Sentenza 8 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11980 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
MINORI 2002'008 80" ၅၀) бis ep " REPUBBLICA ITALIANA op s in IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NISS A N 1 1980/02 4 A CORTE SUERE 0 E Oggetto 1 G G Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11463/01 GRIECO Dott. Angelo Consigliere Cron. 23590 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep. 3192 Dott. Vincenzo PROTO ConsigliereDott. Mario Rosario MORELLI Ud. 02/07/02 Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. DNN sul ricorso proposto da: per diritti € 0.77 ilin 08 AGO 2002--- CANTORE MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato IL CANCELLIERE ROMA VIA TRIPOLI 38, presso l'avvocato PAOLO BOMBACI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio del ricorso;
dal Sig. 71 ricorrente per diritti € 072 08 AGO.2002 il
contro
IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA FABIANA, elettivamente PAGLIARI VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso l'avvocato ETTORERTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BOSCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega Richiesta copia studio dal Sig. margine del controricorso;
per diritti € 0,72 08 AGO.2007 -> controricorrente 2002 IL CANCELLIERE 1486 avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, -1- depositato il 08/03/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Bombaci che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita copia notificata al PG presso Corte d'Appello di Roma;
udito per il resistente l'Avvocato Boschi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso;
-2- 1 Svolgimento del processo Con decreto del 8.3.2001 la Corte di Appello di Roma rigettò il reclamo proposto da MA RE avverso il decreto con il quale il Tribunale distrettuale per i Minorenni aveva ritenuto e dichiarato ammissibile l'azione proposta da AB RI per il riconoscimento giudiziale della paternità tra esso RE e il minore infrasedicenne TT RI, così confermando il decreto del primo giudice. Ha osservato la Corte ( espressamente richiamandosi a Cass. n. 737 del 1990) sul punto del riscontro di circostanze che avessero fatta apparire giustificata l'azione di cui all'art. 274 cod. civ. e della sussistenza di "dalle R indicazioni convincenti dell'attrice circa il fumus boni juris, che indicazioni dei testimoni emergeva con sicurezza l'esistenza di una relazione sentimentale tra il RE e la RI, non esclusa nemmeno dal RE medesimo il quale, tuttavia aveva negato qualsiasi rapporto sessuale, nonché la circostanza, ammessa dal RE e che rendeva manifesta una non trascurabile intimità tra i due, che la RI lo aveva accompagnato all'esame del liquido seminale " . Il giudizio conclusivo della Corte di merito fu che emergeva senza ombra di dubbio, come il Tribunale aveva accertato, ben più " di un semplice fumus boni juris sulla non manifesta infondatezza della domanda che la RI intendeva proporre per la dichiarazione giudiziale di paternità di RE MI su TT RI ". Avverso tale decreto il RE ha proposto ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la RI., che ha depositato una memoria difensiva. Motivi della decisione не Con ordinanza emessa all'udienza del 4.12.2001, questa Corte dispose l'integrazione del contraddittorio, mediante notificazione del ricorso, nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, E assegnando all'uopo il termine di giorni trenta decorrenti dallo stesso 4.12.2001 atteso che erano presenti all'udienza i procuratori di entrambe le parti. A tale integrazione il ricorrente ha provveduto eseguendo in data 28.12.2001 la notificazione del ricorso al suddetto Procuratore Generale, sennonché non è stato osservato il disposto dell'art. 371 bis c.p.c. circa il termine 102112911 per il deposito della copia notificata del ricorso nella cancelleria di questa 456T 10,33 Corte. Detta copia il difensore del ricorrente ha prodotto soltanto nell'udienza TOT139,44 odierna (vedi il relativo verbale ). In conseguenza di tale omissione, il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile, secondo il disposto dell' stesso art. 371 bis c.p.c., restandone ovviamente precluso l'esame. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. .11A giudizio della Corte non ricorrono le "condizioni per accogliere la richiesta, avanzata dalla RI, di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 9230 oltre euro 1 : 2.000,00 ( duemila) per onorario. Così deciso addì 2 luglio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Angelo Grieco Presidente w/renta Walter Celentano Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 AGO. 2002 IL CANCELLIERE Oggi, MA Di ZZoMA Di ZZ - IL CANCELLIERE MA Di ZZo ут одного