Articolo 21 della Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Articolo 20Articolo 22
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1 dicembre 1971
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3 agosto 1989
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8 aprile 1999
Art. 21. Casi di esclusione del coniuge dal diritto a pensione indiretta e di riversibilit a)

Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 19 della presente legge il coniuge:
1) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;(4)
2) quando, dopo la data di decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni. ((5)) Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro o malattia professionale ovvero per causa di guerra o di servizio.
Cessa il diritto a pensione per il coniuge superstite dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio, nonche' per il vedovo quando venga meno lo stato di invalidita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza del 19-27 luglio 1989, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1989, n.31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 21, primo comma,n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto)". --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale con sentenza del 24 marzo-2 aprile 1999, n. 110 (in G.U. 1a s.s. 7/4/1999, n.14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto)".
Entrata in vigore il 8 aprile 1999
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