Articolo 36 della Legge 6 agosto 1990, n. 223
Articolo 35Articolo 37
Versione
24 agosto 1990
Art. 36. (Regolamento di attuazione) 1. Il regolamento di attuazione e' emanato entro novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.
Entrata in vigore il 24 agosto 1990