Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
In tema di messa in circolazione di veicoli provvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione (art. 8 della legge n. 132 del 1987), il proprietario del veicolo è tenuto al controllo dell'esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento dell'immissione del mezzo sulla strada pubblica e non è esonerato dalla corrispondete sanzione per il solo fatto di avere fornito i fogli di misurazione al conducente e di avergli comunicato, anche ripetutamente, la necessità di inserire gli stessi nel cronotachigrafo per farlo funzionare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9918 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 3048 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto:
DA
LI MA, legale rappresentante della s.a.s. LI MA & C. di Belluno, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Burighel da Treviso, per procura a margine del ricorso e domiciliato elettivamente in Roma, V. Romeo Romei 45, presso l'avv. Cesare Placanica.
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI BELLUNO p.t., ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Vice Pretore Onorario di Belluno - Feltre, n. 2117 del 18 - 27 dicembre 1997.
Udita, all'udienza del 20 aprile 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 27 dicembre 1997, il Pretore di Belluno rigettava l'opposizione di MA LI, legale rappresentante della s.a.s. MA LI & C. contro l'ordinanza del locale Prefetto che gli aveva ingiunto di pagare la sanzione di L. 1.014.000, per violazione degli artt. 8, 2^ comma, L. 132 del 1987 e 15 L. 13 novembre 1978 n. 727, per aver fatto circolare, il 3 settembre 1991, un autocarro di proprietà della società sprovvisto di foglio nel cronotachigrafo, che il conducente del veicolo aveva dichiarato di avere dimenticato d'inserire nell'apparecchio.
Erano in particolare rigettati i motivi di opposizione sul preteso difetto di potere del prefetto in materia e sulla mancata motivazione dell'ordinanza, emergendo i motivi della contestazione per relationem dal verbale della Polizia confermato dal prefetto;
era escluso che l'opponente avesse provato la mancanza di sua responsabilità nella violazione e superato la presunzione del 2^ comma dell'art. 8 della L. 132/87. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso MA LI con due motivi e il Prefetto di Belluno si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento amministrativo concluso con l'ordinanza- ingiunzione prefettizia oggetto di questo giudizio si è svolto nei confronti di MA LI, che, quale legale rappresentante della s.a.s. LI, è l'unica persona fisica collegata organicamente alla società titolare della licenza di trasporto come accomandatario di essa, alla quale sono imputabili le violazioni di cui deve rispondere il titolare di licenza o autorizzazione al trasporto su strada di cose.
Anche l'opposizione proposta dall'LI nella qualità deve ritenersi promossa dallo stesso come persona fisica responsabile dell'infrazione (su tale responsabilità, cfr. Cass. 5 luglio 1997 n. 6055).
2. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza di merito, per violazione dell'art. 8, 2^ co. L. 30 marzo 1987 n. 132, di conversione del D.L. 6 febbraio 1987 n. 16 in rapporto all'art. 3 della L. 24 novembre 1981 n. 689, dovendosi sempre applicare quest'ultima norma per valutare l'elemento soggettivo dell'infrazione.
Il giudice del merito ha ritenuto violato uno specifico dovere di controllo del proprietario del mezzo e non superata la conseguente presunzione di responsabilità dello stesso, così applicando principi propri della responsabilità oggettiva civile. L'art. 8 del D.L. 6 febbraio 1987 n. 16, convertito dalla L. 30 marzo 1987 n. 132 prevede una sanzione pecuniaria per "il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione" e per il ricorrente il giudice del merito non avrebbe letto la norma alla luce dell'art. 3 della L. 689/81, per il quale si risponde "della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".
È quindi necessario un elemento soggettivo costituito almeno dalla colpa dell'imprenditore e analogo a quello dell'art. 42 c.p. per le contravvenzioni;
il pretore ha quindi violato detto principio, affermando una sorta di responsabilità oggettiva dell'imprenditore e non individuando il profilo soggettivo della colpa del ricorrente nel caso, sulla base della legge speciale in materia ritenuta derogatrice di quella generale dell'art. 3 della L. n. 689/81. 2.1. Il primo motivo di ricorso deve rigettarsi perché il ricorrente non contesta che fu immesso in circolazione un autoveicolo per il trasporto di cose, di proprietà della società di cui l'LI era accomandatario, con un cronotachigrafo nel quale non era stato inserito il foglio di registrazione giornaliera, anche se deduce che il conducente dello stesso era stato munito di fogli da inserire nell'apparecchio.
L'art. 8 della L. 132/87 irroga la sanzione pecuniaria da uno a tre milioni di lire e l'annotazione dell'infrazione nella carta di circolazione e in calce all'autorizzazione e alla licenza di cui alla L. 13 novembre 1987 n. 727 per "trasporto di cose su strada" al titolare di quelle, "che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione"; il 6* comma dell'articolo sancisce poi che se il titolare della licenza e il conducente sono la stessa persona fisica, "le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave", in tal modo evidenziando che le condotte sanzionate sono due, quella di circolare con mezzo privo dei fogli di registrazione inseriti nel cronotachigrafo e l'altra di aver messo in circolazione un veicolo sprovvisto di questo apparecchio con i relativi fogli che ne consentono il regolare funzionamento.
In sostanza se la condotta del proprietario del veicolo punita consiste nell'aver messo in circolazione lo stesso nelle condizioni indicate e concorre con quella del conducente che circola, è palese che l'avere comunicato;
all'autista dipendente, anche più volte la settimana, la necessità di inserire i fogli nell'apparecchio per farlo funzionare e l'avere fornito di fogli sufficienti il conducente non esime il titolare dell'impresa di trasporto dal controllo del veicolo e del cronotachigrafo, al momento dell'immissione del mezzo sulla strada pubblica, per cui l'omissione della verifica cui il ricorrente era tenuto ha determinato l'infrazione d'aver fatto circolare un mezzo privo del dischetto o foglio che consente il funzionamento dell'apparecchio imposto normativamente. Non essendosi dedotto in ricorso che il veicolo circolava da vari giorni ed essendosi solo affermato che al momento dell'uscita si raccomandava l'osservanza delle norme, senza verificarsi il loro concreto rispetto con l'inserimento dei fogli nell'apparecchio, è evidente la negligenza del legale rappresentante della società che doveva controllare, anche con dipendenti, che i veicoli uscissero sulla strada pubblica muniti di cronotachigrafo funzionante e quindi con i dischetti di registrazione inseriti;
l'omesso controllo di detto inserimento è una condotta di per sè punibile alla luce della violazione di cui alla legge 132/87. La violazione consiste in una condotta concorrente con l'altra derivante dalla circolazione della quale è responsabile il conducente del veicolo, tenuto a pagare a sua volta la propria violazione (sulla quale con la cit. Cass. 6055/97, Cass. 26 novembre 1996 n. 10401). 3. È poi censurata la sentenza pretorile per violazione dell'art. 23 comma 12 della L. 689/81 per non avere accolto l'opposizione nonostante l'insufficienza di prove sulla responsabilità del ricorrente;
avendo la società fatto presente i divieti e gli obblighi imposti dalla normativa, a mezzo della dipendente AR RA, alcun comportamento omissivo era attribuibile all'LI e la P.A. doveva dimostrare la colpa di lui, prevedendosi altrimenti una responsabilità oggettiva del titolare della licenza di trasporto, incompatibile con la natura personale della responsabilità.
3.1. Anche questo motivo di ricorso è infondato perché come già chiarito, il comportamento dedotto come esimente non esclude una evidente responsabilità dell'AL in quanto il mero avvertimento agli autisti di rispettare la legge non esclude l'omesso controllo che ha consentito la immissione in circolazione di un mezzo sfornito di cronotachigrafo funzionante, perché privo di fogli di registrazione e determina quindi omissione di controllo con responsabilità soggettiva per negligenza del ricorrente, dimostrata dalla P.A. con l'attestazione fidefacente e incontestata che nel l'apparecchio alcun foglio era stato inserito quando vi fu l'accertamento, per cui evidente era la mancata verifica dell'inserimento del dischetto, da parte del titolare della licenza per il trasporto di cose con l'automezzo stesso su strada, al momento della immissione del veicolo in circolazione e dell'uscita di esso dalla sede aziendale.
Le spese del giudizio di cassazione restano a carico del ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 800.000 per onorari, oltre a L. 65.000 per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001