Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 6385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6385 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
dott. Franco DE STEFANO
dott. Pasquale GIANNITI dott. Augusto TATANGELO dott. Stefano Giaime GUIZZI dott. Raffaele ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero registro generale 232/2024 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 6385/2025 Data pubblicazione 10/03/2025
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE
Presidente
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere Consigliere
Rep.
sul ricorso iscritto al numero 232 del ruolo generale dell'anno 2024, proposto
da
AL GI (C.F.: [...]) rappresentato e difeso dall'avvocato Adriana Zucconi Galli Fon- seca (C.F.: [...])
nei confronti di
-ricorrente-
AN GI (C.F.: [...]) AR LI UR (C.F.: [...])
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.p.A.
(C.F.:
00818570012), in persona del rappresentante per pro- cura IM Di ED rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Santi (C.F.: [...])
COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA società coo- perativa agricola in sigla C.L.T. Soc. Coop. agricola (C.F.: 00518140371), in persona del legale rappresentante pro tempore, RC AN DI IO (C.F.: [...]) rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Malatesta (C.F.: [...])
-controricorrenti-
nonché
Ric. n. 232/2024 - Sez.
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GENERALE
Ud. 12/02/2025 P.U.
R.G. n. 232/2024
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575- Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 13630aa69a3a66bf9193e2ac38
Oscuramento disposto
Numero registro generale 232/2024 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 6385/2025 Data pubblicazione 10/03/2025
EN MI (C.F.: [...]) CO NN (C.F.: [...]) DE EN (C.F.: [...]) NN NE (C.F.: GNT GNS 40S68 A3020) DE IA (C.F.: [...]) LD MA (C.F.: [...]) LD EX (C.F.: [...]) AL & C. S.n.c. (C.F.: 02157851201), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bolo- gna n. 1251/2023, pubblicata in data 7 giugno 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12 febbraio 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta in atti;
l'avvocato Adriana Zucconi Galli Fonseca, per il ricorrente;
l'avvocato Vincenzo Cellamare, per delega dell'avvocato Silvia Santi, per i controricorrenti LI, TE e UnipolSai Assi- curazioni S.p.A.; l'avvocato Francesco Malatesta, per i controricorrenti Coopera- tiva Lavoratori della Terra Soc. coop. agricola e AL.
Fatti di causa
EN EL, NE OT, EX LD e IA EL, quest'ultima anche quale genitore esercente la potestà sul figlio minore MA LD, hanno agito in giudizio nei confronti di GI LI, UR TE, nonché della Cooperativa Lavoratori della Terra S.a.r.l. e di IO AL, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del loro con- giunto BE EL (figlio di EN EL e NE Gia- notto, fratello di IA EL e zio materno di EX e MA LD), avvenuta a seguito di un'intossicazione acuta da mo- nossido di carbonio, causata dall'interferenza del funziona- mento di una caldaia a gas e del camino esistenti in un immobile
Ric. n. 232/2024 - Sez.
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Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575- Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 13630aa69a3a66bf9193e2ac38
Oscuramento disposto
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di proprietà della Cooperativa Lavoratori della Terra societă cooperativa agricola S.a.r.l. (in sigla C.L.T., società presieduta da IO AL), condotto in locazione dalla LI, ma- dre della fidanzata del EL (deceduta insieme a quest'ul- timo) che, unitamente al coniuge TE, aveva fatto installare la caldaia. La LI ed il TE hanno chiamato in giudizio, per essere garantiti in caso di soccombenza, la loro assicuratrice della re- sponsabilità civile, Milano S.p.A., poi divenuta UnipolSai Assi- curazioni S.p.A.. La C.L.T. S.a.r.l. ed il AL hanno, a loro volta, chiamato in giudizio l'installatore della caldaia, GI ER, e la ER GI & C. S.n.c. (società nella quale il primo aveva conferito la propria impresa individuale), nonché i ma- nutentori della stessa, MI GO e NN RT, chie- dendo che i terzi chiamati, nonché i convenuti LI e Mar- telli, individuati quali unici responsabili del fatto, venissero di- chiarati tenuti a garantirli e a manlevarli in caso di soccom- benza. L'ER ha chiesto la condanna del GO, del RT, della C.L.T. S.a.r.l., del AL, della LI e del TE, in solido o pro quota, a garantirlo e manlevarlo, in caso di soc- combenza. Il RT ha chiesto la condanna del TE, della LI, dell'ER e della ER GI & C. S.n.c., in solido tra loro, a manlevarlo da ogni eventuale esborso derivante dall'esito del giudizio. La UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha proposto azione subordi- nata di regresso nei confronti del GO, del RT, dell'Al- bertazzi, del AL e della C.L.T. S.a.r.l. Il Tribunale di Bologna ha rigettato le domande proposte nei confronti della ER & C. S.n.c. e del AL in proprio;
ha accertato che il sinistro era ascrivibile alla concorrente
Ric. n. 232/2024 - Sez.
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Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575- Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 13630aa69a3a66bf9193e2ac38
Oscuramento disposto
Numero registro generale 232/2024 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 6385/2025 Data pubblicazione 10/03/2025
responsabilità degli altri convenuti, secondo la seguente distri buzione percentuale: nella quota del 10%, per i coniugi LI e TE;
nella quota del 10%, per la C.L.T. S.a.r.l.; nella quota del 40%, per l'ER; nella quota del 20%, per il GO;
nella quota del 20%, per il RT. Ha, quindi, condannato, in solido, il TE, la LI e la C.L.T. S.a.r.l. (non avendo gli attori esteso la domanda nei con- fronti dei chiamati in causa) a pagare gli importi di € 256.932,00 a EN EL, l'importo di € 245.000,00 alla Gia- notto, l'importo di € 80.000,00 a IA EL, l'importo di € 15.000,00 a EX LD e l'importo di € 15.000,00 a MA LD. Ha, inoltre: a) dichiarato tenuta l'UnipolSai Ass.ni S.p.A. a garantire il TE e la LI per quanto questi erano te- nuti a corrispondere agli attori;
b) accolto le azioni di regresso anticipato esperite da UnipolSai Ass.ni S.p.A. e da C.L.T. S.a.r.l. nei confronti degli altri responsabili;
c) condannato il GO, il RT e l'ER a rifondere le spese a favore della C.L.T. S.a.r.l.. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto, in via principale, dall'ER e, in via incidentale, dal RT, dalla C.L.T. S.a.r.l. e dall'UnipolSai Ass.ni S.p.A.. Ricorre l'ER, sulla base di cinque motivi. Resistono, con distinti controricorsi: a) GI LI, Mau- rizio TE e UnipolSai Ass.ni S.p.A.; b) la C.L.T. S.a.r.l. ed il AL. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti-
mati.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione
Ric. n. 232/2024 - Sez.
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Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575- Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 13630aa69a3a66bf9193e2ac38
Oscuramento disposto
Numero registro generale 232/2024 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 6385/2025
1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «Vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e delle norme UNI Data pubblicazione 10/03/2025 - CIG 7129 edizione 1972 punto 3.6.2 e punto 4.1; art. 13 co. 2 L. 46/90; legge 6.12.1971 n. 1083; DPR 412/1993 allegati G e H;
norma UNI 10845/2000; norma UNI 10683/1998; norma UNI 10683/2005 punto 4.1.1 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; manifesta ed insanabile illogicità e contraddittorietà della moti- vazione ai sensi dell'art. 360. n. 4 c.p.c.». Il ricorrente ER deduce che la propria responsabilità sa- rebbe stata affermata sulla base dell'asserita violazione, da parte sua, di norme tecniche e/o di cautela non ancora vigenti nel momento in cui egli aveva proceduto all'installazione della caldaia o, comunque, non applicabili, in considerazione della
natura del suo intervento.
Deduce, inoltre, che la sentenza impugnata sarebbe insanabil- mente contraddittoria sul piano logico, in quanto la propria re- sponsabilità sarebbe stata affermata sulla base delle indicate norme di sicurezza, erroneamente ritenute vigenti al momento dello svolgimento della propria opera professionale, mentre la responsabilità degli altri convenuti sarebbe stata affermata esclusivamente sulla base di norme di sicurezza entrate in vi-
gore successivamente. Il motivo è infondato.
1.1 Deve ritenersi, in realtà, irrilevante ai fini della decisione del presente ricorso la questione della vigenza e dell'applicabi- lità, nella fattispecie concreta, delle norme tecniche UNI-CIG e delle altre norme ritenute violate dalla corte d'appello, al mo- mento dello svolgimento dell'opera professionale dell'ER (in particolare, nella decisione impugnata sono richiamate: la normativa di settore UNI-CIG 7129 edizione 1972, nonché l'art. 13, comma 2, della legge n. 46 del 1990). La corte d'appello, dopo aver affermato che l'ER aveva violato le indicate norme, ha, infatti, ulteriormente affermato
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Numero registro generale 232/2024 Numero sezionale 607/2025
quanto segue: <Come già rilevato dal primo giudice, risultano Numero di raccolta generale 6385/2025 violate anche le generali regole di cautela e prudenza che si Data pubblicazione 10/03/2025 impongono nell'esercizio di qualsiasi professione. Il problema della possibile depressione del locale adiacente al locale caldaia in caso di contemporaneo funzionamento di più impianti, infatti, era ben noto all'epoca in cui l'ER ha adempiuto la propria prestazione professionale, posto che già da vent'anni le regole della buona tecnica di cui alla disciplina UNI CIG prescrivevano il divieto di installare caldaie di tipo B nei locali in cui erano presenti camini aperti senza afflusso di aria propria». La statuizione impugnata, sul punto in contestazione, risulta, cioè, sostenuta da due distinte ed autonome rationes decidendi, entrambe anche da sole sufficienti a giustificarla: 1) l'avvenuta violazione delle specifiche norme tecniche e giuridiche indivi- duate e richiamate;
2) la violazione delle norme generali di cau- tela e di prudenza la cui osservanza era in concreto esigibile nella fattispecie da parte dell'operatore professionale. In tal caso, l'impugnazione può trovare accoglimento esclusi- vamente laddove siano efficacemente censurate entrambe le rationes decidendi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 18/04/1998, Rv. 514600 01; più di recente: Cass., Sez. L,
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Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158 01; Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 64507601; Sez. 6 -
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3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019, Rv. 654319 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 01; Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188 - 01; Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024, Rv. 671761-01).
1.1.1 Orbene, la seconda autonoma ratio decidendi, come so- pra richiamata, nella specie, non risulta adeguatamente censu- rata. Il ricorrente si limita ad affermare quanto segue, in proposito: <<La Corte fa rinvio, in chiusura, a generiche "regole di cautela", senza considerare che, come già detto, la legge 6.12.1971 n.
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3 - Ud. 12 febbraio 2025 - Sentenza - Pagina 6 di 17
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1083 art. 3 prevede che affinché una caldaia sia a norma e Data pubblicazione 10/03/2025 sufficiente che sia installata secondo le norme UNI-CIG all'epoca vigenti, cioè quelle sopra viste del 1972. La norma è dettata proprio per evitare una discrezionalità nell'individua- zione delle regole di cautela». Siffatta censura appare del tutto generica e, in ogni caso, è certamente infondata in diritto. La statuizione impugnata richiama in modo del tutto chiaro, specifico e puntuale l'obbligo per l'installatore di tenere conto del <problema della possibile depressione del locale adiacente al locale caldaia in caso di contemporaneo funzionamento di più impianti», precisando che si trattava di un problema <ben noto all'epoca in cui l'ER ha adempiuto la propria prestazione professionale»>, anche perché «da vent'anni le regole della buona tecnica di cui alla disciplina UNI CIG prescrivevano il di- vieto di installare caldaie di tipo B nei locali in cui erano presenti camini aperti senza afflusso di aria propria». Non si tratta, dunque - contrariamente a quanto afferma il ri- corrente - di un richiamo «a generiche "regole di cautela">>, ma del richiamo ad una ben precisa e specifica norma di cautela per la sicurezza delle persone che avrebbe dovuto essere os- servata in occasione dell'installazione della nuova caldaia, da parte dell'ER, norma di cautela che la corte territoriale precisa essere agevolmente ricavabile dalle conoscenze tecni- che all'epoca ben note e diffuse tra gli operatori del settore e nella specie in concreto certamente violata. Tale norma di cau- tela, precisa ulteriormente la corte d'appello, era del resto - se non espressamente sancita quanto meno desumibile dalla stessa normativa tecnica UNI-CIG vigente al momento dello svolgimento dell'attività professionale dell'installatore, relativa alle interferenze tra caldaie di tipo B e camini aperti senza af- flusso di aria propria, senza che il ricorrente chiarisca in modo
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adeguato e specifico per quali eventuali ragioni di detta norma di cautela egli non avrebbe potuto o dovuto tener conto. 1.1.2 È, inoltre, opportuno osservare, ad ulteriore e decisiva conferma di quanto appena esposto: - che l'esistenza di norme tecniche e giuridiche che stabili- scono specifiche regole di sicurezza nello svolgimento di una determinata attività non esclude mai il rilievo, ai fini dell'accertamento di una eventuale condotta colposa dell'operatore, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., della mancata osservanza di tutte le altre norme generali di cautela il cui rispetto debba comunque ritenersi esigibile, in considerazione della situazione concreta;
- che, in realtà, la corte d'appello ha affermato, altresì, la sussistenza di un divieto espressamente e da tempo san- cito anche dalle norme UNI-CIG, in relazione all'installa- zione di caldaie del tipo di quella posta in opera dal ricor- rente (tipo B, cioè non a camera stagna), in presenza di camini aperti senza afflusso di aria propria, come nella specie, senza che tale affermazione sia oggetto di una specifica, chiara e puntuale contestazione, nell'ambito della censura in esame, la quale risulta formulata, come già rilevato, in modo del tutto generico;
che, in effetti, dalla stessa previsione dell'art.
4.1 delle norme UNI-CIG 7129 edizione 1972 può, comunque, ri- cavarsi un generale obbligo, per il tecnico installatore, di prendere in considerazione (e fare in modo di impedire), in ogni caso (anche a prescindere, quindi, dal tipo di ven- tilazione in astratto previsto per la caldaia installata), l'eventualità di un possibile fenomeno di tiraggio contra- rio provocato da altri dispositivi, tale da determinare, nella sostanza, una situazione equivalente, sul piano pra- tico, a quello in cui non vi sia ventilazione naturale di- retta.
Ric. n. 232/2024 - Sez.
3 - Ud. 12 febbraio 2025 - Sentenza - Pagina 8 di 17
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1.1.3 In ogni caso, è altresì assorbente anche l'ulteriore rilievo Numero di raccolta generale 6385/2025 per cui l'art. 13, comma 2, della legge n. 46 del 1990, già pre- Data pubblicazione 10/03/2025 vedeva, quanto meno implicitamente - al momento dello svol- gimento della condotta colposa imputata all'ER - l'ob- bligo per il tecnico installatore di verificare la compatibilità dei nuovi impianti con gli impianti preesistenti, e che si tratta di un obbligo certamente applicabile alla fattispecie, come ritenuto dalla corte territoriale, in quanto - contrariamente a quanto so- stiene il ricorrente - l'ipotesi del «rifacimento parziale di im- pianti» deve ritenersi comprendere anche quella in cui, in un determinato immobile, siano già installati sia una caldaia per la produzione dell'acqua calda, sia un camino, e si proceda alla sostituzione della caldaia;
tale violazione sarebbe, anche da sola, sufficiente a fondare la responsabilità del ricorrente.
1.2 Non sussiste, d'altra parte, la pretesa insanabile contrad- dittorietà sul piano logico della decisione impugnata, per avere la corte d'appello affermato la responsabilità della società pro- prietaria dell'immobile e dei conduttori, nonché degli incaricati della manutenzione della caldaia, sulla base di norme tecniche di sicurezza entrate in vigore successivamente all'epoca di in- stallazione della caldaia stessa, a differenza di quanto avvenuto per la posizione del ricorrente. È sufficiente rilevare, in proposito, che si tratta di giudizi ine- renti le condotte e le responsabilità di soggetti diversi, la cui posizione è certamente differente da quella del ricorrente e che il rilievo della violazione, ad opera delle altre parti del giudizio, di norme non ancora vigenti al momento in cui il ricorrente ha svolto la sua attività, non implica in alcun modo, neanche indi- rettamente, una valutazione relativa alla correttezza della con- dotta di quest'ultimo ovvero all'irrilevanza (e, tanto meno, all'inesistenza o all'inapplicabilità) delle norme vigenti all'epoca in cui tale condotta fu svolta, ai fini della sua personale respon- sabilità.
Ric. n. 232/2024 - Sez.
3 - Ud. 12 febbraio 2025 - Sentenza - Pagina 9 di 17
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Infondata è, poi, l'affermazione del ricorrente secondo cui <<La Corte condanna ER sulla base di determinate norme e ad un tempo assolve i manutentori e la Cooperativa sulla base delle stesse norme, applicando quelle successive e dando così atto che le precedenti non potevano costituire supporto per la condanna>>: in primo luogo, questa Corte non rinviene affatto, nella decisione impugnata, l'affermazione per cui le norme vi- genti al momento in cui il ricorrente installò la nuova caldaia <<non potevano costituire supporto per la condanna»; tanto meno, dal complesso della relativa motivazione, potrebbe in al- cun modo desumersi un implicito riconoscimento che la norma- tiva vigente a quell'epoca non giustificasse l'attribuzione di una responsabilità, per la violazione delle generali norme di cautela e prudenza, in capo all'ER.
2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 654 c.p.p. (anche alla luce dell'art. 652 c.p.p.), ex art. 360, n. 3 c.p.c. e omissione di pronuncia ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c.; efficacia dell'accertamento dei fatti in sede pe- nale, nell'azione di garanzia operata da Unipolsai per la posi- zione LI-TE». Il ricorrente deduce che, con riguardo all'azione di garanzia, in surroga degli assicurati LI e TE, proposta nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1916 c.c., dalla UnipolSai Ass.ni S.p.A., la corte d'appello non avrebbe tenuto conto degli accer- tamenti vincolanti derivanti dal giudizio penale, nel quale gli stessi LI e TE si erano costituiti quali parti civili, e che si era concluso con una sentenza di sua definitiva assolu- zione con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Il motivo è infondato. Il tribunale, in primo grado, ha escluso ogni rilievo vincolante derivante dall'esito del giudizio penale nei confronti dell'Alber- tazzi, non solo perché la sentenza penale di assoluzione di quest'ultimo non era ancora passata in giudicato, ma anche
Ric. n. 232/2024 - Sez.
3 - Ud. 12 febbraio 2025 - Sentenza - Pagina 10 di 17
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Numero registro generale 232/2024 Numero sezionale 607/2025
perché la stessa era stata pronunciata con la formula "perché il Numero di raccolta generale 6385/2025 fatto non costituisce reato" e, come tale, non poteva ritenersi Data pubblicazione 10/03/2025 idonea a spiegare alcun effetto di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 652 c.p.p.. In appello, lo stesso ricorrente riferisce di avere contestato la prima ratio decidendi, avendo fatto presente che la sentenza penale di assoluzione era, frattanto, passata in giudicato. Lo stesso ricorrente non richiama, però, in alcun modo (in vio- lazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), il contenuto del suo atto di gravame da cui possa evincersi che aveva specifica- mente contestato anche l'altra ratio decidendi posta a fonda- mento della statuizione di primo grado, con la quale era stato escluso ogni effetto vincolante della sentenza penale di assolu- zione, nel presente giudizio, in virtù dell'assorbente ed esclu- siva applicabilità, in proposito, delle disposizioni di cui all'art. 652 c.p.p.. Anche a prescindere della questione relativa all'effettiva avve- nuta proposizione di uno specifico motivo di appello avverso la statuizione di primo grado, sul punto, è, comunque, sufficiente osservare che, effettivamente, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre elementi idonei ad in- durre a rimeditare), «l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale - at- tesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C. (sent. n. 22065 del 2021) - compete al giudice il potere di ac- certare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti de- dotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale» (Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 15296 del 31/05/2024, Rv. 671194 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 36638 del 25/11/2021, Rv. 663298 01; Sez. 3,
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Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575- Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 13630aa69a3a66bf9193e2ac38
Numero registro generale 232/2024
Oscuramento disposto
Sentenza n. 13212 del 31/05/2010, Rv. 612981
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01; Sez. 3,
Numero sezionale 607/2025
Numefo di raccolta generale 6385/2025 Sentenza n. 22883 del 30/10/2007, Rv. 600388 01; Sez. 3, Data pubblicazione 10/03/2025 Sentenza n. 3193 del 14/02/2006, Rv. 590619
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01), come di
fatto, correttamente, avvenuto nella specie, il che esclude che, in ogni caso, il motivo di ricorso in esame possa trovare acco- glimento nel merito.
3. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione degli artt. 2055 c.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Ripartizione delle quote di responsabilità, gravità della colpa, nel dubbio criterio paritario». Il ricorrente deduce che la graduazione della sua colpa in mi- sura maggiore rispetto a quella degli altri responsabili del danno sarebbe stata affermata sulla base di un'inversione dell'onere della prova, avendolo nella sostanza la corte d'appello gravato dell'onere <<di fornire la prova che la sua responsabilità è pari- taria rispetto agli altri»> ed essendo, comunque, stata affermata la sua responsabilità in misura prevalente rispetto agli altri con- venuti, senza il supporto di una adeguata motivazione e sulla base di affermazioni contraddittorie.
Il motivo è inammissibile.
Il tribunale, nella decisione di primo grado, aveva affermato che <<le maggiori responsabilità vadano imputate all'installatore e ai manutentori, avuto riguardo alla professionalità delle loro figure [e alle] condotte loro imputabili. Si ritiene pertanto di imputare le quote di responsabilità nel seguente modo: 40% installatore, 40% manutentori (20% ciascuno), 10% conduttori e 10% pro- prietario». La corte d'appello ha poi osservato, in proposito, quanto segue: <<Solo l'ER ha domandato, in subordine, l'attribuzione di una quota di responsabilità inferiore rispetto a quella accertata a suo carico dal Tribunale. Osserva la Corte che la richiesta è stata avanzata senza alcuna specifica argomentazione. In ogni caso, del tutto condivisibile appare l'attribuzione all'ER
Ric. n. 232/2024 - Sez.
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 232/2024 Numero sezionale 607/2025
della quota maggiore di responsabilità considerato che la gra- Numero di raccolta generale 6385/2025 vissima problematica dell'interferenza fra il camino e la caldaia Data pubblicazione 10/03/2025 è sorta per effetto dell'installazione di quest'ultima, eseguita dall'ER, operatore qualificato, in condizioni che ne esclu- devano a priori la sicurezza per ragioni immediatamente accer- tabili;
a fronte di tale condotta, di minor gravità risulta dunque la colpa dei manutentori per non essersi avveduti della proble- matica e ancor più lieve è la colpa della proprietaria e dei con- duttori dell'immobile per aver fatto colposamente affidamento sulla corretta installazione della caldaia». Risulta evidente, a giudizio di questa Corte, che l'accertamento relativo alla graduazione delle responsabilità (e, in particolare, di quella del ricorrente) è stato positivamente effettuato, con doppia decisione conforme, da parte dei giudici del merito, sulla base della valutazione degli elementi di prova esistenti e che tale accertamento è sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2782 del 26/10/1973, Rv. 366329 - 01). Le censure di cui al motivo di ricorso in esame si risolvono, nella sostanza, in una contestazione di insindacabili accertamenti di fatto compiuti in sede di merito, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Pare solo il caso di osservare ulteriormente, per completezza, che neppure può ritenersi, in effetti, implausibile sul piano logico e giuridico - la valutazione operata dai giudici di merito, in ordine alla maggiore responsabilità dell'ER, quale in- stallatore della caldaia, rispetto a quella degli altri responsabili e, soprattutto, dei proprietari e dei conduttori dell'immobile (te- nuto anche conto del fatto che la responsabilità dei manutentori è stata considerata complessivamente equivalente a quella
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3 - Ud. 12 febbraio 2025 - Sentenza - Pagina 13 di 17
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 232/2024 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 6385/2025 gli Data pubblicazione 10/03/2025
dell'installatore, sebbene paritariamente distribuita tra stessi), avendo l'installazione da lui effettuata determinato l'in- terferenza con il camino preesistente, e ciò anche e soprattutto in considerazione del momento in cui egli aveva svolto la sua opera professionale, dell'oggetto di questa e della sua qualifica professionale.
4. Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell'art. 112 c.p.c., 2055 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. Differenza fra domanda di manleva e regresso». Il ricorrente contesta l'interpretazione data dai giudici di merito alla domanda proposta nei suoi confronti dalla C.L.T. S.a.r.l., come <<come azione di regresso ex art. 2055 c.c., nonché come azione di condanna implicita e come richiesta di graduazione delle rispettive colpe», anziché come mera domanda di man- leva.
Il motivo è inammissibile.
Va, in primo luogo, rilevato che l'interpretazione della domanda della C.L.T. S.a.r.l. nel senso contestato dal ricorrente è stata espressamente data dal tribunale e, nel ricorso, non è in alcun modo richiamato, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il contenuto dell'atto di appello dell'ER da cui possa evincersi che egli aveva specificamente contestato tale interpretazione, impugnando la decisione di primo grado sotto tale specifico profilo (come, invece, risulta aver fatto l'altro chiamato in causa RT). In ogni caso, può considerarsi assorbente, in proposito, il rilievo per cui, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare) <<I'in- terpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la dedu- zione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della viola- zione dell'art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360,
Ric. n. 232/2024 - Sez.
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comma 1, n. 5, c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34762, del Numero di raccolta generale 6385/2025
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28/12/2024, Rv. 67334801; Sez. 6 1, Ordinanza n. 31546 Data pubblicazione 10/03/2025 del 03/12/2019, Rv. 656493
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01; Sez. 6 5, Ordinanza n.
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30684 del 21/12/2017, Rv. 651523 01; Sez. 2, Sentenza n. 1545 del 27/01/2016, Rv. 63864601; Sez. L, Sentenza n. 20373 del 24/07/2008, Rv. 604671-01). Nella specie, infatti, l'interpretazione data dal giudice di primo grado della domanda proposta dalla C.L.T. S.a.r.l. nei confronti dell'ER (nonché del RT) e confermata (almeno con riguardo alla posizione di quest'ultimo, che l'aveva censurata in sede di appello) risulta sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, essa non è sindacabile nella presente sede.
5. Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell'art. 91 c.p.c. circa le spese di lite in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Capo di condanna dell'ER a favore di LI TE e UnipolSai». Il ricorrente censura il capo della decisione impugnata avente ad oggetto la sua condanna a rimborsare in favore della Live- rani, del TE e della UnipolSai Ass.ni S.p.A., le spese pro- cessuali del grado d'appello, sostenendo che i primi due non avevano proposto domande nei suoi confronti e che la con- danna in favore della terza sarebbe viziata da contraddittorietà logica, avendo la corte d'appello affermato che <<non spetta la rifusione delle spese ad un condebitore in solido per il solo fatto di aver visto accolta la sua domanda di regresso anticipato nei confronti dei coobbligati»>, nel rigettare «l'appello incidentale di Unipolsai, che si era vista negare la rifusione delle spese in primo grado».
Il motivo è infondato.
Non vi è dubbio che il ricorrente ER abbia proposto ap- pello avverso la decisione di primo grado, sia con riguardo alla
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statuizione con la quale era stata affermata e graduata la sua responsabilità, anche nei confronti della LI e del TE, sia con riguardo alla statuizione di accoglimento dell'azione di regresso anticipato esperita nei suoi confronti dalla UnipolSai Ass.ni S.p.A., e che il suo appello sia stato rigettato sotto en- trambi i profili indicati. Tanto è, senz'altro, sufficiente a giustificare la sua condanna al rimborso delle spese del secondo grado del giudizio in favore di tali parti appellate, in virtù della piana applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
6. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. 7. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio dispo- sta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedi- mento, delle generalità e degli altri dati identificativi degli ori- ginari attori, dei minori e delle vittime del sinistro per cui è causa, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
Per questi motivi
La Corte:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, ri- spettivamente: a) per i controricorrenti C.L.T. S.a.r.l. e AL, in complessivi € 9.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;
b) per i con- troricorrenti UnipolSai Ass.ni S.p.A., LI e TE, in
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complessivi € 9.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13; dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi degli originari attori, dei minori e delle vittime del sinistro per cui è causa. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 12 febbraio 2025.
L'estensore
Augusto TATANGELO
Il presidente Franco DE STEFANO
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