapporto nel momento della sua cessazione, quanto 5 quella se la fonte contrattuale, alla cui stregua il rapporto è stato risolto, fosse valida о invalida in relazione ad altre fonti regolatrici concorrenti;
quanto al secondo motivo, posto che il Tribunale ha accertato che l'intimato ha correttamente e legittimamente esercitato il diritto di opzione e quindi che all'atto della risoluzione sussistevano le condizioni per l'applicazione della tutela reale stabilita dalla legge n.108/90. Il ricorso incidentale dedotto dall'intimato deve ritenersi assorbito dal rigetto delle censure proposte dalla ricorrente. Pertanto la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale, dichiara assorbito l'incidentale. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riuniti ricorsi rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la Società ricorrente alle spese in euro.....9 48 , oltre a euro 1.500 per onorari. Così deciso in Roma il 11 novembre 2001 6 3 3 5 0 1 N . T A 3 R S 7 S - A ' A 8 I L - T L 1 , D E 1 , A D S O E I L E P S L S G N O I G E B N E S I G L I D O A A A A O T L D S T L E T O E I , P D R O I M R I D T S A I O D G E E R T N E S E u O g